Convivenza di fatto e unione civile: altri punti di distinguo nel regime dell’ordinamento penitenziario

Convivenza di fatto e unione civile: altri punti di distinguo nel regime dell’ordinamento penitenziario

La giurisprudenza di legittimità torna a pronunciarsi sul contenuto della nozione coniuge/convivente, e lo fa in tema di ammissione ai colloqui con il detenuto.

La vicenda nasce da una doglianza del Ministero della Giustizia avverso la decisione del magistrato di sorveglianza che aveva ammesso ai colloqui con un detenuto la convivente del medesimo. Decisione confermata anche dal Tribunale di Sorveglianza. Entrambi i giudici avevano ritenuto del tutto legittima l’ammissione della convivente ai colloqui e ciò in forza della legge n.76 del 2016, che indubbiamente, primo e fondamentale tassello al riconoscimento e alla tutela delle coppie al di fuori del rapporto di coniugio.

La difesa del Ministero della giustizia ritenendo, invece, sbagliate le decisioni di entrambi i giudici di sorveglianza, lamenta un’interpretazione estensiva della legge Cirinnà e, dunque, impugna il provvedimento dinnanzi alla  Suprema Corte. Per l’Avvocatura di Stato, infatti, ci sarebbe una parificazione estrema tra unioni civili e convivenze di fatto;  ciò realizzerebbe una non prevista “totale parificazione delle tutele offerte ai conviventi di fatto” in contrasto con la “tradizionale” nozioni di prossimi congiunti.

La Suprema Corte accoglie il ricorso. La S.C infatti ritiene che le norme sull’ordinamento penitenziario siano da interpretare restrittivamente e si rivolgono “essenzialmente al coniuge e ai conviventi in senso stretto”. Ciò non è stato modificato dall’introduzione del D.lgs n.76/2016 che all’art 1 comma 38 prevede che i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti del coniuge.

Il giudice di legittimità chiarisce che, proprio l’art 1 comma 38 non è stato oggetto di novità effettive, tanto che sempre  già la figura di convivente di fatto era già presente in contrapposizione di altri familiari e congiunti; e questo conferma la valenza limitativa della parificazione. Dalle suesposte considerazioni, emerge in maniera chiara che l’identificazione di prossimi congiunti non può ricomprendere i soggetti legati a vincoli di fatto, tanto più che la modifica dell’art 307 comma 4 c.p. ha ricompreso solo i soggetti legati dall’unione civili. E ciò a conferma di una espressa volontà legislativa di escludere altri soggetti.

Nel caso di specie inoltre non si tratta nemmeno di un soggetto che può essere ricomprese quale convivente di fatto del detenuto, atteso che esso è legato da un vincolo di fatto con un familiare (figlio) del detenuto. Ciò induce senza dubbio a ritenere illegittima qualsiasi ammissione ai colloqui ordinari previsti dalla disciplina dell’ordinamento penitenziario con soggetti con cui vi sia  una relazione di fatto di tipo indiretta anziché una diretta relazione interpersonale (coniugio/convivenza).


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