Condominio e animali: l’incertezza pericolosa del diritto

Condominio e animali: l’incertezza pericolosa del diritto

La legge di riforma del condominio (legge 220/2012) ha introdotto, all’articolo 1138 del Codice civile, il 5° comma, il quale prevede che «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». A tale disposizione è stata attribuita una valenza salvifica quasi che fosse una inevitabile e naturale metabolizzazione,  anche in ambito condominiale, di principi ormai operanti nel diritto vivente, a livello nazionale e internazionale, espressione  di una nuova concezione del rapporto uomo-animale.

Come nel 2008 si era scritto che del danno esistenziale non era dato più di discorrere, dal 2013 (entrata in vigore della riforma condominiale) si è iniziato a “raccontare” che del divieto di detenere animali all’interno dei condominii non era più dato di discutere. Sul danno esistenziale sono state scritte pagine importanti di dottrina e di giurisprudenza che hanno detto tutto e il contrario di tutto. Parimenti per quanto riguarda l’interpretazione del quinto comma dell’articolo 1138 del codice civile.

Chi scrive ebbe ad accogliere con favore questa nuova disposizione codicistica ma tale stato d’animo non mi ha impedito  – allora come oggi, anzi soprattutto oggi- di esprimere qualche perplessità o timore interpretativo che cercherò di riassumere non prima di avere sottolineato come trattasi di questione particolarmente importante considerata la rilevanza sociale del tema (il poter vivere oggi con un animale dentro casa). Darlo per scontato è forse pericoloso.

Un timore il mio (ri)alimentato da una decisione di un giudice di merito che  a nove anni dall’entrata in vigore del quinto comma dell’articolo 1138 c.c. ci costringe a (ri)considerare se tale disposizione (quindi tale divieto) sia riferibile in generale anche ai regolamenti contrattuali e, secondariamente, se lo sia anche per quelli anteriori all’entrata in vigore della riforma del condominio (legge n. 220/2012).

Il giudice in questione è il Tribunale di Piacenza (sentenza n.142 del 28 febbraio 2020). Un condominio ha contestato (con successo) la detenzione da parte di un condomino di due cani di grossa taglia all’interno de proprio appartamento.  Detenzione vietata da un regolamento condominiale di natura contrattuale ivi vigente. Il Tribunale piacentino pur riconoscendo una evoluzione normativa in favore della tutela degli animali, in particolare di quelli di affezione, e una maggiore attenzione alla valorizzazione del rapporto uomo-animale, non ha però ritenuto  di potere  attribuire alla previsione dell’art. 1138, ult. comma  valore di precetto imperativo.  Ad avviso del Tribunale  le normative succedutesi, negli anni più recenti, sia in sede nazionale che sovranazionale e dirette alla tutela degli animali non appaiono conferenti alla vicenda in esame la quale verte sulla rilevanza dell’autonomia contrattuale dei condomini. Precisa altresì sempre il Tribunale emiliano che una (eventuale) disapplicazione della norma regolamentare come richiesta dal condomino proprietario dei due cani si sarebbe tradotta in una lesione del diritto degli altri condomini all’osservanza del regolamento e di una sua norma che oltre ad essere stata voluta dagli originari redattori (costruttore), può aver costituito riferimento per coloro – i successivi acquirenti – che non vogliono o non possono convivere o comunque avere contatti con gli animali.

Una decisione questa in controtendenza rispetto a pronunce di merito che hanno affermato il primato del quinto comma dell’art. 1138 cc sia riguardo alla natura del regolamento (contrattuale o assembleare) che con riferimento al momento (antecedente o posteriore alla novella del 2012) in cui il regolamento è stato adottato. In particolare il riferimento è  allo stesso Tribunale di Piacenza (!) con la sentenza  n. 527 del 22 novembre 2016 (Tribunale che abbiamo visto esprimersi solo un anno fa in maniera del tutto opposta) come anche alla pluricitata sentenza del Tribunale di Cagliari (ordinanza del 22 luglio 2016).

Interpretazioni giurisprudenziali pericolosamente ondivaghe che vanno indagate al netto di pericolosi “additivi”. Antinomie non secondarie che, a parere di chi scrive, non possono essere liquidate (come spesso è stato) sol volgendo lo  sguardo all’ evoluto rapporto umano-non umano. Lo stesso dicasi, a parere di chi scrive, in altri ambiti quali il diritto di famiglia (la questione della sorte dell’animale di affezione a seguito della fine di un matrimonio o convivenza more uxorio), il risarcimento per la morte dell’animale d’affezione o finanche in tema di riconoscimento della soggettività in capo agli animali (in un altra mia disamina avevo parlato di falsi positivi della soggettività animale). Vi sono categorie giuridiche che non possono essere ignorate. Il dato certo, non interpretabile, è che oggi il nostro ordinamento considera (ancora) gli animali quali res. Che la limitazione di un diritto di proprietà può scaturire solo da un regolamento condominiale avente natura contrattuale (infatti i regolamenti di natura assembleare non hanno mai potuto vietare la detenzione di animali).

Se nessuno può dubitare di come sia cambiato il ruolo dell’animale (quello che il legislatore non senza confusione ha voluto definire domestico) e il nostro rapporto con quello, dare per acclarato che la disposizione di cui al comma quinto dell’art. 1138 cc assuma (de iure condito) valenza  di norma cogente  e quindi insuscettibile di deroga tramite  un regolamento condominiale contrattuale potrebbe essere pericolosamente illusivo.  L’obiezione più che pregevole che può essere fatta ad una simile “iattura” è affermare che il rapporto con l’animale da compagnia abbia definitivamente acquisito la natura di diritto costituzionalmente garantito, espressione di principi e valori riconosciuti in base all’evoluzione della coscienza sociale. Si tratta di una interpretazione estensiva auspicabile (e da chi scrive auspicata) ma che, come detto, deve fare i conti con una serie di considerazioni.

Negli stessi lavori preparatori (che certo non hanno valenza di legge) si legge che” il divieto di vietare” non riguarda i regolamenti cosiddetti contrattuali dal momento che essa è collocata all’interno dell’articolo che disciplina il regolamento condominiale (quello che disciplina il codice civile è assembleare). Un compromesso, si legge, che consente da un lato di rispettare la sensibilità degli amanti degli animali, e dall’altro, in coerenza con i principi di autonomia contrattuale (articolo 1322 del codice civile), consente ai condomini di deliberare all’unanimità limitazioni ai diritti dominicali loro spettanti avuto riguardo allo stato dei luoghi.  Tradotto, qualora si optasse per la soluzione contraria a quello che sembrerebbe  lo spirito della legge si porrebbe il problema di considerare legittima la “disponibilità” della rinuncia del proprietario alla facoltà di detenere animali all’interno della propria abitazione  (intendendosi per abitazione sia  la parte esclusiva che le parti comuni). Aderendo “religiosamente” all’interpretazione estensiva dell’art. 1138, ultimo comma, costituzionalmente orientata, significherebbe considerare accettabile una serie di limiti o divieti all’utilizzo della propria unità immobiliare (destinandola ad una certa attività vietata dal regolamento) e non accettabile una limitazione relativa al possesso o detenzione di animali. Personalmente non credo sia una operazione interpretativa priva di insidie. Ad oggi la giurisprudenza di legittimità non si è pronunciata in modo granitico. E quando lo ha fatto, e mi riferisco al riconoscimento del danno non patrimoniale conseguente alla morte dell’animale d’affezione,  non ha attribuito al rapporto uomo-animale un privilegio costituzionalmente garantito. Attribuzione pervenuta invece da non pochi giudici di merito. Peraltro traslare in blocco la normativa in tema di animali come succedutasi nel tempo, sia nazionale che europea, e ritenerla aprioristicamente conferente al tema che stiamo discutendo (efficacia dell’art. 1138 quinto comma) non credo sia operazione decisiva. Si tratta (mi riferisco a quella relativa agli animali) di una normativa eterogenea, forse troppo. Sarebbe davvero auspicabile potere considerare l’affezione per l’animale un diritto costituzionalmente garantito ma ad oggi si tratta ancora di una vera e propria “desiderata”.

Non credo sia irriverente individuare due diverse scuole di pensiero all’interno delle tante interpretazioni rassegnate sul “divieto di vietare” come espresso dal quinto comma dell’art. 1138 cc.

Una prima scuola riconosce l’esistenza di un nuovo diritto alla tutela del rapporto uomo-animale che non può non comprendere l’aspetto della coabitazione finanche estendendo l’efficacia della disposizione codicistica alla locazione. Nessun regolamento (contrattuale come assembleare) potrebbe mai limitare questo diritto con immediata caducazione di ogni clausola che vieti o limiti la detenzione degli animali domestici.

Una seconda scuola di pensiero  addirittura arriva a considerare il nuovo comma 5 dell’articolo 1138 c.c. è una previsione inutile, in quanto – riferibile ai soli regolamenti assembleari, ribadirebbe il principio già espresso dalla giurisprudenza per cui nei soli regolamenti contrattuali può contenersi un divieto di detenere animali domestici.

Orbene, quanto alla prima interpretazione ho già manifestato qualche perplessità. Non di meno verso la seconda interpretazione non posso chiedermi che se l’intera disciplina dell’art. 1138 cod. civ. è dettata per i soli regolamenti assembleari quale senso avrebbe l’ultimo comma dell’art. 1138 cc se non quello di riferirsi proprio ai regolamenti contrattuali? Diversamente, come sostiene alcuna dottrina, il quinto comma dell’art.1138 cc non avrebbe senso alcuno.  Ma in questo caso si pone l’ulteriore tema della derogabilità di questo quinto comma se espressa con l’unanimità dei consensi. Una interpretazione che, per gli aderenti alla prima scuola di pensiero-  conduce alla inderogabilità del “divieto di vietare” facendo leva sulla ratio legis e dunque sull’art.12 delle preleggi. Una interpretazione che incontra sicuramente il mio favore ma che non ritengo abbia una solidità giuridica che possa renderla inattaccabile. La legge non prevede alcuna irretroattività e dunque dovrebbe trovar applicazione il principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale per cui  solo i regolamenti condominiali aventi natura contrattuale, che siano stati adottati prima del 2013 e che contengono una clausola che vieta la detenzione di animali domestici, dovrebbero considerarsi pienamente efficaci e vincolanti. Diversamente, volendo non considerare tale eccezione, occorrerebbe rifarsi al principio per cui l’entrata in vigore di una nuova normativa comporta la nullità delle clausole in contrasto con essa. Ma qui mi fermo. Sono sufficientemente confuso.


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