Contratti telematici

Contratti telematici

L’evoluzione tecnica, negli ultimi anni, ha suggerito la distinzione tra contratti digitali, telematici e cibernetici.

Per quanto concerne le principali classificazioni dei contratti telematici proposte in dottrina, una prima corrente utilizza un criterio distintivo basato, in particolare, sul profilo soggettivo, distinguendo i contratti business to business relativi alle contrattazioni effettuate tra operatori professionali, quelli business to consumer per i rapporti tra imprese e consumatori, e quelli consumer to consumer posti in essere tra soggetti privati al di fuori delle loro attività professionali.

Questa classificazione appare tuttavia legata a schemi civilistici che le nuove tecnologie commerciali hanno superato. Le previsioni volte a tutelare la “parte debole” nella disciplina delle relazioni commerciali elettroniche non sono ancorate meramente alla condizione soggettiva della parte stessa, consumatore o professionista, bensì si basano sulle condizioni oggettive in cui le parti pongono in essere tali rapporti.

Un’ altra ricostruzione, di matrice francese, propone una suddivisione dei contratti telematici in tre classe eterogenee: la prima caratterizzata da conclusione dell’accordo al di fuori del sistema ed esecuzione del contratto attraverso i terminali, la seconda in cui vi è conclusione di un accordo tramite il mezzo informatico e sua esecuzione al di fuori della rete telematica, la terza in cui sia la conclusione sia l’esecuzione avvengono online (ad esempio, circolazione dei diritti relativi ai beni immateriali e ai servizi informatici).

In merito alle modalità di conclusione dei contratti telematici funzionali al commercio elettronico si individuano due principali opzioni di espressione del consenso: a) i contratti ove il consenso si esprime con una “cliccata”, c.d. point and click su un’offerta contenuta in un sito web o più di recente in un’applicazione su terminali mobili, cd. app; b) i contratti in cui il consenso si esprime tramite posta elettronica.

Queste tipologie, da un lato, possono essere inquadrate nei rapporti inter absentes; dall’altro, presentano un aspetto inconsueto rispetto ad essi, in quanto le parti non seguono la normale sequenza logico – cronologica tra il momento dell’elaborazione della comunicazione e quello dell’invio della risposta, o quanto meno tale sequenza è fortemente compressa. Pertanto, se nel contratto de visu o vocale ad personam l’affidamento che segue ad un annuncio può correggersi facilmente, secondo canoni di ragionevolezza, nella telematica lo schermo del programma non permette di individuare agevolmente né l’eventuale qualità professionale dell’offerente né la vincolatività giuridica dell’impegno assunto.

Nel contesto telematico, l’utente è in grado di relazionarsi commercialmente con l’altra parte soltanto se le sue formulazioni rispettano i requisiti tecnici e contenutistici già stabiliti dall’offerente. Nei contratti tramite email, il rispetto di questi requisiti è limitato all’aspetto dello strumento tecnico, ma lasciando libertà sotto il profilo contenutistico. Nel caso della contrattazione tramite sito web o app, l’ambito delle possibili comunicazioni dell’utente è di fatto predeterminato dalla controparte, la quale si sentirà in dovere di rispondere ed eventualmente di adempiere solo ove venga correttamente attivato il tracciato comunicazionale da essa predisposto. Nell’ambito delle fattispecie di contratti conclusi tramite accesso a sito web o app, secondo una parte della dottrina, il perfezionamento dell’accordo consiste nella compilazione di un form comprensivo della digitazione dei numeri della carta di credito dell’acquirente, la cui ricezione da parte dell’offerente è comunicata all’oblato da un avviso di ricevimento. In quest’ottica, la spendita della carta di credito manifesta la volontà di vincolarsi giuridicamente dell’acquirente, e ha efficacia reale comportando la conclusione del contratto per inizio di esecuzione.

In tal senso, si rileva che l’accesso al sito conduce ad un’adesione all’offerente dell’operatore commerciale, secondo uno schema di c.d. contratto unilaterale, che si perfeziona con l’accettazione e contestuale adempimento immediato di uno dei contraenti, mentre l’altro esegue la controprestazione in un momento almeno logicamente successivo. Altri osservano che la trasmissione dei dati della carta di credito, costituendo mera autorizzazione alla riscossione presso l’emittente, costituisce solo conferma dell’accettazione già manifestata con l’invio dell’ordine. In questa prospettiva, si rileva che se il contratto non si conclude in mancanza della digitazione e trasmissione della carta di credito ciò avviene in quanto il venditore nello strutturare il proprio sito ha impedito la spedizione di un modulo d’ordine recante accettazione dell’offerta priva dei dati della carta di credito.

Vi è invece chi ritiene che nell’accordo telematico il perfezionamento del vincolo richieda una duplicazione tra atto dichiarativo espresso nel modulo d’ordine ed atto reale solutorio.

Ciò lascia aperta la possibilità dei privati di configurare nuovi procedimenti di formazione del contratto che consentano di recuperare una “tinta di realità” all’accordo telematico, indicando nella concomitanza del consenso e della digitazione della carta di credito una variante procedimentale regolata dall’autonomia privata che si compone dell’esecuzione dell’obbligo e di una dichiarazione-notizia. Nel contratto concluso mediante la posta elettronica, d’altro canto, in virtù del perfezionamento dell’accordo attraverso un dialogo effettivo con comunicazione reciproca, si segue proprio il principio della recettizietà, temperato dal principio dell’effettiva conoscenza.


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Marwa Baktash

Laureata cum laude in Giurisprudenza presso l'Università Milano - Bicocca.Abilitata all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano.Avvocato presso lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher ove mi occupo di diritto civile, commerciale, societario e fallimentare.

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