Contratti bancari, al di là della Cassazione: validi con la sola firma del cliente

Contratti bancari, al di là della Cassazione: validi con la sola firma del cliente

Tribunale Napoli, sez. II, 13 febbraio 2017, n. 1924

a cura dell’Avv. Giacomo Romano

Una società conveniva in giudizio la Banca per sentir accertare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto e l’illegittimità dei tassi ultralegali applicati su di un conto corrente e su alcuni conti anticipi aperti presso la filiale di Napoli della banca convenuta, con rielaborazione dei saldi contabili e condanna alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati.

Tuttavia, con la comparsa conclusionale l’attrice deduceva, altresì, la nullità del contratto di conto corrente per l’assenza della sottoscrizione della banca ed è su questo ultimo profilo che si concentra la presente analisi.

Invero, il Tribunale napoletano ha ritenuto di doversi discostare dall’indirizzo espresso dalla Cassazione nelle ultime note pronunce nn. 5919 e 8395 del 2016 riguardanti la materia dell’intermediazione finanziaria ed i rapporti tra contratto quadro e singole disposizioni di investimento secondo cui. In estrema sintesi, secondo la Cassazione, nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall’investitore non soddisfa l’obbligo della forma scritta “ad substantiam” imposto, a pena di nullità, dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, trattandosi di una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita dall’investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto a mezzo dei quali è stato data esecuzione al contratto viziato.

Ebbene, il giudice napoletano ha ritenuto maggiormente condivisibile l’orientamento di altra parte della giurisprudenza che ha trovato conferma in una recente pronuncia della III Sezione civile della Corte di Appello di Napoli.

Secondo tale ultimo orientamento la ricostruzione operata dalla Suprema Corte muove dall’errato presupposto della coincidenza tra forma scritta del contratto e sua sottoscrizione da parte dei due contraenti.

Tuttavia, a ben vedere, la sottoscrizione non è un elemento essenziale dell’atto scritto in quanto la sua normale funzione è l’individuazione dell’autore del documento nonché l’assunzione della paternità dello scritto.

L’art. 2702 c.c., infatti, non stabilisce che la scrittura privata è quella redatta per iscritto e sottoscritta dalle parti; afferma, invece, che la scrittura privata fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

È il firmatario dell’atto, allora, e non la controparte, che può togliere la piena efficacia alla scrittura, disconoscendola.

D’altro canto l’art. 214 c.p.c. afferma che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione: questo significa, che potrebbe esservi una scrittura privata anche senza sottoscrizione, che varrebbe come tale fino al suo disconoscimento.

Che la sottoscrizione non sia un elemento naturale della scrittura privata trova un’involontaria conferma, del resto, anche nella giurisprudenza che afferma che con la produzione in giudizio del documento non sottoscritto, si può concludere il contratto, sia pure con efficacia ex nunc.

Se, infatti, la produzione in giudizio vale a determinare la conclusione del contratto, come accettazione dell’altrui proposta, vuol dire che ben possono esistere comportamenti concludenti che possono tener luogo della sottoscrizione, ferma restando la necessità di un testo contrattuale scritto.

E l’avvenuta e reiterata esecuzione del contratto, unita alla sua mancata contestazione ed al suo mancato disconoscimento, rappresentano certamente comportamenti che palesano la volontà di dare esecuzione a quel contratto scritto.

Ma soprattutto vi è un’ulteriore ragione per ritenere che, comunque, non possa essere dichiarata la nullità del contratto.

Ed infatti, se quella prospettata per la violazione della forma scritta nei contratti bancari è una nullità di “protezione” (e tale viene espressamente qualificata da Cass. n. 8395 del 2016, che richiama, per il resto, integralmente la precedente sentenza n. 5919 del 2016), la protezione va accordata al soggetto in cui favore è prevista.

E non pare dubitabile che la nullità in esame sia rivolta a tutelare la parte che possa avere pregiudizio da una mancanza di adeguata valutazione e ponderazione di un testo contrattuale che venisse solo concordato verbalmente.

Per tale ragione il correntista, che ha certamente avuto in visione quel testo contrattuale, tanto da poterlo sottoscrivere, non può certo dolersi del fatto che non l’abbia sottoscritto la banca, che non deve certo essere “protetta” dall’aver concluso un contratto, che non disconosce, su propri moduli e formulari, al quale ha dato, pacificamente, attuazione, anche con documenti scritti, negli anni successivi e che, nel giudizio, non solo non lo disconosce ma lo produce a riprova delle pattuizioni intercorse con la controparte.

Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale ha ritenuto valido il contratto sottoscritto solamente dalla società correntista.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

Articoli inerenti