Il Consiglio di Stato conferma la tesi dell’avv. Giacomo Romano: il voto minimo di laurea è illegittimo

Il Consiglio di Stato conferma la tesi dell’avv. Giacomo Romano: il voto minimo di laurea è illegittimo

La vicenda è nota: l’avv. Giacomo Romano ha contestato il bando di concorso indetto dall’E.N.A.C. – Ente Nazionale Aviazione Civile per la copertura 37 posti di “Ispettori Aeroportuali” prevedendo, quale requisito di ammissione, il conseguimento di un <<diploma di laurea … conseguito con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente>>.

Stessa sorte è toccata anche al bando di concorso per la copertura 20 posti di “Ingegnere Professionista”, posizione economica 1, di cui al C.C.N.L. del personale dirigente – sezione professionisti di prima qualifica.

Il T.A.R. Lazio, dopo aver concesso da subito misure cautelari ammettendo ai concorsi sia gli Ispettori che gli Ingegneri, ha accolto nel merito il ricorso evidenziando come <<…il possesso del titolo della laurea sia di per sé requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso […] indipendentemente dal voto finale riportato […] E’, infatti, evidente che l’ENAC abbia inteso introdurre un illegittimo indice selettivo, correlato ad un predeterminato obiettivo di preparazione culturale degli aspiranti concorrenti, con il fine precipuo di escludere dalla partecipazione al concorso i soggetti che abbiano ottenuto risultati meno brillanti nel corso degli studi universitari, per di più adottando un parametro (il voto di laurea) che, a ben vedere, potrebbe non rappresentare un indice attendibile di preparazione del candidato, dipendendo esso da un rilevante numero di variabili (tra gli altri, il tipo di laurea conseguito e presso quale Università)…>>.

L’E.N.A.C. ha, allora, proposto appello avverso le sentenze di merito ma, recentemente, il Consiglio di Stato, con riferimento al caso dei 37 Ispettori Aeroportuali, ha confermato pienamente la tesi dell’avv. Giacomo Romano ritenendo che <<…che, in generale, va condivisa la sentenza di primo grado […] sicché va affermato che per l’accesso a profili professionali corrispondenti alla ex ottava qualifica funzionale è richiesto soltanto il diploma di laurea, a meno che per l’ammissione a “particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni” non prescrivano ulteriori requisiti.…>>

Più in particolare, il giudice d’appello ha affermato che <<…il dato normativo impone di escludere che requisiti ulteriori per un determinato profilo professionale di una data amministrazione possano essere prescritti, volta a volta, nel singolo bando di concorso; piuttosto la legge richiede, per l’operatività della deroga, che essa sia contemplata o desumibile da disposizioni ordinamentali, che, regolando l’accesso ai diversi profili professionali di qualifica o categoria di una determinata amministrazione, prevedano per ciascuno ulteriori, specifici requisiti di ammissione (o la possibilità di prescriverli nei bandi di concorso) in via generale ed astratta, salva l’applicazione concreta rimessa ai bandi di concorso…>>.

<<…Il fondamento della norma regolamentare in esame – continuano i Giudici – risiede nell’esigenza di limitare il potere di elevare i requisiti di ammissione ai pubblici concorsi solo per ragioni effettivamente dipendenti dalla particolarità dei profili professionali delle qualifiche o categorie degli ordinamenti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, con previsioni di carattere generale valevoli per tutti i concorsi indetti per la copertura dei posti relativi a tali «particolari» qualifiche o categorie; e dunque di impedire che il potere in questione possa invece essere esercitato in occasione del singolo concorso, con il corollario del suo possibile sviamento dal fine tipico di assicurare il reclutamento di elevate professionalità verso surrettizie ed illegittime restrizioni della platea dei candidati…>>.

Proprio quello che è accaduto nel caso in esame giacché l’E.N.A.C., sulla base di una pretesa “particolarità” dei profili messi a bando aveva usato il voto minimo di laurea per ridurre drasticamente la platea dei candidati senza, però, aver mai predeterminato i requisiti necessari per accedere alle qualifiche in alcun provvedimento di tipo ordinamentale.

Nel caso di specie, infatti, il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha evidenziato che <<il voto minimo di laurea è stato infatti configurato nel bando di concorso impugnato come vero e proprio requisito di ammissione, essendo altra la prova preselettiva>>.

Giustizia è fatta. Non dubitiamo che anche l’appello proposto avverso la sentenza degli Ingegneri Professionisti avrà identico esito dal momento che il Consiglio di Stato ha già rigettato l’istanza cautelare avanzata dall’E.N.A.C. osservando che <<…l’appellante non ha provato che nell’ordinamento dell’Enac esistano prescrizioni di ulteriori requisiti, oltre al diploma di laurea, per l’assunzione alla qualifica di “Ingegnere Professionista”…>>.

Segnala il concorso illegittimo

Tutti coloro che dovessero ritrovarsi esclusi da un concorso poiché privi del voto di laurea richiesto dall’Amministrazione possono (e devono) prontamente contestare l’arbitrio. Il nostro Studio offrirà assistenza con tenacia e competenza fino a garantire ai ricorrenti la giusta vittoria! Per ricevere maggiori dettagli basta inviare un messaggio all’indirizzo e-mail info@salvisjuribus.it scrivendo nell’oggetto “Ricorso voto minimo di laurea”.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

Articoli inerenti