Contratti di credito ai consumatori: rimborso costi up front in caso di estinzione anticipata

Contratti di credito ai consumatori: rimborso costi up front in caso di estinzione anticipata

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea in materia di contratti di credito ai consumatori e alla decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitrato Bancario Finanziario n. 26525 del 11.12.2019

Le decisioni in commento traggono origine da una controversia sorta in Polonia avente ad oggetto la stipula di tre contratti di credito al consumo tra un consumatore, ai sensi dell’art. 3 lettera a), della direttiva 2008/48 e tre istituti bancari.

Detti contratti di credito prevedevano il versamento all’istituto bancario interessato di una commissione il cui importo non dipendeva dalla durata del contratto stesso. Trattasi dei c.d. costi up front, ovvero costi relativi ad attività preliminari rispetto alla concessione del credito.

Sul punto, dunque, il Tribunale di Lublino si è interrogato se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato di quest’ultimo, contemplato all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, dovesse riguardare anche i costi indipendenti dalla durata del contratto.

Pertanto, ai sensi dell’art.267 TFUE, il Giudice del rinvio domandava alla Corte di Giustizia Europea di fornire l’esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che abroga la direttiva 87/102/CEE, concernenti i contratti di credito ai consumatori.

In particolare, il Tribunale Polacco chiedeva alla Corte di Giustizia Europea di chiarire se la predetta disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Orbene, la risposta della Corte di Giustizia Europea è stata chiara e netta: infatti, con la predetta decisione del 11.09.2019, resa nella causa C-383/18, ha stabilito che l’art.16 della Direttiva innanzi citata deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, ovvero anche ai costi cd. un front, ossia i costi non legali alla durata del contratto di finanziamento.

La Corte di giustizia, inoltre, ha precisato che limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi recurring, strettamente correlati alla durata del contratto, comporterebbe il rischio per il consumatore di vedersi imporre oneri up front più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, in quanto gli istituti di credito potrebbero giungere a ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.

La Corte di Giustizia Europea ha dunque privilegiato un’interpretazione estensiva della disposizione normativa contenuta nella citata Direttiva con il fine di assicurare al consumatore, parte sicuramente debole di un rapporto contrattuale asimmetrico, una elevata tutela nell’ambito di un rapporto contrattuale predisposto unilateralmente dalla banca, senza alcun tipo di negoziazione.

Tale pronuncia è di particolare importanza atteso che i costi up front, ovvero i costi non legati alla durata del contratto di finanziamento, sino a questa decisione, non sono mai stati riconosciuti da parte dell’Arbitrato Bancario Finanziario perché trattandosi di costi relativi ad attività preliminari alla conclusione del contratto non potevano essere oggetto di rimborso.

A tale decisione si è uniformato il Collegio di Coordinamento dell’Arbitrato Bancario Finanziario con decisione n. 26525 nella seduta del 11.12.2019.

Tale pronuncia ha origine in virtù dell’ordinanza di rimessione da parte del Collegio di Palermo del 16.09.2019, il quale ha rimesso al Collegio di Coordinamento la decisione del ricorso in considerazione della sopravvenuta e anzidetta pronuncia della Corte di Giustizia Europea, la quale enunciava un principio di diritto diverso rispetto all’orientamento consolidatosi presso l’Arbitro Bancario circa la non rimborsabilità dei costi non continuativi, detti anche up front.

Orbene, il Collegio di Coordinamento con la decisione innanzi specificata, uniformandosi al principio sancito dalla Corte di Giustizia Europea, ha stabilito che nel caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Il Collegio di Coordinamento, inoltre, ha chiarito che detto principio debba applicarsi ai nuovi ricorsi e a quelli pendenti, precisando altresì che la relativa applicabilità riguarda tutti i rapporti giuridici anche quelli sorti in data antecedente alla data della sentenza della Corte di Giustizia Europea.  Tuttavia, si rileva che il Collegio di Coordinamento, in merito al criterio da applicare per la quantificazione dei costi up front, ha consigliato che debba applicarsi lo stesso criterio degli interessi corrispettivi con riferimento ai costi up front in sostituzione del criterio “pro rata temporis” applicato con riferimento alle voci di costo legate alla durata del contratto (“recurring”), e ciò in assenza di una previsione sul punto da parte della Corte di Giustizia Europea.

A tale proposito, tuttavia, si osserva che trattasi di un metodo di calcolo che determinerà rimborsi di importi inferiori rispetto a quelli ai quali si perverrebbe qualora si applicasse il metodo del calcolo pro rata temporis.

In conclusione, si rileva che la decisione del Collegio di Coordinamento, oltre a chiarire il tenore letterale dell’art. 125 – sexies del Testo Unico Bancario, indurrà senza alcun dubbio gli istituti di credito ad adeguare i nuovi contratti al dettato normativo, così come interpretato dalla CGUE e a rimborsare, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (sia esso un prestito, un mutuo o una cessione del quinto), tutte le spese sostenute, ivi incluse le spese istruttorie e quelle di intermediazione, per la quota parte non goduta.


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avv. Giovanni Mansueto

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