Coronavirus e libertà di circolazione

Coronavirus e libertà di circolazione

Sommario: 1. I diritti e le libertà garantite dalle Fonti nazionali e sovranazionali – 2. Libertà di circolazione e sue limitazioni – 3. Il c.d. “cordone sanitario” e il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante <<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19>>.

1. I diritti e le libertà garantite dalle Fonti nazionali e sovranazionali

La Parte I della nostra Costituzione, dedicata ai <<Diritti e doveri dei cittadini>>, è suddivisa in IV Titoli così ordinati: I.Rapporti civili; II.Rapporti etico – sociali. III.Rapporti economici; IV.Rapporti politici. Il Titolo I disciplina i diritti fondamentali della persona, con ciò intendendosi quei diritti che ogni essere umano vanta per il solo fatto di essere tale. Tali diritti sono assoluti, ossia validi nei confronti di tutti i consociati che devono astenersi, pertanto, dal porre in essere qualsivoglia atto, fatto o comportamento che possa interferire con il naturale godimento del diritto stesso. L’efficacia erga omnes dei diritti assoluti, difatti, consiste precipuamente nel divieto di ingerenza nella sfera giuridica altrui. Ogni individuo, come è noto, gode di una posizione giuridica attiva e di una posizione giuridica passiva, circoscrivibile, la prima, alle libertà e ai diritti, la seconda, ai doveri e agli obblighi.

Secondo quanto sancito dall’art. 2 della Costituzione: <<La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale>>. Dalla lettura della suddetta norma costituzionale si evince che la Repubblica Italiana riconosce i diritti assoluti, intesi come pretesa del cittadino e agisce in modo tale da garantirne il sereno godimento da parte del titolare, pur richiedendo, viceversa, da parte di quest’ultimo, il corretto adempimento dei doveri inderogabili posti a suo carico.

Per ciò che concerne le libertà di cui gode il singolo individuo, esse si estrinsecano, in particolare, nella non costrizione dello stesso a porre in essere fatti, atti o comportamenti che esulano dalla propria volontà. La tutela delle libertà individuali si rinviene sia nella Legge nazionale che in quella sovranazionale. Vengono in rilievo, difatti, gli articoli 13-21, Cost., che dispongono, rispettivamente, sulle libertà fondamentali dell’individuo: art.13, Libertà personale; art.14, Libertà di domicilio; art.15, Libertà e segretezza della corrispondenza; art.16, Libertà di circolazione e soggiorno; art.17, Libertà di riunione; art.18, Libertà di associazione; artt. 19 e 20, Libertà di religione; art.21, Libertà di manifestazione del pensiero. La medesima tutela si rinviene, altresì, a livello sovranazionale non solo nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), il cui Titolo I è rubricato <<Diritti e Libertà>>, ma anche nella Carta delle Nazioni Unite (oggi ONU), ai cui articoli 55 e 56 viene disposto che <<i membri si impegnano a agire collettivamente o singolarmente in cooperazione con l’organizzazione>> al fine di <<promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione>>.

2. Libertà di circolazione e sue limitazioni

L’art. 16 della Costituzione garantisce che <<Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge>>. Da tale disposizione emerge, chiaramente, come ogni individuo possa liberamente disporre della propria persona scegliendo dove, come e quando spostarsi, circolare e fissare la propria dimora sul territorio dello Stato italiano. La libertà di circolazione, pertanto, è comprensiva non solo della libertà di espatrio  e della libertà di scelta del luogo di esercizio della propria attività lavorativa, ma anche della libertà di emigrazione (art. 35, Cost.).

Dal 26 Ottobre 1997, inoltre, è entrata in vigore, in Italia, la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen che ha previsto e reso operative l’abolizione dei controlli alle frontiere interne per tutti i cittadini in partenza dall’Italia verso un Paese membro dell’UE e viceversa; la libertà di circolazione nello spazio Schengen mediante il possesso della carta di identità o del passaporto; una politica comune dei visti per i soggiorni brevi validi per l’intero spazio Schengen; la cooperazione delle forze di polizia di ogni Paese membro dell’UE; l’istituzione e lo sviluppo del Sistema d’Informazione Schengen (SIS). E ancora, conformemente agli effetti che derivano dalla libertà di circolazione e soggiorno, l’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE prevede che <<1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione>>.

La libertà di circolazione e soggiorno è tutelata dall’ordinamento giuridico mediante una riserva di legge rinforzata per contenuto: la Costituzione, dunque, riserva la materia alla Legge, determinando, tuttavia, precisi limiti di contenuto della medesima. Le limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno sono adottate dalla Legge “in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”, così come disposto dall’art. 16, comma 1, della Costituzione. I motivi di sicurezza sono da rinvenire nella più generale tutela dell’ordine pubblico e della moralità pubblica. Ne è un esempio il foglio di via obbligatorio, ossia quel provvedimento di competenza del Questore, con cui si comprime la libertà di circolazione e soggiorno di un determinato individuo ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica. I motivi di sanità previsti dalla norma costituzionale, invece, rappresentano tutte quelle situazioni in cui esiste un concreto e reale pericolo di diffusione di malattie contagiose (e, dunque, di epidemie), ritenute pericolose per la popolazione. In tale evenienza, la compressione della libertà di circolazione e soggiorno è giustificata, altresì, dal rispetto del diritto alla salute dei cittadini: se lo Stato, difatti, deve garantire il diritto alla salute di coloro che non hanno contratto la malattia, si vede, al contrario, costretto a limitare la libertà di circolazione di coloro che rappresentano, invece, un veicolo di contagio della stessa.

3. Il c.d. “cordone sanitario” e il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante <<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19>>.

Il provvedimento che costituisce lo strumento di limitazione della libertà di circolazione e soggiorno, in costanza di emergenza sanitaria epidemiologica, è costituito dal c.d. “cordone sanitario” il cui fine è quello di contenere i contagi e, dunque, limitare la diffusione di un’epidemia in grande scala, mediante l’isolamento assoluto di una comunità, stabilizzata in una zona territoriale ben delimitata, colpita da malattie infettive a carattere epidemico.

Negli ultimi giorni, difatti, proprio in Italia, si è assistito a un’esponenziale crescita dei contagi da COVID-19 (Coronavirus).

È stata individuata, infatti, in una zona abbastanza circoscritta della Regione Lombardia, l’insorgenza di alcuni focolai epidemici. Tale situazione, pertanto, ha comportato l’adozione del provvedimento di limitazione della libertà di circolazione dei residenti nelle zone colpite dal virus COVID-19, allo scopo di contenere i contagi entro un determinato confine geografico e di evitare la diffusione sul resto del territorio nazionale.

Il Governo, difatti, in data 23 Febbraio 2020 ha emanato il Decreto Legge n.6/2020 recante <<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19>>. Tale Decreto Legge, all’art. 1, prevede la possibilità di adozione delle seguenti misure: <<a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata  da parte  di  tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune   o nell’area; b) divieto di accesso al comune o all’area interessata; c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e  delle  scuole di ogni ordine e  grado, nonché’  della  frequenza  delle  attività’ scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività’ formative svolte a distanza; e) sospensione dei servizi di apertura al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del  paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché’ dell’efficacia  delle disposizioni regolamentari sull’accesso  libero  o  gratuito  a tali istituti e luoghi; f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione,  sia  sul territorio  nazionale  sia  all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; g) sospensione delle procedure  concorsuali per l’assunzione  di personale; h) applicazione della  misura  della  quarantena  con  sorveglianza attiva agli individui che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi confermati di malattia infettiva diffusiva; i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico,   come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale   circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente  per  territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per  l’adozione  della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; j) chiusura di tutte le attività’ commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessita’; k) chiusura o limitazione  dell’attività’  degli  uffici  pubblici, degli esercenti attività’ di pubblica utilità e servizi  pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, specificamente individuati; l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali  e  agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima  necessita’  sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale  o all’adozione di particolari misure di cautela   individuate dell’autorità’ competente; m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del  trasporto di merci e di persone  terrestre,  aereo,  ferroviario,  marittimo  e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché’ di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo  specifiche  deroghe  previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3; n)  sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali e  di pubblica utilità e di quelle che possono essere  svolte  in modalità domiciliare; o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle  attività’ lavorative nel comune o nell’area interessata nonché’ delle attività’ lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità’ di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3>>.


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Alessandra Scaffidi

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Enna con Tesi in Diritti Umani e Bioetica, ha conseguito il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma. Dopo aver svolto il tirocinio forense presso lo studio legale dell’Avv. Cordaro del Foro di Caltanissetta, ha frequentato la Scuola Rocco Galli di Roma e il Corso annuale di alta formazione giuridica in diritto civile, penale e amministrativo, denominato Corso Intensivo di Magistratura Ordinaria, diretto dal Cons. Dott. Marco Fratini. Collabora con diverse riviste di informazione giuridica.

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