Consiglio di Stato: il diploma magistrale non è titolo idoneo per l’inserimento nelle GAE

Consiglio di Stato: il diploma magistrale non è titolo idoneo per l’inserimento nelle GAE

Con la sentenza n. 11 del 20/12/2017 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che i docenti della scuola primaria che abbiano conseguito il diploma di maturità magistrale entro l’a.s. 2001/2002 dovranno essere esclusi dalle graduatorie ad esaurimento per essere, invece, inclusi nelle graduatorie d’istituto.

Le graduatorie ad esaurimento (GAE), precedentemente graduatorie permanenti, includono i docenti in possesso di abilitazione e di laurea in scienze della formazione primaria ed ad esse si attinge per il conferimento del ruolo. Le graduatorie d’istituto (GI) sono invece le graduatorie a cui si attinge per le supplenze brevi, annuali o temporanee.

Gli appellanti del giudizio in questione sono docenti in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, che avevano proposto l’impugnazione davanti al TAR Lazio del d.m. 235 del 2014, con il quale il MIUR disponeva l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola, per il triennio 2014-2017, senza prevedere la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti del solo diploma di maturità magistrale.

La prima questione esaminata dal Consiglio di Stato è quella relativa alla tempestività della domanda per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, di conseguenza, alla tempestività dello stesso ricorso giurisdizionale. Secondo il Consiglio, infatti, l’efficacia del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2011/2002 avrebbe dovuto essere fatta valere dagli interessati mediante la presentazione tempestiva della domanda di inserimento in graduatoria e, solo successivamente, a fronte dell’eventuale mancato inserimento, essi avrebbero potuto depositare il ricorso giurisdizionale.

Il Collegio precisa, altresì, per quanto attiene al merito, che il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non è riconosciuto come titolo abilitante all’insegnamento da nessuna norma giuridica.

Infatti il D.P.R. 25 marzo 2014 (che ha recepito il parere del Consiglio di Stato n. 3818/13) riconosce il valore abilitante del titolo ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto e non anche ai fini dell’inserimento nelle GAE.

La riforma degli ordinamenti didattici universitari (legge 341 del 1990) ha previsto livelli di qualificazione differenziata per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria e nella scuola secondaria,e in particolare con riferimento specifico alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare, ha inserito la necessità di una formazione universitaria. Nell’ambito di tale riforma vennero istituiti i corsi di laurea per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, ai quali venne conferita efficacia abilitante e che, contestualmente, fu esclusa con riguardo ai diplomi magistrali rilasciati successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa.

I corsi di laurea sono stati attivati solo a partire dall’a.a. 1999/2000 e la normativa transitoria (decreto interministeriale 10 marzo 1997) prevede che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

La norma in questione, quindi, chiarisce che il diploma magistrale, se conseguito entro l’a.s. 2001/2002, rimane titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma di per sé non consente l’immediato accesso ai ruoli. Il valore legale conservato in via permanente, quindi, si esaurisce nella possibilità di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi.

Occorre, da ultimo, evidenziare, come la stessa Adunanza Plenaria precisa, che i docenti che risultano già inseriti nella graduatoria ad esaurimento sono titolari di un affidamento meritevole di tutela e, conseguentemente, qualora cancellati per non aver presentato domanda di conferma, possono presentare domanda di reinserimento, con  possibilità di recuperare il punteggio maturato all’atto della cancellazione (articolo 1, comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004). Nessuna disposizione legislativa può invece legittimare la presentazione di una domanda di inserimento tardiva non potendosi, in questo caso, configurare alcun affidamento meritevole di tutela in capo a chi non ha mai chiesto di essere inserito.

La sentenza, quindi, riguarda i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro il 2001/2002 e che non risultavano inseriti nelle graduatorie permanenti all’atto della loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento nel 2007 e che hanno proposto ricorsi per ottenere comunque l’inserimento nelle GAE.

La sentenza non ha, invece, alcun impatto sulla posizione diplomati magistrali oggi già di ruolo o ancora oggi iscritti nelle GAE, che risultavano già iscritti nelle graduatorie permanenti nel momento in cui la legge n. 296 del 2006 le ha trasformate in graduatorie ad esaurimento. Questi ultimi, infatti, per essere inclusi nelle GAE, avevano dovuto conseguire o l’idoneità in un concorso pubblico per titoli ed esami o frequentare e superare un corso finalizzato al conseguimento dell’idoneità per la scuola elementare o dell’abilitazione per la scuola materna, se in possesso di titoli di servizio.


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