Condominio, vietato ripartire le spese dell’ascensore in base alle persone che abitano l’appartamento

Condominio, vietato ripartire le spese dell’ascensore in base alle persone che abitano l’appartamento

La giurisprudenza di merito torna ad occuparsi delle problematiche relative al condominio e alla relativa ripartizione delle spese.

Con la sentenza n. 11776 del 10 giugno 2016 il Tribunale di Roma torna a fare giurisprudenza sulla materia in parola, occupandosi del caso di una donna cinese che aveva proposto impugnazione contro la delibera condominiale che fissava un criterio di ripartizione delle spese non corrispondente ai principi contenuti nell’articolo 1124 del codice civile.

La donna lamentava una ripartizione arbitraria e illegittima delle spese relative all’uso e manutenzione dell’ascensore condominiale in quanto con la delibera impugnata si fissavano criteri di suddivisione legati al numero delle persone abitanti in ciascun appartamento.

Si costituiva in giudizio il condominio, il quale in primis, sosteneva che la donna fosse decaduta dal diritto di impugnazione della delibera assembleare ribadendo poi la piena liceità della delibera stessa, in quanto assunta conformemente al proprio regolamento condominiale.

Il Tribunale di Roma, affermando la piena nullità della delibera assembleare, ha modo di sottolineare come i criteri adottati dalla stessa assemblea – basando tale ripartizione sul numero di persone abitanti in ciascun appartamento – siano totalmente arbitrari perché in contrasto col principio normativo contenuto nell’articolo 1124 del codice civile.

L’articolo 1124 del codice civile statuisce infatti che ‘’ Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune‘’.

L’articolo è stato così sostituito dalla legge 11 dicembre 2012 , n. 220 in vigore dal 17 giugno 2013. Le modifiche della citata legge hanno infatti riguardato in primis l’aggiunta, accanto alle scale, degli ascensori in accoglimento di un consolidato orientamento giurisprudenziale. La logica è inoltre diversa per quanto riguarda l’illuminazione della scala, laddove la spesa va ripartita secondo quanto disposto dal comma secondo dell’articolo 1123 del codice civile, in quanto tutti risultano esserne beneficiari, quantomeno per ragioni di sicurezza.

Il Tribunale di Roma afferma dunque la piena nullità della delibera condominiale conseguente alla violazione dei diritti riconosciuti dalla legge ai singoli condomini e, posto che nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Roma, non si trattava di annullabilità (con le dovute distinzioni ricordate anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione), la donna ricorrente non era decaduta dal diritto di impugnare.

Spiegano in estrema sintesi, i giudici di merito, che ‘’la decisione assembleare di prevedere un carico di spesa a carico della parte attrice in considerazione del numero di affluenza dei soggetti presso il suo appartamento è di fatto compromissoria del diritto del singolo condomino, e sganciato da criteri legali quali appunto quelli di cui all’articolo 1124 c.c.’’.


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