Coppie omoaffettive e adozione di minore: la ratio giurisprudenziale

Coppie omoaffettive e adozione di minore: la ratio giurisprudenziale

Il fenomeno dell’adozione di minori da parte di coppie same-sex, è divenuto nel corso degli ultimi anni un evento di particolare rilievo nella società moderna. 

L’astensione sull’argomento da parte del legislatore non ha affatto condotto ad una riduzione del fenomeno, ma ha reso anzi necessario l’intervento da parte di dottrina e giurisprudenza, che hanno dovuto sopperire alle necessità di giustizia che la società ha richiesto. 

La legge 4 Maggio 1983 n°184 è la legge che si occupa dell’affidamento e dell’adozione dei minori in Italia, ed in particolar modo l’articolo 44 lettera d), si presta a risolvere il vuoto legislativo lasciato dalla legge Cirinnà sull’adozione di minori da parte di coppie omoaffettive. 

L’articolo 44 lettera d) si occupa delle adozioni in casi particolari, ossia una particolare circostanza derivata dalla possibilità di adottare un minore che non versa in stato di abbandono, come invece accade nei normali casi di adozione. 

La legge sulle adozioni all’art. 6 prevede infatti, che nel caso di minori in dichiarato stato di abbandono, possano essere adottati da “coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni” che siano in possesso delle idonee capacità genitoriali al fine di garantire l’interesse del minore. Tuttavia in questo caso il termine coniugi sta ad indicare soggetti aventi sesso differente, infatti la legge Cirinnà ha espressamente escluso le estensioni introdotte dalla stessa in altri ambiti di legge, alla disciplina sull’adozione. 

Tuttavia l’adozione in casi particolati prevista dell’art. 44 lett. d), consente l’adozione anche a soggetti non coniugati in favore di minori che pur non versando in stato di abbandono, necessitano di essere adottati per poter garantire appieno il loro interesse. 

Sono ormai numerosi i casi di riconoscimento da parte dell’Autorità Giudiziaria di adozioni da parte di coppie omoaffettive. Si pensi ai figli nati tramite fecondazione per conto altrui con il DNA di uno dei genitori, o casi di adozioni internazionali. 

In questa sede si cercherà di comprendere le motivazioni che hanno indotto a tale orientamento generale. 

La giurisprudenza ha più volte sottolineato l’inesistenza di una legge che vietasse espressamente l’adozione di un minore a soggetti aventi lo stesso sesso. Ciò che la legge prevede invece, anche in seguito alle diverse convenzioni internazionali come la convenzione di New York del 1989; è che l’unico elemento che deve essere rispettato dalle diverse corti che devono assumere una decisione avente ad oggetto un minore, è il suo migliore interesse. 

Il Tribunale di Bologna con sentenza del 31 Ottobre 2013 ha affermato che: l’assenza di prove scientifiche che dimostrino l’inadeguatezza delle coppie same-sex a crescere figli, non può che condurre alla necessità di incentrare l’analisi sulla meritevolezza del riconoscimento di una adozione da parte di questi soggetti, solamente basandosi sul concreto interesse del minore.

Pertanto ciò che i giudici dovranno di volta in volta valutare, sarà se il minore può concretamente trarre un vantaggio dalla sua adozione, e se i genitori abbiano o meno la capacità economica e sociale di prendersi cura del minore e di rispettare i doveri genitoriali. 

In numerose cause riguardanti l’affidamento di minori sono state persino effettuate consulenze tecniche da parte di psicologi e psichiatri infantili, con lo scopo di determinare il concreto rapporto esistenze tra il figlio adottato e la coppia avente uguale sesso. Tutto ciò con lo scopo di verificare la possibile presenza di un senso di inadeguatezza del minore, che tuttavia non si è però ad oggi riscontrata (Trib. min. Roma 30 Luglio 2014 n°299).  Le diverse audizioni dei minori hanno infatti spesso dimostrato come questi vedano entrambi i genitori come “due papà o mamme”, ben comprendendo la differenza tra le due figure genitoriali (tenendo conto dell’età e della capacità di discernimento del minore stesso), e senza dimostrare difficoltà di integrazione sociale. 

Il giudice si è pertanto basato in via esclusiva sulla concreta condizione del minore e del suo interesse, ma sembra comunque che la società stia subendo una progressiva evoluzione nel campo dei diritti civili.

Oltretutto bisogna dire che un diniego basato esclusivamente sul sesso dei genitori, andrebbe contro il divieto di discriminazione previsto dalla CEDU; altro motivo per cui l’analisi dei giudici si è dovuta basare su argomentazioni più impegnative rispetto alla semplice condizione (certamente ancora non molto convenzionale) dell’idea di famiglia composta da copie same-sex. 

Recentissima è la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 4 luglio 2018, che ha riconosciuto l’iscrizione di entrambe le madri nell’atto di nascita del minore nato tramite procreazione medicalmente assistita. La corte ha inoltre affermato che i genitori sociali hanno espresso (seppure in Stato straniero) la volontà di porre in essere PMA, e pertanto dovrà ritenersi applicabile quanto stabilito dalla legge 40/2004 anche in questa fattispecie. Cioè i figli nati da PMA devono essere ritenuti figli della coppia sin dal momento della nascita, e non (in questo caso) dall’atto di adozione. 

Si tratta di una sentenza che rivoluziona ancora una volta lo scenario dei diritti delle cc.dd famiglie arcobaleno, e dà voce ad un orientamento innovativo, che sulla base di quanto già visto fin ora avrà probabilmente un suo seguito.

E’ tuttavia auspicabile un intervento legislativo, che sia in grado di mettere in chiaro le corrette modalità di adozione dei minori riconoscendo così tutele più precise al minore stesso, e magari evidenziando anche l’innegabile esistenza di una nuova tipologia di famiglia differente da quella tradizionalmente intesa.


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Riccardo Speciale

Dottore in Giurisprudenza, praticante avvocato presso il Foro di Palermo. Laureato Magistrale presso l'Università degli Studi di Palermo. Tesi di laurea in Diritto Civile e Diritto penale: "Il principio del migliore interesse del minore: strumenti e tecniche di tutela di tipo civilistico e penalistico". Corso di Perfezionamento in DNA e cadaveri eccellenti: educazione forense, presso l'Università degli Studi di Palermo. Masterizzando in Risk Management e organizzazione sanitaria (Master Internazionale di II livello presso l'Università degli Studi di Palermo).

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