Coronavirus e rimborsi: quando è possibile richiederli?
Molti cittadini in questi giorni si chiedono se sia previsto o meno un rimborso degli abbonamenti effettuati prima che si verificasse l’emergenza sanitaria in atto. A tal riguardo, per quanto concerne i mezzi di trasporto, il Regolamento (CE) 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario nel proprio allegato I, all’art. 8 avente ad oggetto «Pagamento e rimborso del prezzo del trasporto» sancisce al punto 2 che: «Le condizioni generali di trasporto determinano le condizioni che danno luogo al rimborso del prezzo del trasporto».
Sarebbe quindi necessario effettuare una verifica per ciascuna impresa ferroviaria per stabilire cosa le stesse abbiano stabilito riguardo le condizioni generali di trasporto. Ciononostante il rimborso non sarebbe precluso, poiché l’art.26 del Regolamento Comunitario avente ad oggetto la «Sicurezza personale dei passeggeri» specifica che: «Di concerto con le autorità pubbliche, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano misure idonee nei rispettivi ambiti di responsabilità, adeguandole al livello di sicurezza stabilito dalle autorità pubbliche, per assicurare la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni e gestire i rischi. Essi cooperano e scambiano informazioni sulle migliori pratiche riguardanti la prevenzione di atti suscettibili di incidere sul livello di sicurezza».
Stante il momento di eccezionalità che stiamo vivendo, sussistono i presupposti per invocare l’impossibilità giuridica sopravvenuta totale o parziale di cui all’ articolo 1463 c.c. secondo cui: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”, nonché l’art. 1464 c.c. che sancisce “quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale”.
Il diritto al rimborso è previsto anche per i trasporti aerei e marittimi, i consumatori interessati devono richiederlo entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegare la documentazione richiesta (ad es. titolo di viaggio) e fare riferimento al decreto del 2 Marzo 2020 ed infine specificare in quale situazione rientrano. Il vettore, entro quindici giorni, procederà al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Le sospensioni con conseguente diritto al rimborso concernono anche i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. Per quanto concerne i vari corsi (ad es. musica, lingue), alcune scuole hanno proposto la c.d “didattica a distanza”, ma il consumatore può decidere di accettare o meno l’offerta fornita e di interrompere i pagamenti. Gli abituali frequentatori delle palestre possono richiedere il rimborso qualora non si sia previsto il pagamento per il singolo ingresso senza scadenze temporali, in tal caso potranno usufruire del servizio terminata l’emergenza.
Per i pacchetti turistici “tutto compreso”, fino al 4 maggio 2020, stante il divieto degli spostamenti decisi dal Governo, si applica l’art. 41 del Codice del Turismo che dà al consumatore la possibilità di recedere dal contratto.
Il decreto cura Italia (art.88) estende il diritto alla restituzione delle somme versate anche a chi aveva prenotato un albergo (per ragioni di lavoro o meno), non trattandosi anche in questo caso, di caso di consumatore inadempiente.
Quanto ai soggiorni prenotati oltre il 4 maggio 2020, la normativa non consente attualmente di disdirli.
E’ evidente che gran parte dei cittadini non abbia potuto, in questi difficili mesi, usufruire di diversi servizi per ordine dell’autorità pubblica. Questa condizione di impossibilità – valutata caso per caso – rende possibile la richiesta di rimborso.
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Anna Guarnaccia
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