Consenso informato: il diritto di scelta da parte del paziente
La legge 219/2017 disciplina la materia del consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento.
La Legge ha recepito il principio di autodeterminazione formulato dalla sentenza 438/2008 della Corte Costituzionale e dispone che la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione (articolo 1).
Cosa si intende per consenso informato?
Il paziente deve essere dettagliatamente informato circa il trattamento sanitario che deve subìre al fine di essere messo nelle condizioni di accettarlo o rifiutarlo, appunto in virtù dell’autodeterminazione di cui è titolare.
Il legislatore ha disciplinato la tematica del consenso informato, prevedendo che, ogni persona ha diritto di essere informata circa le sue condizioni di salute.
Per cui, è possibile rifiutare le cure prospettate dal medico attraverso il consenso informato, a condizione però che il disponente sia in possesso della capacità di agire.
Nel dettaglio, il paziente deve conoscere a cosa sta prestando il suo consenso e deve comunicare la sua decisone direttamente al medico, decisione che non deve essere il frutto di coercizione o di manipolazione, in questo ultimo caso parliamo del requisito dell’appropriatezza del contesto.
Bisogna distinguere tra momento informativo e momento decisionale: l’informazione può essere diretta anche al minore o all’incapace perché è un loro diritto, mentre la decisione spetta a chi è in possesso di tutte le capacità intellettive quindi al capace di agire cioè la capacità di disporre di situazioni soggettive e si acquista al diciottesimo anno di età.Possono essere rifiutati anche i trattamenti salvavita, in questo caso il medico sarà tenuto ad informare il paziente circa le conseguenze del rifiuto e le possibili alternative. Il medico deve ,inoltre, promuovere ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi di servizi di assistenza psicologica.
Si discorre anche del tempo della comunicazione tra medico e paziente in quanto costituisce tempo di cura perché la relazione di cura tra medico e paziente inizia già con l’informativa.
Ma qual è la disciplina riferita ai soggetti minori ed incapaci, dal momento che, sono sprovvisti in tutto o in parte della capacità d’agire?
Bisogna precisare che i minori e gli incapaci hanno comunque diritto all’informazione, in modo consono alle loro capacità, in modo tale da esprimere la loro volontà.
In particolare modo, per quanto riguarda il minore e l’interdetto, il legislatore ha previsto che il consenso debba essere manifestato dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale ovvero dal tutore, tenendo conto della volontà del minore nel primo caso e sentendo l’interdetto nel secondo caso. Per quanto riguarda invece l’inabilitato- colui che non può compiere atti di straordinaria amministrazione perché questi atti devono essere compiuti da un curatore-,la norma prevede che il consenso informato circa le cure debba essere espresso dall’inabilitato stesso, in quanto l’inabilità viene considerata come ipotesi meno grave di esclusione della capacità d’agire.
La legge 219/2017 ha introdotto anche le DAT( disposizioni anticipate di trattamento), disciplinate dall’articolo 4, il quale, al primo comma, stabilisce che ogni persona è dotata della piena capacità d’agire, in vista di una futura impossibilità ad autodeterminarsi, può esprimere, attraverso le DAT, le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari. Oltre a questo, il disponente deve anche nominare il cosiddetto fiduciario, cioè una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e la struttura sanitaria. Le DAT acquisiscono un’importanza rilevante, in quanto il medico è tenuto ad applicarle per realizzare pienamente la volontà del disponente, tanto che se il disponente viene ugualmente sottoposto al trattamento sanitario, può successivamente chiedere un risarcimento del danno. Tuttavia è prevista un’eccezione,in quanto il medico può disattendere, in tutto o in parte e in accordo col fiduciario, le DAT, ma solo in situazione tassativamente indicate dalla norma stessa: qualora esse appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto di sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Il fine del legislatore è stato di evitare di generalizzare la volontà del disponente, ma adattarle al caso concreto in cui ci si trova e, di conseguenza, porre l’attenzione sulla dignità della persona del disponente. Nel caso in cui dovessero nascere dei conflitti tra il medico e il fiduciario – se il medico propende per l’attuazione del trattamento sanitario e il fiduciario non concorda- la questione dovrà essere risolta dal giudice tutelare.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.