Coronavirus: salute e sicurezza sul luogo di lavoro nella fase 2

Coronavirus: salute e sicurezza sul luogo di lavoro nella fase 2

L’attuale emergenza epidemiologica, determinata dal propagarsi del virus COVID-19, ha modificato sostanzialmente il rapporto tra lavoratore e pubblico e tra produzione e mercato, privilegiando forme di lavoro agile, contatti esclusivamente telematici con i clienti ed incentivando l’e-commerce.

In vista dell’inizio della fase 2 e del riavvio delle attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e di commercio all’ingrosso, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, è stato adottato un protocollo per la prevenzione e il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Si tratta di misure di cautela, imprescindibili per la riapertura delle unità produttive, volte a preservare l’incolumità dei lavoratori e di chiunque entri in azienda.

Tale documento, adottato il 24 aprile 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, in vista della conclusione del lockdown, consiste nell’integrazione e nell’aggiornamento del protocollo di sicurezza anti-contagio del 14 marzo 2020.

Ebbene, nella nuova versione, i professionisti che dovranno riaprire la propria attività saranno tenuti a garantire il rispetto degli obblighi di informazione, nei confronti dei loro dipendenti, riguardanti le prescrizioni impartite dal Governo, le norme igienico sanitarie da adottare e le altre misure precauzionali alle quali l’unità produttiva ha aderito.

Ancora, le aziende dovranno provvedere alla regolamentazione e limitazione delle modalità di ingresso, di transito e di uscita del personale e dei fornitori esterni, alla predisposizione di orari di lavoro differenziati e alla rimodulazione dei livelli produttivi e delle postazioni, al fine di ridurre i contatti per contenere il diffondersi del virus.

Sussistono, inoltre, nei confronti dei datori di lavoro, obblighi di pulizia e sanificazione, giornaliera e periodica, di tutti i locali e gli ambienti, anche quelli di svago, dell’unità produttiva, oltre che una serie di precauzioni igienico sanitarie al fine di consentire al personale dipendente il frequente lavaggio delle mani e l’uso di mezzi detergenti e disinfettanti.

Sia il datore di lavoro che il personale dovranno munirsi di dispositivi di protezione individuale, ovverosia di mascherine e guanti, e, nel caso in cui la mansione imponga una distanza interpersonale inferiore ad un metro, di occhiali, cuffie, tute o camici.

Saranno, in ogni caso, vietate le riunioni in presenza, gli eventi interni e di formazione, privilegiando le modalità on-line.

L’azienda, nel caso in cui dovesse avere una persona sintomatica, dovrà rispettare una determinata procedura di gestione, la quale prevede l’isolamento, la ricostruzione della catena dei contagi e la quarantena per i lavoratori che sono entrati in contatto con la persona infetta. Tale soggetto potrà riprendere l’attività soltanto previa presentazione della certificazione medica attestante l’avvenuta negativizzazione.

Infine, la mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dall’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e la responsabilità dei professionisti.

In conclusione, l’attuazione degli adeguati livelli di protezione presuppone l’implementazione dell’intero sistema aziendale, ovverosia la collaborazione dei datori di lavoro e del personale dipendente, al fine di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro.


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Giuliana Favara

Abilitata all'esercizio della professione forense, ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e il diploma di Specializzazione nelle Professioni Legali presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Ha svolto lo stage di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari, nella sezione GIP/GUP e nella Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 73 del d.l. 69/2013, e ha collaborato con uno studio legale operante nel settore penale.

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