Conferenza Stato–Regioni: cosa è nel dettaglio?
In questi giorni spesso si è sentito parlare di Conferenza Stato – Regioni in tutti i notiziari nazionali e locali. Quali sono, però, le origini e i poteri di tale organo?
La costituzione, nel ricostruire lo Stato italiano come uno “Stato regionale”, ha configurato un modello in cui le esigenze di garanzia della sfera complessiva delle attribuzioni proprie di ciascun ente, emergono unitamente ad istanze di reciproca collaborazione.
Le forme di cooperazione tra Stato ed enti locali sono state corroborate da una serie di atti legislativi, raggiungendo l’apogeo con la riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione. Ebbene, le regioni possono partecipare ad attività dello Stato singolarmente o collettivamente; in ogni caso, a norma dell’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1999, è il Presidente del Consiglio dei ministri a coordinare i rapporti tra gli enti nazionali e locali e ad assumere iniziative.
La sede per il coordinamento è, appunto, la cosiddetta Conferenza Stato – Regioni, istituita con legge n. 400/1988 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essa ha compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa ed alla sicurezza nazionale ed alla giustizia.
La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano. Attualmente, il suo presidente è Stefano Bonaccini, governatore della regione Emilia-Romagna. Il presidente del consiglio può invitare alle sue riunioni i ministri interessati agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
L’art. 17 della legge 16 maggio 1970, n.281, ha riservato allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, diversamente, le esigenze unitarie potrebbero risultare compromesse gravemente se l’attività amministrativa delle regioni, al pari della attività di produzione normativa, non soggiacesse a forme di indirizzo e coordinamento.
Così, la legge n. 131 del 2003, all’art. 10, istituisce la figura del “Rappresentante dello Stato” in ogni regione a statuto ordinario, nella figura del Prefetto preposto all’Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo di Regione, che cura le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti nel territorio al fine di garantire la rispondenza dell’azione amministrativa all’interesse generale.
Inoltre, l’art. 118 Cost., al comma 3, richiamando le lettere b) e h) del secondo comma dell’art. 117 della stessa Costituzione, rispettivamente in materia di immigrazione e ordine pubblico e sicurezza, statuisce che “La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni [..]”. Pertanto, le iniziative velleitarie per il contrasto all’attuale epidemia in atto di alcuni governatori regionali, come il caso della presidente della regione Calabria, Jole Santelli, sono palesi violazioni al principio di sussidiarietà che caratterizza il nostro ordinamento e, per questo, impugnabili.
Nel caso pocanzi citato, il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso del governo e ha annullato l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020 nella parte in cui dispone che sul territorio della Regione, è “consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto” e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Decisione di pochi giorni fa, tuttavia, è stata quella della Conferenza, di rimettere ai presidenti delle singole regioni, in base all’indice locale di sviluppo dell’attuale curva di contagi, la possibilità di adottare o meno misure più stringenti al fine di contenere lo sviluppo del virus.
Ciò, però, potrebbe portare alla conseguenza che, data la disomogeneità di provvedimenti nel territorio nazionale, vi possa essere una lesione dello stesso principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., ciò perché, a parità del numero di contagi e date le conseguenze penali alle trasgressioni al ginepraio di decreti e ordinanze che, in questa emergenza, sono stati emanati, potrebbe venire a crearsi un trattamento differenziato dei cittadini a seconda della regione di provenienza.
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Francesco Di Iorio
Francesco Di Iorio, autore di diversi articoli per Salvis Juribus, collabora con la rivista sin dall'anno 2020. Laureato in Giurisprudenza con voto 110/110. Appassionato di Diritto Costituzionale, presenta la sua tesi dal titolo "Discriminazioni di genere: giurisprudenza costituzionale ed evoluzione normativa".
Praticante notaio dal febbraio 2021, sta approfondendo i suoi studi nelle materie tipiche concorsuali presso una Scuola notarile in Roma.
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