Contratti bancari, saldo rideterminabile anche se il conto corrente è attivo
Cass. civ., sez. I, ord. 30 novembre 2017, n. 28819
È possibile accertate l’anatocismo su conti correnti attivi. La banca ha l’onere di provare l’efficacia solutoria delle rimesse.
La vicenda. Il titolare di un conto corrente conveniva in giudizio l’istituto di credito presso cui era attivo il conto affinché fossero dichiarate nulle le clausole di determinazione degli interessi, di capitalizzazione trimestrale degli stessi nonché di quantificazione delle commissioni di massimo scoperto, per effetto diretto, chiedeva la rideterminazione del saldo con condanna al versamento in suo favore dell’eventuale eccedenza. Il Tribunale accoglieva le domande ad eccezione di quella che prevedeva il ricalcolo del saldo di conto corrente. La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, provvedeva a rideterminare il saldo di conto corrente che individuava un credito in favore del correntista. L’istituto di credito, pertanto, proponeva ricorso per cassazione.
La decisione. Preliminarmente, l’azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degl’interessi maturati nell’ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, decorrente, nell’ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d’interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gl’interessi non dovuti sono stati registrati: in tal caso, infatti, ciascun versamento non è configurabile come un pagamento dal quale far decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2016, n. 10713; 24 marzo 2014, n. 6857).
Rilevata la particolarità del caso in questione, rappresentata dal fatto che la rideterminazione del saldo è chiesta su conto corrente attivo, i Giudici di legittimità hanno chiarito che l’operatività del conto non è circostanza ostativa del ricalcolo del saldo che, quindi, può essere effettuato.
La Suprema Corte ha confermato la mancata prescrizione del credito e spiegato che incombe sulla banca che eccepisce la prescrizione del credito l’onere di provare che le rimesse effettuate dal cliente avevano efficacia solutoria.
La prescrizione, nei rapporti di conto corrente, decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Detto termine è individuato nel momento in cui il conto corrente è chiuso o nel momento in cui il si dimostra l’efficacia solutoria della rimessa.
Gli Ermellini hanno ritenuto legittima la scelta del Giudice di merito che, rilevato il mancato deposito degli estratti conto da una certa data in avanti, ha consentito al C.T.U. di partire da un saldo a zero. Tale decisione è stata effettuata per opportunità pratica supportata da carenze processuali di prova e non implica alcun valutazione di merito circa l’applicazione-non applicazione, per il periodo di riferimento, delle clausole contrattuali oggetto del presente giudizio.
Inoltre, è stato chiarito che l’estratto conto non ha valore pari a quello delle scritture contabili, in particolare, gli estratti conto costituiscono semplici annotazioni delle operazioni.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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