Condominio: i termini per l’impugnazione giudiziale della delibera s’interrompono dalla comunicazione di presentazione della domanda di mediazione

Condominio: i termini per l’impugnazione giudiziale della delibera s’interrompono dalla comunicazione di presentazione della domanda di mediazione

Ai fini della tempestività della domanda di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010 e, quindi, per impedire la decadenza per inosservanza del termine di trenta giorni di cui all’art. 1137, secondo comma, Codice Civile, quello che conta è la comunicazione a controparte dell’avvenuta presentazione della domanda, e non anche della data di convocazione dinanzi all’organismo di mediazione.

Come rilevato di recente anche dalla Sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 253/2020, infatti, l’art. 5, comma sesto, del Decreto Legislativo n. 28/2010 prevede che: “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale; dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’art. 11, presso la segreteria dell’organismo”.

Pertanto, non è dal momento di presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto da quello della relativa comunicazione all’altra o alle altre parti, che si verifica l’effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell’azione giudiziale, come nel caso dell’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale prevista dall’art. 1137, secondo comma, Codice Civile (conforme Sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 2273/2019).

Non sembra, quindi, possa validamente porsi in dubbio che l’onere di tale comunicazione incomba sulla parte che l’ha presentata, e non già sull’adito organismo di mediazione, come si evince in modo univoco dalla stessa formulazione della norma, che collega l’effetto interruttivo della prescrizione ad impedire la decadenza letteralmente al “momento della comunicazione alle altri parti” della domanda di mediazione.

Nel caso di specie, a conferma di quanto già rilevato dal giudice di primo grado, anche la corte territoriale ha confermato che, sulla scorta della documentazione prodotta, l’attrice non aveva provato – come suo onere – di avere comunicato al condominio, nel termine decadenziale dei trenta giorni di legge, l’avvenuta presentazione della domanda di mediazione di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 25/2010, incorrendo così nell’innammissibilità della proposizione della successiva impugnazione giudiziale.


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