Contratti bancari. È revocabile il notificato recesso, se negozialmente condiviso dalle parti

Contratti bancari. È revocabile il notificato recesso, se negozialmente condiviso dalle parti

Con Sentenza depositata in 18 gennaio 2019 n. 1454, i supremi giudici della Corte di Cassazione, sez. I Civile, hanno ricordato che «…l’irrevocabilità unilaterale del recesso dal momento in cui l’emittente lo abbia comunicato alla controparte, non possono comportare l’esclusione della facoltà per le parti del contratto, nell’esercizio della loro autonomia (art. 1322 c.c.), di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta ad substantiam, deve risultare da atto scritto (Cass., 14/11/2000, n. 14730)».

Nel caso in commento, si dica molto brevemente riconducibile al tema dell’efficacia del recesso contrattuale esercitato dal correntista nell’ambito di un rapporto bancario, il ricorrente spiegava domanda riconvenzionale in un giudizio di Appello, ove chiedeva di dichiararsi la declaratoria di nullità dei contratti di gestione patrimoniale di apertura di credito intervenuta per effetto del comunicato recesso contrattuale. I giudici di seconde cure (correttamente, ad avviso di chi scrive), avevano precisato che il “validamente esercitato recesso, in presenza di una successiva richiesta del correntista diretta a vedersi estendere ulteriormente la propria linea di credito, se accettata per iscritto dalla Banca, sarebbe stato privato dei suoi effetti naturali (Tra i motivi di ricorso per Cassazione il «ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che il recesso comunicato dal F.T. alla Fortis Bank in data 22 novembre 2006 sia stato concordemente posto nel nulla dalle parti, a seguito della revoca del recesso operata con lettera del cliente in data 5 dicembre 2006, riscontrata dalla banca mediante missiva del 16 gennaio 2007»).

Il correntista, volendo contravvenire al giudice di secondo grado, prospettava ai giudici di legittimità uno scenario giuridico-interpretativo completamente diverso dal dispositivo di Appello, in suo favore teorizzando « … che – in forza del combinato disposto degli artt. 1373 e 1334 c.c. – il recesso, una volta venuto a conoscenza della banca, aveva determinato l’estinzione dei contratti di gestione e di apertura di credito in conto corrente, con conseguente irrevocabilità del medesimo da parte del cliente, la cui dichiarazione del 5 dicembre 2006 sarebbe esclusivamente prodromica alla costituzione di un nuovo rapporto contrattuale con l’istituto di credito ». Nuovo, distinto ed autonomo rapporto di conto corrente che, secondo il correntista, avrebbe avuto a perfezionarsi proprio a seguito del riscontro scritto fornito dalla banca alla succitata richiesta.

La Cassazione, a sostegno del suo decisium e con ciò prendendo le distanze dalla ricostruzione del ricorrente, esordiva ribadendo l’assoluta sostenibilità giuridica della «revoca del recesso, quale facoltà riconosciuta alle parti nell’ambito della loro autonomia, purché esercitata nel rispetto delle forme richieste dalla legge».

A narrare il principio seguito, secondo un approccio indubbiamente sistematico, i Giudici di ultima istanza hanno sì affermato che il recesso, una volta esercitato nelle forme di legge, è vincolante sia per chi lo esercita che per chi lo riceve, così divenendo  irrevocabile (specifichiamo, unilateralmente) una volta portato a conoscenza dell’altra parte, al contempo rammentando, però, l’innegabile facoltà – per opera delle parti – di far venire meno gli effetti del recesso, attraverso una manifestazione di volontà inequivoca e concorde, risultante da atto scritto.

Nella fattispecie in commento, quindi, così come in altre della specie, « … deve trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di contratti soggetti alla forma scritta “ad substantiam”, il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte. Sempre che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale, ivi compresa l’individuazione o quantomeno l’individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente, prima che lo stesso abbia avuto notizia, anche in forma verbale o “per facta concludentia”, purché in modo idoneo a giungere a conoscenza dell’altra parte, dell’accettazione della controparte (Cass., 15/04/2016, n. 7543) ».

Dovrà allora certamente rammentarsi, e ciò a valere per ogni caso delle specie, che ove vi sia una accettazione tacita del recesso da parte della banca, va da sé che la successiva nota scritta con cui il cliente dovesse richiedere l’estensione della linea di credito dovrà interpretarsi come volontà di revoca del recesso contrattuale precedentemente esercitato, cui una volta corrisposta la lettera di accettazione scritta dell’anzidetta revoca da parte della banca, comporterà la riviviscenza (come inequivoca e concorde volontà delle parti di porre nel nulla gli effetti della fattispecie estintiva di recesso) del rapporto originariamente receduto. In definitiva, dunque,  affermandosi i principi di diritto secondo cui «l’atto con il quale il contraente esercita il recesso convenzionale (art. 1373 c.c.) o legale (art. 1385 c.c.), costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall’art. 1372 c.c., comma 1, è immediatamente vincolante sia per l’emittente che per la controparte, anche quando l’efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti; il recesso è, di conseguenza, irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia, ai sensi dell’art. 1334 c.c., derivandone l’estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale; l’irrevocabilità unilaterale del recesso, dal momento in cui l’emittente lo abbia comunicato alla controparte, non può comportare l’esclusione della facoltà per le parti, nell’esercizio della loro autonomia (art. 1322 c.c.), di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta ad substantiam, deve risultare da atto scritto» [Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 13 settembre 2018 – 18 gennaio 2019, n. 1454] .


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