Condominio, allaccio abusivo ad una rete idrica: il risarcimento è dovuto
Cass. civ., sez. III, ord., 1° agosto 2022, n. 23823
«L’amministratore di Condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini».
La vicenda. Una società idrica conveniva in giudizio il Condominio per accertare che lo stesso si era abusivamente allacciato alla rete idrica di proprietà dello stesso approvvigionandosi il legittimamente di acqua per oltre un decennio.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e condannava il Condominio. La Corte d’Appello, tuttavia, riformava la sentenza del giudice di primo grado ritenendo che la pur pacifica e documentata presenza di un allaccio abusivo alla condotta idrica e di un’unica montante idrica a servizio dei singoli appartamenti non fosse di per sé sufficiente per ritenere che l’amministratore del Condominio e, quindi, il Condominio quale ente di gestione dei beni e servizi comuni, debba rispondere solidalmente del danno cagionato alla società dei singoli condomini.
La società idrica proponeva ricorso per cassazione e con l’unico motivo di ricorso sosteneva che la corte d’appello avrebbe omesso di considerare che l’art. 2043 è applicabile alla fattispecie per il fatto che l’amministratore è stato evocato in giudizio non personalmente ma nella qualità di amministratore di un bene di proprietà condominiale posto nella sua custodia e sotto il suo controllo.
La decisione. La Cassazione ha affermato che <<…La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che tale allaccio costituisce di per sé un illecito di cui non può non rispondere il condominio nella sua interezza ai sensi dell’art. 2043 c.c., e che tale illecito si configura come illecito permanente produttivo di danni del quale deve rispondere il condominio finché non cessa l’illecito. L’amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini…>>.
Nel caso di specie il compito dell’amministratore sarebbe stato quello di compiere gli atti idonei ad evitare il perpetuarsi dell’illecito permanente consumato. Pertanto, ai sensi dell’art. 2043 c.c., il Condominio, in persona dell’amministratore, risponde per non aver improntato la propria condotta omettendo di compiere quelle attività che avrebbe dovuto compiere.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.