Consip e centrali regionali di committenza: gli approvvigionamenti sanitari ai tempi del Coronavirus

Consip e centrali regionali di committenza: gli approvvigionamenti sanitari ai tempi del Coronavirus

Sommario: 1. Premessa – 2. Brevi cenni sulla disciplina codicistica in tema di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni – 3. La normativa esterna al Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alle principali disposizioni di legge, che sanciscono in capo alle P.p.A.a. l’obbligo di ricorso alle centrali di committenza – 4. Le centrali di committenza in sanità

 

 

 

1. Premessa

Il 31 gennaio scorso, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (da ora in poi, O.M.S.) ha dichiarato l’epidemia di Coronavirus in Cina emergenza internazionale di salute pubblica. Alla proclamazione richiamata[1], hanno fatto seguito specifici interventi, adottati dai governi nazionali, per far fronte alle drammatiche conseguenze innescate da una crisi diffusa, che ha investito gli assetti sanitari, economici, sociali e politici del mondo intero.

In particolare, per ciò che riguarda il nostro Paese, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, il Governo ha proclamato lo stato di emergenza, per una durata complessiva di sei mesi (decorrenti dalla data del provvedimento citato), in ragione del rischio sanitario alla pubblica e privata incolumità, connesso alla velocità e alla dimensione dei contagi da Covid-19[2].Infatti, una virulenza di simile entità ha richiesto, fin da subito, l’implementazione di precise misure di supporto alle attività del Servizio Sanitario Nazionale (da ora in poi, SSN), soprattutto attraverso il potenziamento delle relative strutture, anche mediante approvvigionamento di ogni bene strumentale, utile a garantirne il corretto ed efficace funzionamento. In tal senso, come meglio si dirà infra, l’esecutivo, ponendo in essere determinati interventi, ha investito delle funzioni di “soggetto attuatore” delle attività di acquisto dei predetti beni Consip s.p.a, provocando, tuttavia, una serie di polemiche, balzate agli onori della cronaca nelle passate settimane. In specie, le Regioni, lamentando il ritardo nella consegna dei ventilatori, ordinati dal soggetto menzionato, hanno rivendicato la propria competenza a procedere in autonomia, mediante ricorso a proprie centrali regionali di committenza. Si tratta, a ben vedere, di una questione seria e di primaria importanza, con evidenti ricadute sul piano della effettiva tenuta del SSN e sulla capacità delle strutture ospedaliere di rispondere prontamente ed adeguatamente alla richiesta di cure mediche.

Ai fini di una migliore comprensione della materia, occorre, pertanto, illustrare, in via preliminare, i tratti salienti della disciplina in tema di centralizzazione delle committenze pubbliche ed esaminarne i successivi sviluppi all’interno del mercato delle commesse sanitarie, concludendo, infine, con l’analisi  dei rapporti intercorrenti tra i soggetti aggregatori[3], ivi coinvolti in relazione ai rispettivi ambiti territoriali di competenza (Consip s.p.a. e centrali di committenza regionali).

2. Brevi cenni sulla disciplina codicistica in tema di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni

In particolare, riguardo al sistema di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni (da ora in poi, P.p.A.a.), si evidenzia un quadro alquanto variegato e complesso, in ragione dell’esistenza di differenti meccanismi di acquisto e di diversi strumenti giuridici, a ciò predisposti. Invero, se, da un lato, le P.p.A.a. possono gestire in via autonoma e diretta le proprie commesse, dall’altro, al ricorrere di date condizioni, sono obbligate ad approvvigionarsi mediante centrali di committenza[4], come più avanti sarà precisato. Infatti, la centralizzazione delle committenze persegue, tra l’altro, lo scopo di rafforzare la professionalità delle commesse pubbliche, razionalizzandone i costi, proprio attraverso l’aggregazione della domanda di beni e servizi e il conseguente incremento del potere contrattuale dell’amministrazione[5].

In dottrina, gli acquisti delle P.p.A.a. sono generalmente ricondotti al più ampio fenomeno dell’esternalizzazione di attività strumentali[6], ravvisabile in Italia già nell’ultima parte dell’Ottocento, allorquando, presso il Ministero dell’agricoltura, industria e commercio (in seguito, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, MIPAAF), fu istituito un Economato generale, deputato alla gestione e regolamentazione degli acquisti di beni e servizi dell’apparato statale[7]. Nella seconda metà degli anni Novanta, anche su scorta di una tendenza diffusa nei Paesi europei, il Legislatore nazionale dispose, in prima battuta, l’obbligo per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di approvvigionarsi, mediante ricorso alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (in seguito, Ministero dell’economia e finanze, MEF) [8]. Perciò, con d.m. 24 febbraio 2000[9], furono attribuite alla Concessionaria servizi informatici pubblici – Consip S.p.a., società a totale partecipazione pubblica, specifiche funzioni in materia gestione degli acquisti di beni e servizi per conto delle P.p.A.a.

Nel frattempo, con le direttive nn. 17 e 18 del 2004, allo scopo di promuovere la concorrenza e l’efficacia delle commesse pubbliche, il Legislatore europeo dettò, per la prima volta, una disciplina comune del fenomeno, definendo l’istituto della centrale di committenza come quella autorità aggiudicatrice, “(…) che acquista forniture e/o servizi, destinati ad enti aggiudicatori o aggiudica a appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinati a enti aggiudicatori (…)”[10]. Pertanto, in ottemperanza al modello delineato in ambito sovranazionale, con il d.l.gs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) fu inizialmente disposto il ricorso facoltativo, da parte di amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, alle centrali di committenza, nella duplice veste di centrali di acquisto e stazioni appaltanti. Fu negli anni successivi che, in ragione degli effetti negativi, indotti dalla crisi finanziaria del 2007, il Legislatore nazionale, in sede di decretazione d’urgenza, ne prescrisse l’obbligatorietà, seppur limitatamente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti[11].

Peraltro, malgrado le finalità concorrenziali che ne avevano ispirato l’istituzione, in punto di applicazione, la centralizzazione ha dimostrato di precludere fortemente la partecipazione delle piccole e medie imprese (da ora in poi, P.M.I.) alle procedure di affidamento pubblico[12].

Anche per questo motivo, il Legislatore europeo si è affrettato a intervenire con le nuove Direttive in materia di appalti pubblici e concessioni[13], a cui si è provveduto a dare attuazione con l. n. 11/2016, che ha dettato, tra l’altro, i criteri di esercizio della delega legislativa. In particolare, per quel che riguarda gli acquisti centralizzati, l’art. 1, co. 1, lett.  cc) e dd), della legge richiamata dispone altresì la revisione generale delle procedure utilizzabili da Consip S.p.a., dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza; la promozione di un sistema di reti, per favorire la partecipazione delle P.M.I.; il perseguimento di adeguate forme di centralizzazione della committenza; la riduzione del numero delle stazioni appaltanti[14]. In recepimento della delega,  il d.lgs. n. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici, da ora in poi, Codice) delinea un sistema complessivo, nel quale, alle specifiche previsioni in tema di raccordo tra gli obblighi di ricorso alle centrali di committenza e il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti[15], se ne aggiungono altre sull’approvvigionamento di beni e servizi da parte delle stazioni appaltanti, prive della necessaria qualificazione[16]. Inoltre, il Codice in esame reca un’apposita disposizione, nella quale sono enunciate le “Definizioni”[17] dei diversi istituti e nozioni richiamati nel codice, tra cui:

– “(…) centrale di committenza, un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie (…)”[18];

– “(…) attività di centralizzazione delle committenze, le attività svolte su base permanente riguardanti l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti e l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti (…)”[19];

– “(…) soggetti aggregatori, le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (…)”[20]. In detto elenco, come previsto nella Delibera ANAC del 17 gennaio 2018, n. 31[21], per ciò che qui rileva, figurano Consip s.p.a e le centrali regionali di committenza.

Per ciò che attiene invece all’accesso delle P.M.I. alle procedure di affidamento, relativamente ai settori ordinari e speciali, il d.lgs. n. 50/2016 dispone che “(…) le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali (…) ovvero in lotti prestazionali (…), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture (…)”[22], prevedendo, altresì, un onere motivazionale in capo all’amministrazione procedente, in caso di mancata suddivisione.

Da ultimo, il d.l. n. 32/2019, convertito in l. n. 55/2019, ha introdotto una serie di rilevanti innovazioni al Codice, nell’ottica della semplificazione del quadro normativo connesso agli affidamenti pubblici. In particolare, per ciò che qui rileva, interessa la sospensione, di cui all’art. 37 del Codice in esame, il quale prevede l’obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di avvalersi di centrali di committenza ovvero di altre amministrazioni qualificate per lo svolgimento delle procedure di importo superiore alla soglia comunitaria. In tal senso, gli enti in questione, al pari delle stazioni appaltanti di maggiore dimensione, potranno ora bandire gare pubbliche di qualunque importo, in totale autonomia, indipendentemente dalla presenza di uffici interni, competenti nella progettazione, affidamento ed esecuzione di procedure complesse.

3. La normativa esterna al Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alle principali disposizioni di legge, che sanciscono in capo alle P.p.A.a. l’obbligo di ricorso alle centrali di committenza

Venendo, dunque, all’esame della normativa esterna al Codice, ai fini di una migliore comprensione dell’istituto della centralizzazione degli acquisti, giova rilevare che la relativa disciplina, certo ispirata dalla necessità di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle commesse pubbliche, ha risentito nel tempo delle pressanti esigenze di contenimento della spesa pubblica e di contrasto alla corruzione e all’evasione fiscale, dando luogo a una congerie normativa intricata e oscura, che ha limitato fortemente gli spazi discrezionali, rimessi alle stazioni appaltanti. Più in generale, ponendo lo sguardo al complessivo sistema di regole in  materia di appalti pubblici, è riscontrabile una certa diffidenza e sfiducia nei riguardi delle P.p.A.a., al punto da ancorarne la tutela del corretto funzionamento alla standardizzazione dei processi e alla minuziosa definizione di iter di spesa rigidi e generalizzati[23].

Tralasciando l’esame delle suesposte considerazioni, poichè irrilevante ai fini della trattazione in oggetto, per ciò che riguarda la normativa esterna al Codice, le principali disposizioni di legge, che sanciscono in capo alle P.p.A.a. il ricorso obbligatorio alle centrali di committenza, sono quelle, di seguito indicate.

Innanzitutto, viene in rilievo l’art. 1 della legge n. 296/2006, in virtù del quale:

–  “(…) tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonche’ gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche’ le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita’ come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A (…)”[24];

– “(…) le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche’ gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (…)”[25];

– “(…) ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio (…)”[26]. Inoltre, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali di competenza, le predette centrali stipulano le convenzioni, di cui all’articolo 26, comma 1, della l. n. 488/1999, e, unitamente a Consip Spa “(…) costituiscono un sistema a rete, perseguendo l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi (…)”[27].

Peraltro, nell’ottica del contrasto alla corruzione, con l. n. 136/2010 si è provveduto a disciplinare l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA)[28]. Come previsto dal d.P.C.M. 30 giugno 2011, le SUA assumono la veste giuridica di centrali di committenza, procedendo, per conto degli enti aderenti e limitatamente all’ambito territoriale di competenza (regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale), all’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture.

Successivamente, nel corso della XVI legislatura, con d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, il Governo Monti è intervenuto, allo scopo di ridurre la spesa per consumi intermedi della pubblica amministrazione, mediante definizione di limiti alle diverse tipologie di spesa e determinazione di misure volte ad incrementare i processi di centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi delle P.p.A.a. In particolare, l’art. 1 del suddetto decreto, dispone che:

– “(…) i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. (…) Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all’applicazione dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (…)[29];

– “(…) le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione (…)”[30];

– “(…) fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (…) le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ((autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati,)) sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati (…)”[31].

4. Le centrali di committenza in sanità

Per quel che invece riguarda più specificamente il settore sanitario, questa significativa porzione del mercato europeo assume dimensioni economiche di sicuro rilievo e incidenza sul bilancio pubblico[32], al punto da richiederne una complessiva riorganizzazione, che ha interessato l’intero processo di approvvigionamento dei beni e servizi[33]. Sul punto, l’acquisto di forniture sanitarie può avvenire attraverso due sistemi: decentrato e centralizzato. Il primo consente alle singole aziende di procedere in autonomia all’approvvigionamento dei beni meglio  rispondenti alle specificità della struttura, malgrado comporti un aggravio di spesa, essenzialmente legato al minore potere contrattuale di cui dispone l’amministrazione procedente. Il secondo, invece, pur assicurando margini di risparmio maggiori, comporta l’inevitabile standardizzazione dei prodotti da acquistare.

Relativamente a quest’ultimo sistema, in via genrale, l’art. 1, co. 449, della legge n.296/2006, dispone in capo agli enti del SSN l’obbligo di approvvigionamento a mezzo di apposite convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero attraverso convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A,  qualora non siano operative convenzioni regionali. Alle Regioni è infatti riconosciuta la facoltà di costituire proprie centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del SSN e di tutte le altre P.p.A.a., aventi sede nel medesimo territorio. Perciò, con qualche anno di anticipo rispetto alla consacrazione dell’istituto della centralizzazione nel d.lgs. n. 163/2006, le Regioni hanno provveduto a costituire propri soggetti con funzioni di aggregazione della spesa, adottando modelli organizzativi  e operativi alquanto differenziati[34].

Inoltre, in aggiunta all’art. 1, co. 449, della l. n. 163/2006, già richiamato, l’art. 15 co. 13 lett. d) del d.l. n. 95/2012 prescrive che “(…) gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa (…)”.

Altresì, l’art. 9 co. 3 del d.l. n. 66/2014, rimette a successivi decreti attuativi la determinazione delle categorie di beni e di servizi, nonché le soglie di importo, al superamento delle quali il ricorso a Consip s.p.a. ovvero alle centrali di committenza regionali diviene obbligatorio[35]. A tal proposito, in riferimento alle categorie merceologiche del settore sanitario, da individuarsi a mezzo dei decreti, di cui sopra, l’art. 1 co. 548 della legge n. 208/2015 impone agli enti del SSN l’obbligo di approvvigionamento, in via esclusiva, attraverso le centrali regionali di committenza di riferimento ovvero Consip s.p.a. Peraltro, qualora le centrali di committenza non siano disponibili ovvero non operative, i predetti enti sono tenuti a ricorrere alle “ (…) centrali di committenza iscritte nell’elenco dei soggetti aggregatori, di cui all’articolo 9, comma 1,del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89 (…)”[36]. La violazione delle prescrizioni, di cui sopra, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale. Infine, qualora siano attive convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ovvero dalle altre centrali di committenza regionali, le P.p.A.a., obbligate ad aderirvi, ivi inclusi gli enti del SSN, possono provvedere autonomamente, previa  osservanza di apposita procedura, solo nel caso in cui il bene o il servizio, oggetto di convenzione, ” (…) non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (…)”[37].

Proprio relativamente alle disposizioni, che sanciscono l’obbligo per gli enti del SSN di avvalersi delle convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori, la recente giurisprudenza ammnistrativa, di primo e secondo grado, si è espressa, con specifico riferimento ai rapporti intercorrenti tra Consip s.p.a. e le centrali regionali di committenza[38]. In specie, dalla lettura combinata dell’art. 1, comma 449, ultimo periodo, della l. n. 296/2006 e dell’art. 1, comma 548 della l. n. 208/2015, emerge un complessivo quadro normativo, in virtù del quale:

“(…) – in via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali;

– in via sostanzialmente suppletiva (e all’evidente fine di prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza) è altresì possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche convenzioni-quadro;

– nell’ipotesi appena richiamata è da ritenere che l’intervento di sostanziale supplenza svolto da Consip non possa giungere ad alterare in modo definitivo il carattere evidentemente sussidiario di tale intervento, il quale per questa caratteristica avrà dunque valenza cedevole. Tale intervento, infatti (pur necessario nel perdurare dell’inadempienza da parte delle centrali di committenza regionali), perderà la sua ragion d’essere laddove le centrali regionali, ripristinando la fisiologica dinamica delineata dal legislatore, attivino i propri strumenti di acquisizione;

– ci si può domandare se, una volta attivato l’intervento suppletivo di Consip (e una volta rese operative le relative convenzioni-quadro), ciò impedisca alle centrali di committenza regionali di attivare a propria volta strumenti di centralizzazione degli acquisti aventi ad oggetto servizi identici o analoghi (…)”[39].

Pertanto, l’attivazione del predetto meccanismo sostitutivo da parte di Consip s.p.a. non è idonea a precludere l’avvio di gare pubbliche da parte dei soggetti aggregatori, costituiti a livello regionale. “(…) Infatti il dispositivo fissato dalla l. n. 296 del 2006 e poi dalla l. n. 208 del 2015 mira a sollecitare l’intervento fisiologico delle centrali di acquisto regionali e non a privarle stabilmente della potestà di attivarsi, sia pure tardivamente (…)”[40]. Ne deriva, quindi, che, a fronte di un disegno normativo, che contempla la contestuale attivazione di procedure di affidamento a livello centrale e regionale, l’indizione di gare pubbliche da parte di Consip s.p.a., specie se non aggiudicate definitivamente, non impedisce alle centrali regionali di committenza la facoltà di indirne proprie[41]. Sul punto, queste ultime, qualora bandiscano procedure di affidamento in concomitanza a quelle di Consip s.p.a., non sono tenute a motivare, poichè l’ art.1, comma 449, della l. n. 296/2006 nulla dispone in merito a eventuali oneri delle centrali regionali di committenza di coordinarsi con Consip s.p.a., quanto all’indizione delle procedure di gara[42]. Infatti, malgrado la l. n. 296/2006 faccia riferimento a un “sistema a rete”, con riguardo ai soggetti aggregatori menzionati, è evidente che la nozione richiamata “(…) come modulo organizzativo, sotto il profilo ontologico non comporta quale unico criterio di coordinamento, la necessità che la centrale di committenza regionale, prima di indire nuove procedure per i fabbisogni delle Aziende sanitarie operanti nel proprio ambito territoriale, attenda l’esito della eventuale procedura CONSIP in corso di espletamento in ambito nazionale (…)”[43].

Venendo, infine, agli acquisti di beni e servizi sanitari nell’attuale contesto emergenziale e ai rapporti ivi intercorrenti tra Consip s.p.a. e le centrali regionali di committenza coinvolte, occorre procedere preliminarmente alla disamina delle disposizioni sino ad ora varate in materia. Come, infatti, già affermato in premessa, alla proclamazione, da parte del Governo, dello stato di emergenza il 31 gennaio 2020, ha fatto seguito la definizione di precise misure di supporto alle attività del SSN, che hanno investito, tra l’altro, il processo di approvvigionamento dei beni e servizi sanitari.

In particolare, per quel che riguarda i provvedimenti adottati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con Ordinanza del 3 febbraio 2020, n. 630, si è provveduto a conferire al soggetto richiamato il potere di coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare le criticità in atto. In tal senso, è previsto che il Capo Dipartimento si avvalga, tra l’altro, di  “(…) soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici  economici  e  non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base  di  specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (…)”[44]. Inoltre, in vista della concreta attuazione degli interventi menzionati, è riconosciuta al Capo Dipartimento e agli eventuali soggetti attuatori la possibilità di derogare, previa motivazione, alle disposizioni di legge, tassativamente individuate all’art. 3 dell’Ordinanza in esame, nonchè alle leggi e alle altre disposizioni regionali, strettamente connesse alle attività espletate.

Inoltre, l’Ordinanza del 25 febbraio 2020, n. 639, prescrive che il  Dipartimento  della  protezione civile provveda all’acquisizione dei  dispositivi  di  protezione  individuali  (da ora in poi, D.P.I.), riconoscendo a tal scopo priorità assoluta ai relativi ordini di  acquisto, anche rispetto a quelli, “(…) già emessi (…)”[45]. Peraltro, in virtù di successiva disposizione, il predetto Dipartimento procede altresì ad acquisire, con la medesima priorità, gli strumenti e i dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi[46]. Relativamente ai soggetti attuatori, di cui all’Ordinanza n.630/2020, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 2 marzo 2020[47], il predetto ruolo è stato conferito a Consip s.p.a., che opera sulla base delle specifiche direttive impartite dal Capo Dipartimento della Protezione civile, in raccordo con la relativa struttura amministrativa.

Per quel che invece riguarda i provvedimenti adottati dal Governo, in specie decreti-legge, è doveroso precisare che gli stessi saranno elencati in ordine cronologico, rendendo conto, perciò, dei successivi passaggi normativi, con particolare riferimento alla eventuale conversione in legge.

Innanzitutto, l’art. 34 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori, rectius Consip s.p.a., all’acquisizione dei D.P.I., nonchè di altri dispositivi medicali, per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (sei mesi).

Successivamente con d.l. 9 marzo 2020, n. 14, al fine di incrementare la disponibilità dei dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite di Consip s.p.a., e’ stato autorizzato ad acquistare, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i materiali indispensabili, ai fini del relativo funzionamento, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 163, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016[48].

In seguito, con d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l’esecutivo ha provveduto a istituire la figura del “Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19”[49] (da ora in poi Commissario), disciplinandone le funzioni e disponendo, in particolare, che detto soggetto “(…) attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonche’ programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all’acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell’esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonche’ delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l’allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva (…)”[50].

Nell’arco di pochissime settimane, il Governo ha perciò provveduto alla definizione degli interventi emergenziali, mediante ricorso alla decretazione d’urgenza, la quale, ai sensi dell’art. 77 Cost., entro sessanta giorni dalla sua emanazione, necessita della conversione in legge, ai fini del consolidamento dei relativi effetti, pena la decadenza con efficacia ex tunc[51]. Atteso che la procedura, di cui alla disposizione costituzionale richiamata, compete all’organo titolare della funzione legislativa, in considerazione, altresì, della scadenza ravvicinata degli effetti dei decreti legge emanati, il Parlamento, con l. n. 27/2020, ha convertito il d.l. n. 18/2020, abrogando contestualmente i d.l. n. 9/2020, n.11/2020, n. 14/2020[52], in base alle precisazioni, di cui alla nota n. 53. Per ciò che qui rileva, l’art. 34 del d.l. n. 9/2020 e l’art. 12 del d.l. n. 14/2020 sono rispettivamente confluiti negli artt. 5-bis e 5-quinquies, seppur con alcune modifiche. Infatti, l’art. 5-bis del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, autorizza anche il Commissario all’acquisizione dei D.P.I. e degli altri dispositivi medicali anche il Commissario. Mentre, relativamente all’art. 122, in tema di funzioni del soggetto menzionato, non si registrano sostanziali modifiche tra le due versioni, ante e post legge di conversione, eccezion fatta per alcune aggiunte al testo della disposizione di carattere meramente formale/grammaticale.

Come affermato in premessa, nelle passate settimane, si è accesa un’aspra polemica tra il Commissario e le Regioni, le quali, lamentando, tra l’altro i ritardi nella consegna dei D.P.I. e dei ventilatori (ordinati a livello centrale attraverso Consip s.p.a.), hanno rivendicato la competenza a procedere in autonomia all’acquisizione dei beni richiamati, a mezzo delle proprie centrali regionali di acquisto[53].

Invero, se, da un lato, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, è ammessa la contestuale indizione a livello centrale e regionale di gare puliche con medesimo oggetto da parte dei soggetti aggregatori, dall’altro, nell’attuale contesto emergenziale, sono stati varati specifici provvedimenti, con i quali sono state conferite al Dipartimento della Protezione Civile, a Consip s.p.a. e al Commissario specifiche funzioni in ordine alla gestione dell’emergenza sanitaria. Peraltro, al precipuo scopo di efficientare il processo di approvvigionamento dei beni e servizi sanitari:

– è riconosciuta al Capo Dipartimento e a Consip s.p.a. la possibilità di derogare, previa motivazione, a diposizioni di legge, tassativamente individuate, nonchè ad altre disposizioni di legge regionale, afferenti le materie di competenza[54];

– con riguardo agli ordini di acquisto, emessi dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, in riferimento a determinati beni sanitari, è accordata priorità assoluta, anche rispetto a procedure già avviate da quest’ultimo. E’ da chiarire, tuttavia, attesa la formulazione della disposizione, se questi ordini prevalgano anche su quelli emessi, in riferimento allo stesso oggetto, da soggetti diversi, come le centrali regionali di committenza[55];

– sono previste specifiche deroghe ad alcune disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e ad altre in tema di controlli della Corte dei Conti.

In ragione di quanto sopra rappresentato, tenuto conto, inoltre, dell’attuale stato di criticità, anche in vista di un efficientamento dei processi di spesa pubblica, non sarebbe conveniente, seppur limitatamente a determinati beni e servizi, duplicare il mercato delle commesse sanitarie, mediante indizione di gare regionali parallele a quelle centrali, a cui è accordato per legge un percorso, per così dire, maggiormente semplificato. Peraltro, pur in difetto di apposite previsioni in merito a forme di raccordo tra Consip s.p.a. e centrali regionali di committenza, per ciò che riguarda gli acquisti sanitari in contesto emergenziale, nulla vieta il ricorso a meccanismi di buon senso e “buone pratiche”, le quali, invero, già gioverebbero di una copertura provvedimentale.

E’, infatti, bene rammentare che il Dipartimento della Protezione Civile ha facoltà di avvalersi di “soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici  economici  e  non economici”[56]. Perciò, lo stesso, ai fini di un migliore coordinamento delle attività di gestione dell’emergenza, oltre a Consip s.p.a., può essere coadiuvato ulteriormente dalle centrali di committenza, istituite a livello regionale. Inoltre, al Commissario è riconosciuto un ruolo chiave nell’organizzazione e gestione dei processi di approvvigionamento dei beni e servizi sanitari, tra l’altro, “(…) individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all’acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuali(…)”[57] e provvedendo, anche in raccordo con le Regioni e le aziende sanitarie “(…) al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l’allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva (…)”[58].  Proprio ai fini di un efficace espletamento delle attività ivi attribuite, è previsto che il Commissario possa avvalersi dei soggetti attuatori e delle centrali di acquisto.

Su scorta delle suesposte considerazioni e alla luce dei recenti avvenimenti, è opportuno che si proceda all’attivazione di un sistema di coordinamento nazionale, che, in luogo della duplicazione dei compiti, li ripartisca in maniera ordinata tra il livello centrale e quello regionale, per dare così concreta attuazione a quel “sistema a rete”, definito nella l. n. 296/2006, e a quella leale cooperazione, l’unica in grado di trainarci fuori dall’emergenza.

 

 

 


[1] Cui ha fatto seguito, a causa della velocità e dimensione dei contagi, la proclamazione dello stato di pandemia, v. http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto.
[2]Pubblicata in G.U. Serie Generale n. 26 del 1-02-2020, v.  https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-01&atto.codiceRedazionale=20A00737&elenco30giorni=false.
[3] Sulla nozione di “soggetto aggregatore, di cui infra, v. art. 9, co. 1, del d.l. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014.
[4] V., ex plurimis, art. 1, co. 450, della l. n. 296/2006, come modificato dalla l. n. 145/2018; artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 50/2016, come modificati dal d.l. n. 32/2019, convertito in l. n. 55/2019.
[5] Cfr. F. Caringella, Manuale dei contratti pubblici. Principi e applicazioni, Dike Editrice, 2020; P. Grauso, Gli acquisti di beni e servizi in sanità-le centrali di committenza, 2019, in www.giustiziaamminsitrativa.it; R. De Nictolis, I nuovi appalti pubblici. Appalti e concessioni dopo il d.lgs. n. 56/2017, Zanichelli, Bologna, 2017; E. Santoro, P. Santoro, Nuovo manuale dei contratti pubblici, Maggioli Editore, Rimini, 2011; M. Corradino, D. Galli, D. Gentile, M. C. Lenoci, C. Malinconico, I contratti pubblici, Ipsoa, 2017.
[6] A titolo meramente esemplificativo, non esaustivo, v. anche G. Napolitano, La pubblica amministrazione e le regole dell’esternalizzazione, in Il Diritto dell’economia, n. 4, 2006, 663 ss.; G. Vetritto, L’esternalizzazione strategica nelle amministrazioni pubbliche, Roma, Rubbettino, 2006; L. Fiorentino, B.G. Mattarella (a cura di), L’esternalizzazione delle gestioni amministrative, Rimini, Maggioli, 2007.
[7] All’Economato generale sono poi succedute le Ragionerie centrali nei singoli ministeri, negli anni Venti divenute Uffici delle finanze, posti alle dipendenze della Ragioneria generale. Nello stesso periodo, fu istituito il Provveditorato genrale, al quale furono conferite, tra l’latro, le attribuzioni dell’economato Genrale. Per un maggiore approfondimento, v. anche regio decreto 17 febbraio 1870, n. 5503; regio decreto 18 gennaio, n. 94; regio decreto 28 gennaio 1923, n. 126; d.P.R. 12 giugno 1985, n. 478.
[8] Cfr. art. 26 della legge n. 488/1999. In virtù degli interventi legislativi successivi, il testo vigente della disposizione richiamata, come in ultimo modificato dall’art. 1, co 4, del d.l. n. 168/2004, convertito in l. n. 191/2004, prevede che le P.p.A.A. “(…) possono ricorrere alle convenzioni stipulate (…)”.
[9] Diversi provvedimenti legislativi hanno successivamente inciso sulle funzioni di Consip s.p.a.,istituita nel 1997. Tra questi, a titolo esemplificativo, figurano anche: l. n. 388/2000; l. n. 448/2001; l. n. 289/2002; d.l. n. 143/2003, convertito in l. n. 212/2003; l.n. 326/2003; l. n. 350/2003; l. n. 191/2004; d.lgs. n. 163/2006;l. n. 296/2006; d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008; d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 94/2012; d.l. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014; l. n. 208/2015, d.lgs. n. 50/2016, d.lgs. n. 56/2017; d.l. n. 32/2019, convertito in l.n. 55/2019; d.l. n. 14/2020.
[10] Art. 1 par. 8 direttiva n. 17/2004; art. 1 par. 10 direttiva n. 18/2004.
[11] In tal senso, l’art. 33, co. 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dal d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, disponeva per i predetti enti il ricorso obbligatorio, nell’ambito delle unioni di Comuni, alle centrali di committenza, qualora costituite, ovvero, in mancanza, a specifici accordi consortili tra i Comuni medesimi. L’articolo richiamato è stato successivamente modificato dal d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012; dalla l. n. 147/2013; dal d.l. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014. Per un’analisi esaustiva dell’argomento v. P. Grauso, Gli acquisti di beni e servizi in sanità-le centrali di committenza, cit.
[12] Comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008, COM (2008) 394 def., “Una corsia preferenziale per la piccola impresa”, riesaminata con la successiva Comunicazione del 23 febbraio 2011, COM (2011) 78 def;  “Codice europeo di buone pratiche per facilitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici” ,documento di lavoro dei Servizi della Commissione del 25 giugno 2008, SEC (2008) 2193
[13] Cfr. Direttive nn. 23/2014, 24/2014, 25/2014.
[14] Cfr. art. 1, co. 1, lett.  cc) e dd), della l. n. 11/2016.
[15] Cfr. artt. 37 e 38 del d. lgs. n. 50/2016.
[16] Infatti, le stazioni appaltanti, prive della necessaria qualificazione, sono tenute a procedere, mediante ricorso alle centrali di committenza ovvero a mezzo aggregazione con una o più stazioni appaltanti, dotate della necessaria qualificazione.  Cfr art. 37 del d.lgs. n. 50/2016.
[17] Cfr. art. 3 del d.lgs. n. 50/2016.
[18] Cfr. art. 1, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 50/2016.
[19] Cfr. art. 1, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 50/2016.
[20] Cfr. art. 1, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 50/2016.
[21]Cfr.https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0ea964730a77804274288fb
[22] Cfr. art. 51 del d.lgs. n. 50/2016.
[23] Sul punto, v. anche L. Donato, Le prospettive di riforma del mercato degli appalti pubblici. Semplificazione e ricerca della qualità, intervento in Re Italy Conventions Day 2019, 4-5 giugno 2019, Milano, in https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2019/Donato_RE_05062019.pdf.
[24] Cfr. art. 1, co. 449, della l. n. 296/2006.
[25] Cfr. art. 1, co. 450, della l. n. 296/2006.
[26] Cfr. art. 1, co. 455, della l. n. 296/2006.
[27] Cfr. art. 1, co. 456 e co. 457, della l. n. 296/2006.
[28] Cfr. art. 13 della l. n. 136/2010.
[29] Cfr. art. 1, co. 1, del d.l. n. 95/2012, convertito il l. n. 135/2012.
[30] Cfr. art. 1, co. 3, del d.l. n. 95/2012, convertito il l. n. 135/2012.
[31] Cfr. art. 1, co. 7, del d.l. n. 95/2012, convertito il l. n. 135/2012.
[32] G.M. Racca, Le modalità organizzative e le strutture contrattuali delle aziende sanitarie, in A. Pioggia, M Dugato, G.M. Racca, (a cura di), Oltre l’aziendalizzazione del servizio sanitario, un primo bilancio, Roma, Franco Angeli, 2008; G.M. Racca, La professionalità nei contratti pubblici della sanità: centrali di committenza e accordi quadro,in Foro Amm., C.d.S., 2010, 1375 ss.
[33] E. Pintus, Il procurement nelle aziende sanitarie, in ww.astrid.it; K. Syretto, Opening eyes to the reality of scarce health care resources? in Public Law, 2006, 664; G.M. Racca, Collaborative procurement and contract performance in the Italian healthcare sector: illustration of a common problem in European procurement, in Public Procurement Law Review, 2010,119 ss.; G.M. Racca, G.L. Albanoc, Collaborative Public Procurement and Supply Chain in the EU experience, in C. Harland, Handbook of supply chain management, Sage, 2013.
[34] A titolo esemplificativo, non esaustivi, la Campania si avvale di So.Re.Sa.,società a totale partecipazione regionale;  la  Toscana opera per il tramite di ESTAR; la Lombardia ricorre alla società in house ARCA S.p.a.; l’ Emilia Romagna agisce attraverso l’ agenzia regionale Intercent-ER. Sul tema, v. anche F. Amatucci, S. Mele, I processi di acquisto di beni e servizi nelle aziende sanitarie, Milano, Egea, 2011; L. Marraccini, Le forniture sanitarie tramite centrali di committenza, in www.amministrativamente.it.; G. Romeo, Il contenimento della spesa nei servizi sanitari regionali: la razionalizzazione del sistema degli acquisti, in Le Regioni, a. XXXVII, n. 3-4, giugno-agosto 2009.
[35] Al riguardo, con d.P.C.M. 11 luglio 2018, sono state individuate ben diciotto categorie merceologiche, relative a medicinali, dispositivi medici, apparecchiature sanitarie e servizi dedicati alle sole aziende sanitarie.
[36]  Cfr. art. 1, comma 549, della l. n. 208/2015.
[37] Cfr. art. 1 co. 510 l. n. 208/2015.
[38] V., ex plurimis, T.A.R. Sardegna, sez. I, 19 dicembre 2018, n.1038; Cons. Stato, sez. VI, ord. 19 febbraio 2018, n. 1056; Cons. Stato, sez. III, 7 settembre 2015, n. 4133
[39] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5826.
[40] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5826.
[41] Sul punto, peraltro, è bene sottolineare che una parte della giurisprudenza ammnistrativa ritiene l’obbligo di adesione alla convenzione regionale recessivo, qualora siano rinvenibili convenzioni statali, ritenute dall’amministrazione più convenienti in relazione al medesimo servizio o alla medesima fornitura. V. T.A.R. Piemonte, sez. I, 1 giugno 2012, n.634.
[42] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2017, n. 3162.
[43] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2017, n. 3162.
[44] Cfr. art. 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
[45] Cfr. art. 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25 febbraio 2020, n. 639.
[46] Cfr. art. 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 28 febbraio 2020, n. 641.
[47] Per un maggiore approfondimento v. http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/decreto-del-capo-del-dipartimento-della-protezione-civile-del-2-marzo-2020-nomina-del-soggetto-attuatore-della-concessionaria-servizi-informativi-pubb..
[48] Cfr. art. 12 del d.l. n. 14/2020.
[49]Così rubricato l’art. 122 del d.l. n. 18/2020.
[50]Ai fini di una ricognizione esaustiva dei compiti attribuiti al Commissario, v. art. 122 del d.l. n. 18/2020. Successivamente, in attuazione della disposizione richiamata, con Comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 73 del 20.03.2020, l’esecutivo ha provveduto alla designazione del soggetto attributario dei compiti di Commissario straordinario.
[51] Fatti salvi gli effetti già prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti.
[52] Cfr. art. 1, comma 2, della l. n. 27/2020.
[53] V. anche https://www.iltempo.it/politica/2020/03/27/news/coronavirus-protezione-civile-guerra-mascherine-regione-lombardia-commissario-domenico-arcuri-assessore-davide-caparini-1303455/; https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/i-ventilatori-non-arrivano-le-regioni-attaccano-arcuri-li-compriamo-da-soli_16630344-202002a.shtml; https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/27/video-rissa-fra-arcuri-e-tre-regioni-grazie-ma-facciamo-da-soli/5750660/.
[54] Cfr. art. 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
[55] Cfr. art. 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25 febbraio 2020, n. 639
[56] Cfr. art. 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
[57] Cfr. art. 122, comma 1, del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020.
[58] Cfr. art. 122, comma 1, del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020.

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Cristiana Iannitti

Senato della Repubblica, Autorità Nazionale Anticorruzione, Nucleo valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso Ministero dell'Interno. Dottore nel Master interuniversitario di II livello in Diritto Amministrativo (Presidenza del Consiglio, SNA); laureata magistrale con lode in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; laureata triennale con lode in Pubblica Amministrazione

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