Concussione per costrizione e induzione
ANTE RIFORMA L. 190/2012 – ART. 317 C.P.
L’art. 317 c.p. prima della L. 190/2012 prevedeva un reato che alcuni definivano a condotta mista alternativa, cioè prevedeva il reato del p.u. o incaricato di pubblico servizio che con condotta di costrizione o di induzione (due condotte distinte) otteneva una utilità non dovuta dal privato.
Erano quindi previste due modalità esecutive: la costrizione e l’induzione. La distinzione tra l’una e l’altra non era prima del 2012 così importante perché era indifferente come veniva qualificata la condotta dell’agente.
La distinzione rilevava al più al fine di definire il trattamento sanzionatorio in concreto, muovendo dall’assunto che la costrizione fosse più grave dell’induzione.
POST RIFORMA L.190/2012 – ART. 317 C.P. e ART. 319 QUATER C.P.
Il dibattito sulla distinzione tra induzione e costrizione esplode nel 2012, quando il legislatore spacchetta l’art. 317 c.p. e lascia nella struttura dell’art. 317 c.p. la condotta costrittiva, riconducendo la condotta induttiva nella nuova e distinta fattispecie dell’art. 319 quater c.p. (indebita induzione riguarda il fatto del pubblico ufficiale che con condotta induttiva ottiene dal privato un utilità non dovuta).
Il reato di concussione (art. 317 c.p.) cessa di essere un reato a condotta mista-alternativa, perchè realizzabile solo con condotta costrittiva, inoltre la nuova fattispecie di induzione, diversamente dalla vecchia fattispecie di concussione anche per induzione, non è più un reato monosoggettivo ma è un reato plurisoggettivo a concorso necessario, attesa la punibilità dell’agente pubblico e del privato (soggetti attivi).
Sorge quindi un dibattito vivacissimo volto a definire i criteri che consentono di stabilire quando la condotta dell’agente pubblico sia di costrizione e quando sia di induzione (ratio: nel primo caso il fatto è sussumibile nell’art. 317 c.p. nel secondo caso nell’art. 319 quater c.p.).
Su questo tema sono intervenute le S.U. 12221/2014 chiedendosi se i fatti di concussione per induzione commessi prima del 2012 che esito avranno una volta che l’induzione è stata esclusa dalla definizione del reato di cui all’art. 317 c.p. e riportata nella fattispecie nuova dell’art. 319 quater c.p.? Che rapporti ci sono tra l’art. 317 c.p. vecchia formulazione e 319 quater c.p. nuova formulazione?
Le S.U. scompongono la fattispecie dell’art. 319 quater c.p. a seconda che il soggetto che viene in considerazione sia il soggetto pubblico il soggetto privato.
Riguardo al soggetto privato: l’art. 319 quater rappresenta una nuova incriminazione (prima del 2012 il privato era soggetto passivo della concussione ex art. 317 c.p.; dopo il 2012 il privato è soggetto attivo dell’induzione ex art. 319 quater c.p.), dunque non può essere applicato a fatti di concussione per induzione commessi precedentemente quando la disciplina contemplava il privato come soggetto passivo del reato. Diversamente opinando si finirebbe per applicare retroattivamente in senso sfavorevole al privato una ipotesi di nuova incriminazione con compromissione del principio dell’art. 25 comma 2 Cost. e art. 1 comma 2 c.p.
Soggetto pubblico: rimane soggetto attivo sia nel reato descritto ex art. 317 c.p. sia nel nuovo reato descritto ex art. 319 quater c.p.
Non ci sarebbe specialità ma identità strutturale tra le due fattispecie guardando al soggetto attivo, perché di induzione era la condotta prevista dall’art. 317 c.p. al momento del fatto ed induzione continua ad essere la condotta realizzativa del reato introdotto dall’art. 319 quater c.p. Dunque ci sarebbe continuità (art. 2 comma 4 c.p.) tra il vecchio art. 317 c.p. e il nuovo art. 319 quater c.p. tesi della continuità degli illeciti art. 2 comma 4 c.p.
Il dibattito pregresso alle S.U. 2014
LA DOTTRINA SOSTIENE LA TESI DELL’ABOLITIO ART. 2 COMMA 2 CP
In realtà nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale prima delle S.U. questo assunto era stato messo in discussione da chi aveva osservato che da un punto di vista strutturale queste due fattispecie (art. 317 vecchia formulazione – 319 quater) sono assolutamente diverse, lungi dal potersi affermarsi il contrario, posto che l’art. 317 c.p. è una fattispecie monosoggettiva (agente = sogg. pubblico) e l’art. 319 quater c.p. è una fattispecie plurisoggettiva (agente = sogg. pubblico + privato). Sicché ci sarebbe eterogeneità tra le due fattispecie, non specialità giammai identità strutturale, e quindi ci sarebbero i presupposti per l’intervenuta abolitio di cui all’art. 2 comma 2 c.p.
LA RISPOSTA DI PARTE DELLA CASSAZIONE
Una parte della Cassazione si è presa carico di questa critica dottrinaria sostenendo che in realtà se è vero che l’ art. 319 quater c.p. è un reato plurisoggettivo è vero anche il vecchio art. 317 c.p. era in realtà un reato non monosoggettivo ma al contrario plurisoggettivo improprio, cioè normativamente monosoggettivo ma sostanzialmente plurisoggettivo. (ci sono dei reati nei quali ad essere punito per previsione normativa è uno solo ma che tuttavia pretendono la partecipazione di più soggetti ancorchè il legislatore preveda tra i tanti partecipanti la punizione di uno soltanto). Il reato di cui all’art. 317 c.p. era quindi, già prima dell’introduzione dell’art. 319 quater c.p., un reato plurisoggettivo improprio.
CONTRORISPOTA DELLA DOTTRINA
Occorre osservare che dai reati plurispggettivi impropri (reato monosoggettivo normativamente e plurisoggettivo naturalisticamente) vanno distinti i reati con la partecipazione artificiosa della vittima, cioè reati nei quali non ci sono più partecipi e il legislatore per ragioni di opportunità ne punisce uno, ma c’è il partecipe e la vittima. Nella concussione non ci sono più partecipi ma c’è l’agente che commette il reato e la vittima che lo subisce.
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Giuseppe Mainas
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