Coronavirus. Approvato il decreto “Rilancio” e il reddito di emergenza: requisiti, incompatibilità e controlli
Fumata bianca, finalmente: habemus decretum.
Dopo numerosi rinvii, ritardi e tentennamenti il Consiglio dei Ministri, guidato dal Premier Conte, nella seduta del 13 maggio 2020 ha finalmente varato il decreto “Rilancio” atteso ormai da mesi dagli italiani.
Detto decreto secondo le promesse del Presidente del Consiglio doveva essere già licenziato agli inizi del mese di aprile ma poi è stato rinviato ai primi di maggio per poi essere approvato definitivamente solo a metà maggio cambiando, nel frattempo, ripetutamente la propria ossatura e il nome: prima decreto “Aprile” diventato poi decreto “Maggio” per poi essere battezzato definitivamente come decreto “Rilancio”.
Trattasi di un provvedimento corposo composto infatti da oltre 250 articoli con il quale è stata varata una manovra “cospicua” da 55 miliardi finalizzata alla ripresa dell’economia italiana ormai messa in ginocchio dalla pandemia in corso.
Essa infatti prevede una rosa di misure a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da coronavirus nella fase 2.
Tra le varie misure messe a punto dall’Esecutivo meritano di essere ricordate in particolare il taglio dell’I.R.A.P., il bonus di € 1000 per le partite IVA(1) , la concessione di contributi a fondo perduto per le imprese, la semplificazione della cassa integrazione e prolungamento della stessa per altre nove settimane, il bonus a colf e badanti da € 600, la regolarizzazione dei braccianti agricoli, il blocco dei licenziamenti per ulteriori tre mesi, la concessione di ulteriori 15 giorni di congedo parentale straordinario, il rinnovo del bonus di 600 euro per gli autonomi, l’introduzione del bonus vacanze, il raddoppio dell’importo del bonus baby sitting e via discorrendo.
Ma vi è di più! Con il decreto in esame si assiste all’ingresso nel panorama giuridico di un nuovo istituto: il REM ovvero il cd “reddito di emergenza”.
Si tratta di una misura eccezionale, che sarà erogato per sole due mensilità(2) , a sostegno di quelle famiglie “in condizioni di necessità economica” a causa dell’emergenza sanitaria in corso e finora escluse dal godimento sia degli ammortizzatori sociali che dagli altri sussidi introdotti dalle precedenti manovre approvate dall’Esecutivo.
Requisiti
Possono beneficiare di tale nuova misura i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: – Residenza in Italia; – Patrimonio mobiliare del 2019 inferiore ad € 10.000 incrementabile di € 5000 per ogni componente familiare oltre al primo fino ad un massimo di € 20.000. Tale importo può essere altresì aumento di ulteriori € 5000 nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di un disabile; – ISEE inferiore ad € 15.000; – un reddito familiare riferito al mese di aprile 2020 inferiore all’importo del REM (dunque dai 400 euro in su);
Esclusioni
Con tale provvedimento sono stati introdotti dei requisiti molto rigorosi rispetto alla bozza iniziale e numerosi casi di incompatibilità.
Non possono beneficiare del nuovo reddito di emergenza i detenuti per tutta la durata della pena e coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
Al riguardo una precisazione è tuttavia d’obbligo! La presenza di tali soggetti nel nucleo familiare non impedisce tuttavia la presentazione dell’istanza di REM ma comporta esclusivamente il mancato conteggio degli stessi ai fini della determinazione dell’importo.
Sono altresì esclusi coloro dal sussidio coloro che percepiscono già il reddito di cittadinanza.
Dunque mentre la bozza inziale del decreto Rilancio prevedeva la compatibilità tra il reddito di emergenza e il reddito di cittadinanza, tale compatibilità è stava invece espunta dal testo definitivo licenziato nella seduta del 13 maggio che esclude i percettori di reddito di cittadinanza tra i beneficiari del REM vista la forte opposizione sia del Partito democratico che di Italia Viva.
Ciò anche nel caso in cui l’importo corrisposto a titolo di reddito di cittadinanza sia più basso rispetto a quello che sarebbe spettato in base al reddito di emergenza.
Inoltre non potranno beneficiare del reddito di emergenza quei nuclei familiari dove anche solo un componente dello stesso ha percepito: – il bonus di € 600 per gli autonomi iscritti alla Gestione speciale dell’Ago; – Il bonus di € 600 per i professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co; – Il bonus di € 600 per i lavoratori stagionali de turismo e degli stabilimenti termali; – Il bonus di € 600 per i lavoratori del settore agricolo; – Il bonus di € 600 per i lavoratori dello spettacolo.
Il decreto Rilancio inoltre esclude dal reddito di emergenza tutti quei nuclei familiari dove anche solo un componente dello stesso sia percettore di pensione diretta o indiretta a prescindere dall’importo percepito. Unica eccezione è prevista per l’assegno ordinario di invalidità che invece è perfettamente compatibile con tale nuovo sussidio.
Infine non possono beneficiare del REM quei nuclei familiari dove anche un solo componente abbia un contratto di lavoro subordinato di importo pari o superiore all’importo del REM.
A quanto ammonta il reddito di emergenza?
Trattasi di un sussidio temporaneo che sarà riconosciuto ed erogato dall’INPS, solo per due mensilità, in due quote di importo variabile tra i 400 e 800 euro a seconda della composizione del nucleo familiare.
Detto importo è destinato a salire nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di un soggetto con condizioni di disabilità grave o di persona non autosufficiente.
Come ottenere il Reddito di emergenza?
L’istanza dovrà essere presentata entro la fine del mese di giugno 2020 all’INPS anche attraverso i patronati e i CAF utilizzando la modulistica che a breve sarà predisposta dall’Istituto di previdenza.
Tale nuovo sussidio sarà, infatti, corrisposto direttamente dall’Istituto previdenziale.
Si attendono a breve istruzioni in merito dall’INPS.
Controlli da parte dell’Agenzia dell’Entrate.
I controlli sul possesso dei requisiti sono di competenza dell’Agenzia dell’Entrate. Qualora a seguito di tali verifiche sia accertato il mancato possesso dei requisiti tale misura sarà immediatamente revocata con ripetizione dell’indebito oltre alle eventuali sanzioni di legge.
Dunque da quanto esposto è evidente che la platea dei beneficiari del REM è stata notevolmente ridotta rispetto alla bozza iniziale. In virtù dei nuovi criteri più rigorosi saranno veramente in pochi a poter accedere a tale misura. Conseguentemente l’Esecutivo ha perso un’ulteriore occasione per un reale ed effettivo sostegno delle famiglie più bisognose e rimaste finora senza alcun aiuto.
In questo modo la ripartenza sarà tutt’altro che facile.
Si auspica un ulteriore intervento normativo in materia.
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1)Dunque con il decreto in parola il bonus partite IVA è stato portato da 600 a 1000 euro nel caso di contrazione del fatturato oltre il 33% rispetto a quello del 2019.
2)E non dunque per tre mensilità come invece era prevista dalla prima bozza del decreto-legge Rilancio.
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avv. Annunziata Staffieri
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