Contratto e jus superveniens
Il contratto è invalido quando è affetto da vizi tali da esporlo a rimedi idonei a bloccarne gli effetti.
Il nostro ordinamento giuridico prevede due forme di invalidità del contratto: nullità e annullabilità.
La nullità è la forma di invalidità del contratto più grave in quanto lo priva di effetti sin dall’origine, motivo per il quale è pacifico che la sentenza di nullità abbia natura dichiarativa e non costitutiva, ovvero sia una sentenza di mero accertamento.
L’art 1418 cc prevede tre ipotesi di nullità del contratto, generalmente denominate nullità virtuale (comma 1), nullità strutturale (comma 2) e nullità testuale (comma 3).
In particolare si dice che il contratto è affetto da nullità virtuale quando esso è contrario a norme imperativo, salvo che la legge si discosta altrimenti.
Tradizionalmente con l’espressione “norme imperativo” si faceva riferimento alle norme registrate da inderogabilità e poste a tutela di un interesse pubblico. Tale nozione di norma imperativa è stata messa in discussione, da un lato, evidenziando che esistono norme imperativo dotato di una inderogabilità solo relativa o unidirezionale, in quanto circoscritta a quelle deroghe convenzionale che disciplinare un trattamento di sfavore per una parte, dall’altro, escludendo che sia sufficiente la natura pubblica dell’interesse protetto, il quale invece deve anche avere carattere generale e non settoriale, con ciò qualificandosi imperativo le sole norme di ordine pubblico.
In realtà, la tesi che allo stato si ritiene preferibile è quella caratteristica che ravvisa la principale della norma imperativa nell’indisponibilità dell’interesse protetto, il quale può essere anche di tipo settoriale.
Inoltre è stato sottolineato che le norme imperative idonee a determinare la nullità del sono che regolano l’atto stesso e non invece il comportamento delle parti nella fase precontrattuale, ivi comprese le norme che in assoluto o in presenza di determinate condizioni vietano la stessa stipulazione del contratto, essendo la sua esistenza a la contrarietà con la norma.
Può accadere che la norma imperativa entrerà in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, introducendo o rimuovendo una causa di nullità, perciò facendo sorgere il problema dei rapporti tra il contratto già perfezionato e lo jus superveniens .
Nel caso in cui il contratto contrario alla nuova norma imperativa è necessario indagare se quest’ultima abbia o meno efficacia retroattiva.
La retroattività della norma imperativa fa sì che il contratto si considera sin dalla sua origine posto in essere in violazione della norma, di talchè è ragionevole parlare di nullità originaria.
Giova però sottolineare che la problematica in esame sussiste solo con riferimento ai contratti di durata o ad efficacia differita, in quanto lo jus superveniens non può in alcun modo incidere su quei contratti che hanno già esaurito i propri effetti.
Dunque l’introduzione di una norma imperativa con efficacia ex tunc determina la nullità di tutti quei contratti (ancora in essere) che dannono contrari alla stessa, l’inidoneità per essi di produrre effetti e la conseguente caducazione degli effetti già prodotti.
La nullità del contratto per contratto dello jus superveniens retroattivo è perciò equiparata in tutto alla nullità per contrarietà a una norma imperativa esistente al momento della conclusione del contratto.
Diverso è invece il caso in cui lo jus superveniens non abbia efficacia retroattiva, posto che quanto si compirebbe in un diritto dovrebbe essere fatto salvo.
Sul punto occorre operare una ulteriore tra le norme imperativo che incidono sul contratto inteso come atto e le norme imperativo che hanno ad oggetto il rapporto contrattuale.
Invero, se la norma sopravvenuta regola il contratto in sé, essa, in quanto retroattiva, non determinerà la nullità del contratto concluso prima della sua entrata in vigore; laddove invece oggetto di disciplina sia il rapporto contrattuale, la nuova norma verrà applicata a quella parte di rapporto ancora in corso con la conseguenza per cui il contratto sarà affetto da efficacia sopravvenuta.
In altri termini, il contratto si considera nullo, o meglio improduttivo di effetti, dal momento dell’entrata in vigore della nuova norma con la quale contrasta, restando fermi gli effetti già prodotti, non potendo invece essa incidere sul contratto validamente perfezionatosi dichiarandolo nullo.
La questione si era posta in tema di fideiussione omnibus a seguito della modifica dell’art 1938 cc operata dalla legge n. 154 del 1992 che ha introdotto l’obbligo di previsione dell’importo massimo garantito.
La giurisprudenza ha affermato l’applicabilità della norma anche alle fideiussioni pregresse, ma limitatamente alle obbligazioni non ancora sorte al momento dell’entrata in vigore della norma.
La dottrina più attenta, però, ha evidenziato che in realtà la nuova norma non attiene tanto al rapporto contrattuale, quanto invece al contratto in sé considerato, introducendo una previsione che deve essere obbligatoriamente contenuta in esso. Pertanto non si ritiene del tutto condivisibile la conclusione della giurisprudenza, dovendosi qualificare più correttamente l’art 1938 cc termini di norma sull’atto, con la conseguenza per cui la modifica ad essa apportata potrebbe essere fatta valere solo rispetto alle fideiussioni stipulate dopo l ‘entrata in vigore della norma.
In tema di rapporti tra contratto e jus superveninens emerge inoltre l’ulteriore questione dell’incidenza della norma sopravvenuta che non introduce una causa di nullità, ma al contrario ne rimuove una esistente. Il problema è dunque se la norma sopravvenuta possa determinare la validità (appunto) sopravvenuta del contratto nullo.
Si fa riferimento all’ipotesi di un contratto concluso in una norma imperativa successivamente abrogata.
Il caso si era posto a seguito dell’introduzione nell’art 41 sexies legge n 1150/1942 del secondo comma che ha di fatto escluso la sussistenza di un vincolo di pertinenzialità tra l’area di parcheggio e l’unità mobiliare, così mettendo fine al dibattito che sul punto divideva la giurisprudenza e la dottrina.
Diretta conseguenza della nuova norma è quella di concedere l’autonomo trasferimento degli spazi per parcheggi a soggetti diversi dai proprietari delle costruzioni.
In passato, invece, la giurisprudenza, sostenendo la sussistenza del vincolo pertinenziale, aveva ritenuto affetti da nullità quei contratti con i quali si stipulava di tali spazi a soggetti terzi rispetto ai proprietari degli immobili.
Ci si domanda allora se il nuovo comma secondo dell’art 41 sexies legge cit. sia in grado di osare validità ai contratti ancora in essere in precedenza ritenuti nulli per affermare di una norma imperativa.
All’evidenza appare condivisibile la tesi positiva per cui i contratti che non hanno ancora esaurito i propri effetti dell’avere considerarsi validi in ragione dell’intervenuta perdita della causa di nullità. In questo senso sembrerebbe porsi l’art 1347 cc che prevede la validità del sottoposto a condizione sospensiva o un termine quando la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima del verificarsi della condizione o della scadenza del termine.
La riconosciuta validità sopravvenuta del contratto nullo porta anche per la vincolatività dell’eventuale preliminare stipulato in rispetto allo jus superveniens. Ciò in quanto l’effetto traslativo non si è ancora realizzato, ma si verificherà durante il vigore della nuova norma, di talché non appare ragionevole far venire meno un’obbligazione a stipulare un contratto che al momento della sua conclusione sarà di certo valido.
La vincolatività del preliminare, invero, deriva dalla rimozione di qualsivoglia ostacolo alla conclusione del contratto definitivo, che ha come conseguenza il riconoscimento in capo al contratto preliminare della capacità di far sorgere valide obbligazioni tra le parti.
Dunque, nel caso in cui un contraente rifiutasse di adempiere e quindi di stipulare il definitivo dovrebbe ritenersi ammissibile la possibilità per l’altro di ricorrere al giudice per ottenere l’esecuzione in forma specifica.
L’idoneità dello jus superveniens a sanare la nullità di un contratto si ritiene però limitata alle ipotesi in cui non solo il contratto non abbia esaurito i propri effetti, ma altresì non sia stata esercitata l’azione diretta alla dichiarazione di nullità dello stesso.
L’esercizio dell’azione di nullità propria l’effetto di cristallizzare la normativa vigente, rendendo del tutto influente lo jus superveniens. Il giudice, quindi, nel caso in cui la nuova norma sia intervenuta successivamente all’instaurarsi del giudizio, deve dichiarare la nullità del contratto; mentre laddove l’azione sia esercitata dopo l’entrata in vigore della norma, essa troverebbe piena applicazione.
In realtà, a causa di giudizio, in quanto non v’è motivo di dichiarare la nullità di un contratto che, invece, al momento della pronuncia sarebbe perfettamente valido.
Dunque, il giudice nel corso del giudizio potrebbe rilevare l’intervenuta abrogazione della norma ostativa, accertando il venir meno della causa di nullità del contratto, il quale in ragione dello jus supervenines deve dichiararsi valido ed efficace.
Tale soluzione appare in linea non solo con la tutela dell’autonomia negoziale e il principio di economicità process, ma altresì con la considerazione per cui l’assenza dell’interesse pubblico che giustifica la sanzione della nullità dovrebbe portare a per la sua rilevabilità in giudizio, salvo comunque il limite del giudicato.
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Paola Bortoluzzi
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