Condominio: è lecito fotografare il vicino che viola il regolamento condominiale?

Condominio: è lecito fotografare il vicino che viola il regolamento condominiale?

La convivenza all’interno del condominio non è mai semplice; anzi spesso può rivelarsi piuttosto impegnativa. Accade, però, con altrettanta frequenza che non tutti gli inquilini del condominio rispettano le regole; spesso in questi casi accade che alcuni si ergono a tutori del regolamento condominiale scegliendo strade poco ortodosse.

Partiamo dal presupposto che il compito di far rispettare il regolamento condominiale spetta all’amministratore di condominio (così come statuito dall’art. 1130 c.1 n.1 c.c.); egli ha titolo per richiamare i condomini indisciplinati mediante inviti verbali o lettere.

L’amministratore, inoltre, secondo quella che è oramai la giurisprudenza maggioritaria, può agire in giudizio contro i condomini nell’interesse della compagine condominiale per far rispettare il regolamento in caso di uso dell’unità immobiliare in modo difforme da quanto previsto (Cass. 14735/2006).

Si può fotografare il proprio vicino di casa?

A questo punto è necessario esaminare brevemente quali condotte sono lecite e quali possono comportare delle conseguenze dal punto di vista penale. Partiamo dal presupposto che non sempre l’amministratore ha la possibilità materiale di avvedersi di tutte le violazioni e/o gli abusi commessi nello stabile. Per contro, il condomino che abita nel palazzo è agevolato nel cogliere in fallo il vicino di casa.

Incominciamo, a questo punto, col dire che fotografare un vicino non può essere sempre lecito. In linea generale, fotografare il prossimo, di per sé, non costituisce reato.

Però, a seconda di come si connota la condotta del soggetto agente, si potrebbe incorrere nelle fattispecie di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) o nelle molestie (art. 660 c.p.).

Nel primo caso, generalmente il condomino che fotografi episodicamente il vicino di casa, per esempio nel cortile, non commette violazioni. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’immagine sia scattata nell’altrui abitazione, purché l’interno risulti agevolmente visibile dall’esterno (perché le finestre sono aperte o non ci sono tende). Per contro, se il vicino spia dentro l’abitazione altrui, scatta il reato. L’art. 615 bis c.p., infatti, sanziona chiunque si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di cui all’art. 614 c.p. (abitazione, pertinenze, dimora). La disposizione tutela la riservatezza della vita familiare, che si ritiene lesa solo nel caso in cui i comportamenti ripresi siano sottratti alla normale osservazione dall’esterno.

Ne consegue che se l’azione, pur svolgendosi in un luogo di privata dimora, può essere osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può lamentare la lesione della privacy (Cass. 40577/2008). L’art. 615 bis c.p., infatti, non è configurabile qualora si utilizzino strumenti di ripresa a distanza finalizzati alla captazione di quanto avvenga in spazi non protetti alla vista di estranei, per quanto di pertinenza di un’abitazione privata (Cass. 44156/2008).

Per ciò che concerne, invece, il secondo caso riguardante le molestie o disturbo delle persone (previsto dall’art. 660 c.p.), se gli scatti sono ripetuti e se la condotta è connotata da petulanza, si può incorrere nel reato di molestie disciplinato dalla norma poc’anzi menzionata. La norma ha come obbiettivo la tutela della quiete privata e sanziona quei comportamenti che possono turbarla.

Per comprendere quando un comportamento da lecito diviene illecito, occorre definire la condotta petulante. È tale il comportamento di chi agisca in modo pressante, impertinente, vessatorio e interferisca nell’altrui sfera di libertà[1].

Quindi, se il vicino di casa realizza uno scatto fotografico, in modo isolato e fugace, non commette reato; al contrario, la ripetitività del gesto, accompagnata dalla sua abitualità, integra la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p.

Lo scatto episodico, perciò, non costituisce reato. Recentemente la Suprema Corte si è pronunciata su un caso simile (Cass. Pen. 18539/2017).

Torniamo, quindi, al caso dell’immagine scattata dal vicino per dimostrare la violazione del regolamento. Un caso particolare che potremmo analizzare, per comprendere la fattispecie in esame, riguarda il caso in cui un condomino, per dimostrare la violazione del regolamento di condominio da parte delle vicine, scattava loro delle fotografie.

Le condomine, avvedutesi della condotta dell’uomo, presentavano querela per il reato di molestie. In primo grado, l’uomo veniva condannato ad un’ammenda di 300 euro, mentre la Cassazione lo assolveva per non aver commesso il fatto. Ad avviso degli Ermellini, infatti, nella condotta dell’uomo difettava l’abitualità.

Per di più egli non aveva agito per biasimevoli motivi, ma solo al fine di documentare le violazioni al regolamento. In particolare, i giudici hanno escluso che «i singoli episodi denunziati, di per sé presi e singolarmente valutati, fossero idonei ad integrare distinti fatti di molestie; dall’altro non può certamente ritenersi abituale una condotta che si è realizzata in danno delle singole parti lese una sola volta» (Cass. Pen. 18539/2017).

Conclusioni

In definitiva, il soggetto incaricato a far osservare il regolamento condominiale è l’amministratore. Tuttavia il condomino scrupoloso, che intenda dimostrare le altrui violazioni, non commette reato fotografando i trasgressori, purché la sua condotta non sia connotata da petulanza e ripetitività (art. 660 c.p.).

Inoltre, le immagini non devono riguardare luoghi di privata dimora, in caso contrario si incorre nel reato di illecite interferenze nella vita privata (art. 615 bis c.p.)


[1] Definizione tratta da L. DELPINO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Napoli, Simone, 2014, 623 ss.

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