Conto corrente cointestato e presunzione di donazione indiretta

Conto corrente cointestato e presunzione di donazione indiretta

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 25684/2021, ha affrontato una serie di problematiche concernenti il prelievo, operato da parte di uno dei coniugi, dal conto corrente cointestato ove sono confluiti solo i proventi derivanti  dall’attività lavorativa dell’altro coniuge.

Il caso. Nel caso di specie, nell’ambito di una controversia concernente la impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2010, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione assunta dal Giudice di prime cure sostenendo che la somma di cui il contribuente si era indebitamente appropriato in danno del coniuge – mediante prelevamento dal conto corrente cointestato successivamente al versamento di danaro appartenente in via esclusiva a quest’ultimo – costituisse provento illecito assoggettabile a tassazione.

La decisione. In primo luogo la Corte ha precisato che nel caso di specie i proventi presi ad esame, derivanti da fatti illeciti,  rientrano nelle categorie reddituali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 6, comma 1, e, come tale, sono assoggettabili a tassazione anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati o se in capo all’autore del reato sussisteva l’intenzione di non trattenere le ricchezze percepite nel proprio patrimonio, ma di riversarle a terzi.

Il supremo consesso, in secondo luogo, ha chiarito che il versamento di una somma di danaro da parte di un coniuge sul conto corrente cointestato in uno all’altro coniuge – da un punto di vista strettamente civilistico – non costituisce ipso iure un atto di liberalità (ossia una donazione indiretta); di fatti, l’atto di contestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo allorquando venga verificata l’esistenza dell’animus donandi consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta contestazione, altro scopo che quello della liberalità;

Ne discende che, in assenza di circostanze univocamente suffraganti l’immanenza di uno spirito liberale, il mero versamento da parte del coniuge di danaro personale sul conto corrente cointestato al contribuente non è idoneo a fondare una presunzione di appartenenza pro quota a quest’ultimo.

Fattispecie, questa appena descritta, verificatasi nel caso analizzato dalla corte ove il contribuente era stato condannato dal giudice civile al risarcimento dei danni subiti dal coniuge per l’arbitraria appropriazione della somma depositata sul conto corrente cointestato, che era stata perciò considerata provento derivante da fatto illecito, non essendo stato ravvisato alcun indizio dell’esistenza di un animus donandi, che, per inciso, deve essere desunto da circostanze contestuali e non anche da circostanze successive all’atto qualificabile alla stregua di donazione indiretta.


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