Consenso informato e onere probatorio (nota a Cass. Civ., Sez. III, 13 giugno 2019, n. 15867)

Consenso informato e onere probatorio (nota a Cass. Civ., Sez. III, 13 giugno 2019, n. 15867)

Sommario: Premessa – 1. Le circostanze fattuali – 2. Il principio di diritto: lo stato di necessità quale scriminante della responsabilità da omesso consenso – 3. (segue): la necessità di addurre prova dell’ipotetico agire differente

Premessa

Nel caso in cui, in assenza di una valida espressione di consenso informato, sia stata accertata la sussistenza dell’eziologia tra emotrasfusione e contagio e, al contempo, l’assoluta indifferibilità della terapia trasfusionale, per garantire la sopravvivenza del paziente, la responsabilità del professionista sanitario risulta scriminata dal concorrente stato di necessità.

Per la risarcibilità del diritto alla corretta informazione è, peraltro, necessario comprovare che, ove correttamente edotto, il paziente avrebbe assunto fattivamente una decisione diversa da quella concretamente posta in essere, non potendo addursi, in caso contrario, alcuna rilevanza al deficit informativo.

1. Le circostanze fattuali

La controversia era originata dalla richiesta di risarcimento danni formulata nei confronti dell’Asl e del Comune di Venezia, a titolo di responsabilità contrattuale, e del Ministero della Salute, a titolo extracontrattuale, da un soggetto che, sottoposto a seguito di intervento chirurgico, alla trasfusione di quattro sacche di sangue, risultava, dopo alcuni anni, contagiato da virus, degenerato, successivamente in una cirrosi epatica. All’esito di una CTU, il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda.

Avverso la sentenza proponeva appello lo stesso danneggiato, ma la Corte territoriale chiamata a valutare gli esiti della consulenza, parametrandoli alle conoscenze diffuse all’epoca delle trasfusioni, ne rilevò il carattere percipiente, assumendola quale fonte oggettiva di prova, proprio in considerazione delle conoscenze specialistiche richieste. In base alle risultanze ivi contenute, il giudice di seconde cure riteneva la decisione di eseguire la terapia trasfusionale corretta dal punto di vista diagnostico e terapeutico, per le conoscenze mediche del tempo, e, al contempo, rilevava come il contagio da HVC non sarebbe stato evitabile, neppure adottando l’ordinaria diligenza, tenendo in primaria considerazione la necessità di un intervento tempestivo sul paziente. Con riguardo alla violazione del diritto al consenso informato, la Corte riteneva insussistente l’ipotesi che il paziente (o chi per lui), informati in merito ai potenziali rischi insiti nella terapia trasfusionale, avrebbe negato il proprio consenso all’intervento. Ciò argomentato, rigettava l’appello.

Il danneggiato formulava ricorso per cassazione e, con separati controricorsi, resistevano il Ministero della Salute e il Comune di Venezia.

2. Il principio di diritto: lo stato di necessità quale scriminante della responsabilità da omesso consenso

Il ricorrente denunciava la violazione del dovere di corretta tenuta della cartella clinica e la consequenziale mancata prova delle corrette indicazioni per il trattamento trasfusionale; pur risultando sufficientemente comprovata la sussistenza dell’eziologia tra le trasfusioni effettuate e la patologia contratta, la documentazione non avrebbe consentito di ricostruire compiutamente le effettive condizioni del paziente prima e dopo l’intervento medico, per valutarne, quindi, la necessarietà.

A giudizio del Collegio il motivo non è meritevole di accoglimento. Le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, difatti, oltre a comprovare il nesso di causalità de quo, hanno acclarato l’assoluta indifferibilità delle trasfusioni, tempestività necessaria a scongiurare il rischio vita. Il giudice di seconde cure ha, pertanto, ritenuto che il paziente, al momento dell’intervento, si trovasse in una condizione tale da non poter evitare la trasfusione e, consequenzialmente, la responsabilità del personale sanitario, quand’anche foriera di un fatto dannoso, risulta scriminata, in presenza di siffatto stato di comprovata necessità. La condotta posta in essere dalla struttura sanitaria è stata, quindi, adeguata, in quanto improntata alla più efficace risoluzione della situazione urgenziale del paziente. Di fronte a una situazione di pericolo per l’integrità fisica del paziente e la sua sopravvivenza, il medico ha l’obbligo di intervenire, procedendo alle cure ritenute necessarie a prevenire e/o scongiurare conseguenze pregiudizievoli o, addirittura, letali[1].

3. (segue): la necessità di addurre prova dell’ipotetico agire differente

Lo stesso ricorrente rilevava, ulteriormente, la violazione dell’art. 1218 c.c., con riferimento al mancato adempimento dell’obbligo di acquisizione del consenso informato del paziente e dei suoi genitori, previamente alla somministrazione delle trasfusioni, deducendo che, ove adeguatamente informato, avrebbe agito in maniera difforme, negando il consenso alla terapia.

La censura condivide l’infondatezza con quella precedente. La Terza Sezione, difatti, evidenziando come nella sentenza d’appello si fosse dato particolare rilievo alle condizioni molto gravi nelle quali verteva il paziente e, parallelamente, della validità dell’indicazione terapeutica, senza soluzione di continuità con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi sulla questione[2], statuisce circa la necessarietà di una prova, anche presuntiva, dell’ipotetico agire differente del soggetto asseritamente danneggiato, quale presupposto imprescindibile per la configurabilità di una lesione al sotteso diritto.

L’omessa acquisizione preventiva del consenso informato all’esecuzione del trattamento sanitario determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente, costituzionalmente protetta dagli artt. 13 e 32 Cost.; nell’inviolabilità della libertà personale deve necessariamente intendersi ricompresa anche la facoltà di decidere, liberamente, in ordine alla propria salute e al proprio corpo, a prescindere dalla ricorrenza di eventuali conseguenze negative, correlata ad alcune decisioni. Violazione da cui origina un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., al di fuori dei casi in cui, come precedentemente evidenziato, l’intervento medico debba essere praticato in via d’urgenza e il paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà[3].

In conclusione, occorre l’allegazione dei fatti dimostrativi dell’opzione “a monte” del paziente[4], ovverosia è necessario comprovare che il paziente, se correttamente e adeguatamente edotto, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento indicato dal personale medico. Difettando tale prova, consegue l’assoluta irrilevanza, su di un piano causale, dell’inadempimento informativo, rispetto al danno alla salute.


[1] In tal senso, Cass. Pen., Sez. IV, 18 aprile 2018, n. 31628, con nota di S. Tunesi, CORTE DI CASSAZIONE penale, Sez. Sezione IV, n. 31628, data udienza 18 aprile 2018, data deposito 11 luglio 2018, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc. 4, 2018, 1636.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2016, n. 2998; Cass. Civ., Sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24074, con nota di P. P. Muià, La complicanza nella responsabilità medica: un passo indietro della Cassazione?, in Ridare.it, 8 giugno 2018; Cass. Civ., Sez. III, 31 gennaio 2018, n. 2369, con nota di A. Benvenuti, Risarcibilità del danno da violazione del consenso informato, tra autodeterminazione terapeutica e diritto alla salute, in GiustiziaCivile.com, 18 giugno 2018.  
[3] In tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 28 giugno 2018, n. 17022.
[4] V. Cass. Civ., Sez. III, 19 luglio 2018, n. 19199.

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