Contributo a fondo perduto Covid-19: chiarimenti dell’amministrazione finanziaria
Sommario: 1. Introduzione – 2. Ambito soggettivo – 3. Requisiti per ottenere il beneficio – 4. Modalità di calcolo del contributo – 5. Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito – 6. Modalità di fruizione del contributo – 7. Poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria
1. Introduzione
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E sono pubblicati i relativi chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 «Decreto rilancio», nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», ha introdotto all’articolo 25 un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. In particolare, il predetto articolo prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’agevolazione con la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo. Il contributo spetta esclusivamente ai predetti soggetti con ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo TUIR) o compensi (di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). il contributo spetta quando il soggetto riscontra che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello registrato nel mese di aprile 2019.
2. Ambito soggettivo
L’ambito soggettivo ricomprende pertanto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, «titolari di partita IVA», fatte salve le specifiche esclusioni previste al successivo comma 2. Si tratta, in particolare: – degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato; – dei soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d’impresa; – degli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR; – delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR; – degli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 5 – delle persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. Al riguardo, come si evince dalla relazione illustrativa al decreto Rilancio, si precisa che tra i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del comma 1, sono «ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa». Rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina anche le società tra professionisti.
Vi sono specifiche esclusioni connesse alla natura dell’attività svolta, si tratta:
– degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni (degli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR); – degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione non finanziaria ed assimilati (soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi); – degli enti e delle persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d’impresa o agrario, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, lettere i) e l). Inoltre, un ulteriore insieme di soggetti esclusi è rappresentato: – da coloro «che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»; – dai lavoratori dipendenti; – dagli esercenti arti e professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Inoltre, sono espressamente menzionati come soggetti esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19, con l’intento di non determinare la sovrapposizione delle due agevolazioni: – i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata ed i collaboratori coordinati e continuativi 7 attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata (articolo 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18); – i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). Il comma 2 contiene inoltre una disposizione di chiusura finalizzata a stabilire che il contributo non spetta, tra l’altro, ai soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo status di «lavoratore dipendente»
3. Requisiti per ottenere il beneficio
La disposizione normativa in esame individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini del diritto al contributo ai soggetti di cui al comma 1. In particolare, è necessario che: 1. nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 9 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non devono essere superiori a 5 milioni di euro (di seguito, “soglia massima ricavi o compensi”); e che 2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (di seguito, “riduzione del fatturato”).
il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche ai soggetti di cui al comma 1 che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza COVID-19 e per i quali, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato (come ad esempio per i comuni colpiti dagli eventi sismici alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza, a prescindere dal realizzarsi del suddetto requisito del calo del fatturato). Per questi soggetti, in altri termini, il contributo a fondo perduto COVID19 spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 fosse pari a zero. In tal caso, spetterà il contributo minimo.
4. Modalità di calcolo del contributo
Le regole stabilite dal legislatore per calcolare il contributo spettante ai soggetti beneficiari sono contenute nel comma 5 dell’articolato in esame. La disposizione regolatrice stabilisce che «l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019». La percentuale applicabile è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, ovvero la data di entrata in vigore del Decreto rilancio, che per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è il 2019. In particolare il legislatore ha previsto le seguenti percentuali: – il 20 per cento se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a € 400.000; – il 15 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 400.000 e minori o uguali a € 1.000.000; – il 10 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 1.000.000 e minori o uguali a € 5.000.000. Nel caso in cui i soggetti beneficiari avessero diritto ad un contributo che, sulla base dei calcoli sopra esposti fosse inferiore al minimo o pari a zero, per mancanza di dati da confrontare (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di coloro che hanno avviato l’attività nel mese di maggio 2019), il legislatore nel comma 6 ha previsto che il contributo qui in esame stesso spetta, in ogni caso, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (fermo restando che si tratti di soggetti che rientrano tra quelli inclusi nell’ambito applicativo della disposizione normativa sulla base di quanto previsto nei citati commi 3 e 4). Possono beneficiare altresì del contributo minimo anche i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che in fase di start up non 18 avevano ancora conseguito ricavi nel 2019 e che quindi sarebbero stati penalizzati dal confronto con il mese di aprile 2020.
5. Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito
Nel comma 7 viene stabilito che lo stesso «non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446». In altri termini, la citata disposizione normativa dispone che tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sul valore aggiunto (IRAP), non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del TUIR, e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del TUIR.
6. Modalità di fruizione del contributo
Ai sensi del comma 8 del citato articolo 25, i soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti sopra evidenziati. 19 L’istanza, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica, definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 230439 del 10 giugno 2020, può essere inviata anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Ai sensi del comma 11, l’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, eroga il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
7. Poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria
In considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale, il contributo in esame è concesso sotto condizione risolutiva. L’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 emanando apposito atto di recupero. Inoltre l’Agenzia delle entrate e il corpo della Guardia di finanza stipuleranno un apposito protocollo a regolare le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni relative ai contributi erogati ai fini delle attività di polizia economico-finanziaria. Qualora, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, il contributo sia, in tutto o in parte, non spettante, l’Agenzia delle entrate provvede al suo recupero.
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Giovanni Pasquariello
Giovanni Pasquariello
Dottore di Ricerca (PhD) in: Fiscalità, Contratti e Imprese tra Diritto Tributario e Diritto Civile - Cultore della materia in: Economia Aziendale e Metodologia Quantitative D'Azienda - Dottore Commercialista - Revisore Legale
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