Nullo l’avviso di addebito INPS se il socio lavoratore dimostra di aver cessato di esercitare la propria attività lavorativa in maniera abituale e prevalente.
La questione trattata trae spunto dalla notifica di un avviso di addebito da parte dell’INPS, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei contributi IVS Gestione Artigiani da parte del socio lavoratore di una s.r.l. iscritto alla relativa Gestione INPS.
Sul punto, costituisce approdo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui la cessazione dell’attività commerciale o di quella artigiana comporta l’estinzione dell’obbligo di versare i relativi contributi dalla data stessa della cessazione; e ciò indipendentemente dalla notifica dell’evento che comporta il diritto alla cancellazione dall’elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.
Il mantenimento dell’iscrizione nella Gestione INPS, tuttavia, genera a carico del prestatore di lavoro una presunzione semplice in ordine al concreto esercizio di attività lavorativa (e della conseguente permanenza dell’obbligo di pagamento dei contributi IVS), ma è fatta salva la possibilità di fornire la prova contraria.
Sommario: 1. Normativa di riferimento – 2. Contributi IVS Gestione Artigiani e Commercianti – 3. Socio lavoratore di s.r.l. e contributi IVS – 4. Cessazione dell’attività lavorativa e mantenimento dell’iscrizione nella Gestione Speciale INPS
1. Normativa di riferimento
Art. 44 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) “Sono redditi di capitale: […omissis] e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento”.
Art. 55 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) “Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa. Sono inoltre considerati redditi d’impresa: a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa (AB). Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo”.
2. Contributi IVS Gestione Artigiani e Commercianti
I contributi IVS (acronimo di: Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) sono delle somme che tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ed alcune categorie di lavoratori autonomi devono obbligatoriamente versare per legge all’INPS.
Si tratta di una contribuzione previdenziale ed assistenziale che, insieme ad altre forme di tutela, è finalizzata a garantire il sostentamento del lavoratore nelle ipotesi in cui questi non possa più svolgere la propria attività lavorativa in caso di: pensionamento per anzianità, invalidità/inabilità al lavoro, ovvero decesso (in tale ultima ipotesi il sostegno viene devoluto agli eredi).
La funzione di questi contributi, infatti, è quella di creare un fondo assicurativo e previdenziale dal quale vengono erogate le pensioni in favore di quei lavoratori che siano stati interessati da uno dei seguenti eventi: Vecchiaia, Invalidità, Morte.
Orbene, nel primo caso, si tratta della pensione che viene erogata al lavoratore una volta che ha ottenuto il pensionamento per anzianità; nel secondo caso, della pensione che viene erogata nell’ipotesi in cui dovessero essersi verificate delle situazioni che limitano, in tutto o in parte, la capacità lavorativa dello stesso; nel terzo caso, invece, si tratta di una forma di sostentamento che viene erogata in favore del coniuge, dei figli minorenni, o di quelli inabili, del lavoratore che dovesse essere deceduto prematuramente.
Come sopra anticipato, il versamento dei contributi IVS è obbligatorio per alcune specifiche categorie di lavoratori, e segnatamente per: i lavoratori dipendenti del settore privato; gli artigiani; i commercianti; gli artisti e gli altri lavoratori nel settore dello spettacolo; i coltivatori diretti; gli apprendisti, ed i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione Separata INPS”.
Sono invece esclusi dal predetto obbligo contributivo sia i dipendenti pubblici, sia i lavoratori autonomi che sono iscritti ad uno specifico ordine professionale ed al relativo ente previdenziale (come ad esempio gli avvocati).
Chiarito quanto sopra, appare altresì opportuno precisare che, nel caso dei dipendenti privati, il pagamento dei contributi IVS è effettuato direttamente dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta), sia per la parte che è ad esclusivo carico dello stesso, sia per la parte che viene trattenuta al lavoratore dalla busta paga.
Per quanto concerne invece i lavoratori autonomi, possessori di partita IVA ed iscritti alla Gestione Separata INPS oppure alla Gestione Artigiani o Commercianti, il pagamento deve essere effettuato in maniera diretta dagli stessi, secondo le relative scadenze previste dalla legge.
3. Socio lavoratore di s.r.l. e contributi IVS
Un discorso particolare riguarda i soci di società di capitali che svolgono attività di impresa commerciale o artigianale, e che posseggono il relativo codice ATECO.
Per tali soggetti, infatti, l’obbligo di iscrizione nella relativa Gestione INPS e di versamento dei contributi IVS sorge solo a determinate condizioni e in specifiche situazioni.
In particolare, bisogna distinguere a seconda che il socio della s.r.l. rivesta la qualifica di semplice socio di capitale, di socio amministratore, ovvero di socio lavoratore.
Orbene, il socio di capitale è colui che non presta alcuna attività lavorativa all’interno della società, né di amministrazione, limitandosi a percepire gli eventuali redditi di capitale prodotti dalla stessa.
Per tale ragione, il socio di capitali non deve essere iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti INPS, né alla Gestione Separata, in quanto i redditi che derivano dalla semplice partecipazione alla s.r.l. sono inclusi tra i redditi di capitale, e non concorrono a formare la base imponibile ai fini del versamento dei contributi INPS; indi lo stesso non è soggetto ad obbligo contributivo.
Un’eccezione a tale regola è rappresentata dal socio di s.r.l. che ha optato per il regime della trasparenza fiscale. In tale situazione, infatti, il reddito viene imputato pro quota direttamente ai soci ed è considerato “reddito di impresa”, indi concorre a formare la base imponibile dei contributi previdenziali a prescindere dal fatto che il socio presti la propria attività lavorativa all’interno della società (con conseguente obbligo per lo stesso di iscriversi alla relativa Gestione INPS).
Discorso diverso, invece, riguarda il socio amministratore della s.r.l.
In passato, la questione relativa all’assimilabilità dell’attività di direzione e coordinamento esercitata dall’amministratore all’attività lavorativa prestata dal socio lavoratore, con conseguente obbligo per il socio amministratore di una doppia iscrizione sia alla Gestione Artigiani/Commercianti che alla Gestione Separata INPS, è stata particolarmente dibattuta e controversa.
La Cassazione, tuttavia, con sentenza n. 1759/2021 (Cassazione Civile, Sez. Lav., 27.01.2021, n.1759), ha chiarito che il socio amministratore che si limita ad esercitare le attività tipiche di supervisione e direzione dell’amministrazione dell’azienda, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva della stessa, non è soggetto ad obbligo contributivo, né all’iscrizione alla Gestione Artigiani/Commercianti INPS, essendo la propria posizione equiparata a quella del socio di capitale, percettore unicamente di redditi di capitale.
L’iscrizione alla Gestione Artigiani/Commercianti INPS, infatti, postula necessariamente l’esercizio diretto di attività lavorativa all’interno della società con carattere di abitualità e prevalenza. Attività alla quale, come detto, non è assimilabile quella di direzione e coordinamento esercitata dall’amministratore.
Va da sé, tuttavia, che se il socio amministratore dovesse percepire un compenso per la propria attività di amministrazione sarà soggetto all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS come lavoratore autonomo, ex art. 53 TUIR, ed al versamento dei relativi contributi (nei limiti del compenso effettivamente percepito come amministratore della società).
Infine, per quanto concerne il socio lavoratore, rientrano all’interno di questa categoria i soci che prestano la propria attività lavorativa all’interno dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza.
Tali soggetti hanno l’obbligo di iscriversi alla Gestione Artigiani o Commercianti INPS (in base al codice Ateco della società), e sono altresì gravati dall’obbligo di pagare i relativi contributi IVS.
Orbene, il quadro sin qui descritto discende dalla distinzione tra diverse tipologie di redditi che possono essere prodotti a seconda del ruolo ricoperto all’interno della società.
In particolare, la legge distingue tra: utili derivanti dalla mera partecipazione ad una società di capitali senza alcun apporto di lavoro, costituenti redditi di capitale ex art. 44 TUIR e non soggetti all’obbligo di copertura previdenziale; e redditi di impresa, derivanti dall’esercizio di un’impresa commerciale (ovvero dalla partecipazione personale al lavoro aziendale), costituenti redditi di impresa ex art. 55 TUIR e soggetti a copertura previdenziale IVS, nonché all’obbligo di versamento dei relativi contributi all’INPS.
Anche tale questione, in passato controversa (in quanto l’INPS considerava la posizione del socio di s.r.l. come automaticamente produttiva di redditi di impresa), è ormai pacifica sia per la Giurisprudenza, che per l’Ente Previdenziale stesso.
Ed infatti, con la circolare INPS n. 84 del 10.06.2021, l’Ente ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con la nota prot. n. 7476 del 16.7.2020), chiarendo che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni Speciali degli Artigiani e dei Commercianti derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono alcuna attività lavorativa.
Ciò in quanto, tenuto conto della differenziazione tra redditi di impresa (di cui all’art. 55 de TUIR) e redditi di capitale (di cui all’art. 44 del TUIR), concorrono a formare la base imponibile per il calcolo dei contributi IVS relativi alla Gestione Speciale degli Artigiani o dei Commercianti solamente i redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, ai quali non è possibile invece ascrivere i redditi di capitale.
In particolare, sul punto la Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., 24.09.2019, n. 23790) ha chiarito che, per i soci di società commerciali, la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli Artigiani o dei Commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa)”.
Da ciò discende come conseguenza, come si legge anche nella sopra citata Circolare INPS, che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992, indi non concorrono a formare la base imponibile per il calcolo dei contributi IVS relativi alla Gestione Speciale degli Artigiani o dei Commercianti.
4. Cessazione dell’attività lavorativa e mantenimento dell’iscrizione nella Gestione Speciale INPS
Premesso quanto sopra in ordine all’obbligo di iscrizione nella Gestione Speciale degli Artigiani o dei Commercianti INPS da parte del socio lavoratore di s.r.l., nonché di versamento dei relativi contributi IVS, è indubbio che la cessazione dell’attività commerciale o di quella artigiana comporta la conseguente estinzione dell’obbligo contributivo, il cui presupposto, come visto sopra, è proprio l’esercizio di attività lavorativa all’interno dell’azienda in maniera abituale e prevalente.
Ed infatti, sul punto la Giurisprudenza ha chiarito che “qualora, prima o durante le operazioni di liquidazione della società, l’attività svolta da uno o più soci perda i requisiti dell’abitualità e della prevalenza, deve escludersi che permanga per gli stessi l’obbligo contributivo e si pone la necessità di ottenere la cancellazione dalla Gestione Commercio” (cfr. Cassazione Civile Sez. Lav. – 30 gennaio 2014, n. 2064).
Orbene, se, per un verso, nessun problema si pone con riferimento all’eventualità in cui contestualmente alla cessazione dell’attività lavorativa il socio dovesse altresì cancellarsi dalla Gestione Speciale INPS, maggiori problemi si pongono, invece, nell’ipotesi in cui il socio dovesse cessare di prestare la propria attività lavorativa all’interno della società, senza tuttavia provvedere alla cancellazione dalla Gestione Artigiani/Commercianti.
Il mantenimento dell’iscrizione nella Gestione Artigiani/Commercianti INPS, infatti, genera a carico dello stesso una presunzione in ordine all’esercizio di attività lavorativa, e della conseguente permanenza dell’obbligo di pagamento dei contributi IVS.
Come già anticipato in premessa, tuttavia, è fatta salva la possibilità di fornire prova contraria.
In particolare, sul punto costituisce ormai ius receptum in Giurisprudenza il principio secondo cui “in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell’attività commerciale o di quella artigiana comporta l’estinzione dell’obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell’evento prevista ai fini della cancellazione dall’elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l’iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell’attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” (cfr. Cassazione Civile Sez. Lav., 12 aprile 2010, n. 8651).
Conseguentemente, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, si ricava che l’avviso di addebito INPS avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei contributi IVS Gestione Artigiani/Commercianti notificato al socio lavoratore di s.r.l. che, nonostante abbia cessato di prestare la propria attività lavorativa all’interno della società, sia rimasto iscritto alla Gestione Speciale INPS, dovrà essere annullato, se lo stesso dovesse riuscire a dimostrare (nel relativo giudizio di opposizione) di aver cessato di esercitare la propria attività lavorativa in data anteriore al periodo contributivo riportato all’interno dell’avviso di addebito impugnato.
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Avv. Claudio Colombo
Avvocato iscritto all'albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.
Laureato magna cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania.
Avvocato operante principalmente nel settore del diritto civile, commerciale, fallimentare, bancario, nelle procedure esecutive e nel recupero crediti.
Autore di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche di diritto.
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