Consiglio di Stato: è ufficiale, addio alla bocciatura nella scuola media

Consiglio di Stato: è ufficiale, addio alla bocciatura nella scuola media

Sembra essere proprio un principio generale quello secondo cui alle scuole medie bisogna essere sempre (o quasi) promossi. E ad affermarlo, questa volta, è il Consiglio di Stato.

La vicenda è davvero emblematica: il ragazzino in questione non veniva ammesso alla frequentazione della seconda scuola media poiché <<ha riportato – unico della sua classe – sette insufficienze, di cui una grave>>. Veniva, pertanto, proposto ricorso al T.A.R. per la Emilia Romagna.

I Giudici del T.A.R. Parma respingevano la domanda cautelare affermando che: <<la motivazione espressa in ordine alla non idoneità attitudinale del ragazzo e alla necessità che lo stesso ripeta l’anno scolastico pare congrua e comunque non illogica, in relazione alle evidenze emerse e al quadro normativo di riferimento>> (cfr. T.A.R. Parma, sez. I, ord. 30 agosto 2018, n. 115).

La difesa dello scolaro adiva, allora, il Consiglio di Stato invocando l’erroneità della statuizione.

Con una motivazione shock, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dallo scolaro affermando che l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt. 1 e 6 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, ed alla circolare n.1865 del 10 ottobre 2017 deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico.

Ciò, <<anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione>> (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. 24 ottobre 2018, n. 5169).

In altri termini, anche se l’alunno presenta delle gravi carenze in una o più discipline lo stesso dovrà essere ammesso alla classe successiva. Viene però da domandarsi se esista ancora la possibilità di bocciare e quale debba essere, a questo punto, il ruolo degli insegnanti.

Infatti, anche volendo aderire all’interpretazione chiaramente di favore offerta dal Consiglio di Stato, lascia comunque perplessi la scelta di ammettere alla classe successiva uno studente gravemente deficitario in ben sette materie.

In questi casi, anche nell’interesse del minore, non sarebbe più equo far ripetere l’anno allo scolaro in modo da rafforzare le sue competenze? Ammetterlo alla classe successiva, pur in presenza di sette insufficienze, non significa forse condannarlo ad una sicura bocciatura l’anno successivo?

A volte si dimentica che la bocciatura è anche un’occasione per crescere, un “no” che costringe a fare i conti con le difficoltà. Per questo il fallimento di un anno si trasformerà in un successo futuro.

Come se non bastasse, infine, il Consiglio di Stato ha anche condannato l’Istituto scolastico a pagare le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700.


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