Coronavirus: diritti e libertà fondamentali in bilico

Coronavirus: diritti e libertà fondamentali in bilico

Da due anni il coronavirus tiene in pugno l’intero mondo. Ha sconvolto la nostra vita sotto tutti i punti di vista: sociale, economico, sanitario e soprattutto giuridico. In quest’ultimo frangente, alcuni diritti e libertà fondamentali: artt. 13, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 33, 34 – previsti e tutelati dalla nostra Carta Costituzionale – sono stati e sono tutt’ora in bilico.

Il Governo, infatti, per far fronte all’emergenza epidemiologica ha adottato misure restrittive, limitando pesantemente i suddetti, ritenuti inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili e imprescrittibili – proprio perché rivolti alla tutela della persona – al fine di garantire il diritto più importante della nostra Costituzione: il diritto alla salute (art.32)[1].

Lo scopo è di verificare – attraverso la disamina di alcuni articoli coinvolti – se il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti sia ispirato ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

L’art.13[2]  stabilisce al 1° comma che <<la  libertà personale è inviolabile>> e al 2° comma precisa che  ‹‹per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge››.

‹‹La misura che limita tale libertà adottata per far fronte all’emergenza dall’ordinamento italiano è quella della “quarantena”. Il primo atto a prevederla è l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 che compie una distinzione tra quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria››[3]

L’art.16[4] recita: <<ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza>>.

<<Il provvedimento di maggiore rilievo, sotto il profilo generale e astratto, è il decreto-legge n. 6 del 2020, che contiene un elenco delle misure che potranno essere adottate per contenere la diffusione del contagio. Fra queste, l’art. 1, c. 2, lett. a) prevede il <<divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata>> e la successiva lettera b) prevede il <<divieto di accesso al comune o all’area interessata>>.

Sempre  nel  medesimo  articolo  del  decreto-legge,  alla  lettera  m),  si  legge  la  possibile  <<limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo  specifiche  deroghe  previste  dai  provvedimenti  di  cui all’art.  3>>. È  di  tutta  evidenza come la limitazione dei servizi essenziali di trasporto si ripercuota sul pieno godimento della libertà di circolazione>>[5]

L’art.17[6] riconosce <<la libertà di riunione pacificamente e senz’armi>>.

<<Anche tale libertà è stata compressa, non direttamente ma indirettamente, nel senso che venendo limitati gli assembramenti, cioè la compresenza di persone in un medesimo luogo, ne consegue che i cittadini non possono riunirsi. In particolare, vengono limitati gli assembramenti, a prescindere dal fatto che vi sia un fine comune oppure no. In particolare, il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 prevede all’art. 1, c. 2, lett. c), la possibile «sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale , ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico».[7]

L’art. 19 <<riconosce la libertà di culto in forma individuale o associata>>[8].

Le chiusure disposte dal Governo hanno impedito anche lo svolgimento delle attività religiose.

I fedeli sono stati privati della possibilità di professare liberamente il proprio culto.

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, tra le attività sospese, infatti, enuncia anche quelle a carattere religioso siano esse svolte al chiuso o all’aperto (ad esempio, le cerimonie religiose).[9]

Art. 24[10] prevede <<Il diritto di agire in giudizio e di difesa in giudizio>>.

<<Sospeso il diritto di difesa e il diritto a stare in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, uno dei pilastri intoccabili della nostra Costituzione, con tutte le conseguenze che attengono alle attività giudiziarie e i dubbi interpretativi che ne derivano circa i termini decadenziali, di sospensione e di espletamento delle udienze attraverso modalità in video-conferenza>>[11]

L’art.27[12] prevede <<la rieducazione del condannato>>.

Le attività svolte nelle carceri che rappresentano il trattamento finalizzato alla rieducazione del condannato sono state tutte necessariamente interrotte, così come i colloqui con i familiari.[13]

Gli artt. 33[14] e 34[15] prevedono <<il diritto allo studio e alla cultura>>.

<<Con la chiusura di scuole di ogni ordine e grado e delle Università comprese le biblioteche si limita e riduce l’accesso libero allo studio ed alle istituzioni culturali e di ricerca; con la chiusura di cinema, teatri, mostre d’arte, scuole di canto, si riduce lo spazio ad attività al tempo stesso culturali e ricreative>>[16].

E’ innegabile che di primo acchito  si presumerebbe che ci sia stata una violazione dei diritti della personalità e di conseguenza della Costituzione che li tutela, ma comparandoli al diritto alla salute individuale e collettiva la prospettiva cambia. Da tale bilanciamento ne risulta che le restrizioni adottate dal Governo sono necessarie. L’art 32 della Costituzione, infatti, sancisce che <<la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti>>, il suddetto – letto in combinato disposto con l’art 2[17]  – è da intendersi nella gerarchia dei diritti come sovraordinato a tutti i principi, un valore supremo e per tale ragione irrinunciabile.

Rappresenta quindi non solo un diritto primario dell’individuo ma anche un interesse preminente della collettività che predispone, a questo scopo, adeguate misure per la sua protezione.

<<In conclusione il diritto alla salute è una condicio sine qua non per il riconoscimento degli altri diritti garantiti dalla Costituzione e le “limitazioni alla libertà” sono certamente ispirate alla ragionevolezza ed alla proporzionalità, per cui qualora la situazione sanitaria e sociale fosse tale da porre in pericolo ulteriormente il diritto alla salute dei più, sarebbero assolutamente legittime successive restrizioni ai diritti della persona e, in qualche modo, risulterebbero giustificate dall’esigenza di rispettare un valore supremo>>[18]

 

 

 

 

 


[1] Art. 32 Cost.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
[2] Art. 13 Cost.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
[3] Laura Facondini, I diritti costituzionali vengono limitati per gestire l’emergenza epidemiologica, 1 aprile 2020.
https://www.diritto.it/i-diritti-costituzionali-vengono-limitati-per-gestire-lemergenza-epidemiologica/?fbclid=IwAR0Sq-BmXR38qScYF9nmzo2_7RjwQkbM6tP6vE2GspI1ad58ricJ3ObqJuM
[4] Art. 16 Cost.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2].
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [cfr. art. 35 c.4].
[5] Vedi nota 3
[6] Art. 17Cost.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
[7] Laura Facondini, I diritti costituzionali vengono limitati per gestire l’emergenza epidemiologica, op. cit.
[8] Art.: 19 Cost.: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [cfr. artt.8, 20].
[9]Filomena Russo, Coronavirus, l’anno del lockdown: in bilico tra libertà e restrizioni, https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/21/coronavirus-l-anno-del-lockdown-in-bilico-tra-liberta-e-restrizioni?fbclid=IwAR0KerdPeJ2zsj13zh_Hhp5U1I2i-w6CZQXp9KKiBdyGD4Wu7evSdEaQQyA
[10] Art. 24 Cost.
Tutti possono Il diritto di agire in giudizio e di difesa in giudizio: [cfr. art. 113].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
[11] Filomena Marianna Storelli, La graduale limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali nella stagione del coronavirus, https://www.iusinitinere.it/la-graduale-limitazione-dei-diritti-e-delle-liberta-fondamentali-nella-stagione-del-coronavirus-26470?fbclid=IwAR0cveh1DZjPHVLd5bqDbKxlpNgFlGy5s-VM4YFlQujwvbdik5j1e88mCzE
[12] Art. 27 Cost.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4].
Non è ammessa la pena di morte.
[13] Filomena Marianna Storelli, La graduale limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali nella stagione del coronavirus, https://www.iusinitinere.it/la-graduale-limitazione-dei-diritti-e-delle-liberta-fondamentali-nella-stagione-del-coronavirus-26470?fbclid=IwAR0cveh1DZjPHVLd5bqDbKxlpNgFlGy5s-VM4YFlQujwvbdik5j1e88mCzE, op. cit.
[14] Art. 33 Cost.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
[15] Art. 34 Cost.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
[16] Filomena Marianna Storelli, La graduale limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali nella stagione del coronavirus, op.cit.
[17] Art. 2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
[18] Paola Esposito, Diritti costituzionali ai tempi del covid-19. Gerarchia e legittime limitazioni, 25 marzo 2020,
https://www.diritto.it/diritti-costituzionali-ai-tempi-del-covid-19-gerarchia-e-legittime-limitazioni/?fbclid=IwAR3AHKfD11De9sKNg1fYSabs_VRDtwOYhOgkTdBstJHUbCAeaXiPB6VYBk4

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