Coronavirus: l’obbligo di quarantena e la sua violazione

Coronavirus: l’obbligo di quarantena e la sua violazione

E’ ormai di dominio pubblico la diffusione del Covid 19 in Italia. Ogni giorno aumentano i soggetti contagiati; il panico sta prendendo il sopravvento, grave sarà l’impatto economico.

Eppure, sebbene può risultare difficile, in questi momenti occorre mantenere la calma e, soprattutto, cercare di non aggravare ancor di più lo scenario italiano.

In cosa consiste l’obbligo di quarantena?

Com’è noto, al fine di limitare il più possibile, nuovi contagi, il Ministero della Salute con ordinanza dello scorso 21 Febbraio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto l’obbligo di quarantena per tutti coloro che hanno avuto contatti con persone risultate positive al coronavirus.

Più nello specifico, si legge testualmente, come “E’ fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid 19”.

L’ordinanza, inoltre, si rivolge anche a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia, dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia affinchè comunichino tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che provvederà all’adozione della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o, comunque, di misure alternative con efficacia equivalente.

E’ facile intuire, dunque, che il mancato rispetto delle misure previste costituisce una violazione dell’ordinanza.

Cosa rischia chi non rispetta l’obbligo di quarantena?

La condotta posta in essere da colui che non rispetta la misura prevista, ovvero l’obbligo di quarantena, rientra tra la fattispecie di reato punibile ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

Orbene, detto articolo, punisce “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, se il fatto cono costituisce più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Appare opportuno precisare che il citato articolo troverà applicazione soltanto nei confronti di chi è sottoposto all’obbligo di quarantena e non, invece, nei confronti dei cittadini delle aree maggiormente interessate dalla diffusione del Covid19, invitati, bonariamente, a restare a casa per scopi meramente precauzionali.

A tal proposito, non può sfuggire il noto principio romanistico “Ignorantia iuris (legis) non excusat”.

Invero, l’art. 5 del codice penale, riprendendo il suddetto brocardo, sancisce come “Nessuno può invocare a propria scusa, l’ignoranza della legge penale”.

Tanto richiamato, anche a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 a mezzo della quale è stata esclusa dall’art. 5 c.p.c. “l’ignoranza inevitabile” poiché costituzionalmente illegittima, emerge ictu oculi, non solo una generale presunzione di conoscenza della legge; bensì un generale dovere di conoscenza delle leggi, necessariamente strumentale rispetto al dovere primario di osservanza della legge.

In altri termini, solo ove la conoscenza della norma penale fosse possibile, il soggetto può considerarsi colpevole per aver violato il precetto.

Ad ogni buon conto, e per quanto qui d’interesse, non può sfuggire il principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione, che pone a carico di ciascun consociato un dovere strumentale di informazione e conoscenza della legge penale.

Ne consegue, quindi, che il soggetto deve considerarsi responsabile ogni qualvolta l’ignoranza della legge penale derivi dalla violazione di quel dovere di informazione.


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