Correttivo Codice Appalti: la novità in tema di affidamenti diretti in deroga al principio di rotazione
Sommario: 1. Introduzione – 2. Il principio di rotazione negli appalti pubblici: definizione generale – 3. La novità introdotta dal decreto correttivo al principio di rotazione – 4. L’articolo 49 del Codice dopo il Correttivo
1. Introduzione
In data 31 dicembre 2024 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 209/2024 (di seguito anche “Correttivo”), c.d. decreto “correttivo” del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, (di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici” o “Codice”) recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36“
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305 del 31 dicembre 2024 (Supplemento Ordinario n. 45) ed è entrato in vigore contestualmente alla data della sua pubblicazione.
Tra le novità principali troviamo nuove disposizioni in tema di affidamenti diretti in deroga al principio di rotazione.
2. Il principio di rotazione negli appalti pubblici: definizione generale
Il principio di rotazione, quale cardine delle procedure di affidamento sottosoglia, trova fondamento nell’art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici, come aggiornato e integrato dal decreto legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209. Tale principio si pone l’obiettivo di garantire la parità di trattamento e il divieto di favoritismi, limitando la partecipazione reiterata dei medesimi operatori economici nelle procedure negoziate e promuovendo un’effettiva alternanza tra i partecipanti.
Il principio di rotazione si configura quale strumento di garanzia per l’attuazione del principio di concorrenza, il quale, nel contesto del Codice dei Contratti Pubblici, non si qualifica come fine autonomo, bensì come mezzo funzionale al perseguimento del miglior risultato possibile nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici.
La ratio sottesa al principio di rotazione risiede nella necessità di assicurare un’effettiva alternanza tra gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento, al fine di prevenire che l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell’individuazione degli affidatari possa tradursi in uno strumento per favorire determinati operatori economici, per eludere le regole della concorrenza o, ancora, per alimentare fenomeni corruttivi. Tale principio si pone, dunque, quale presidio fondamentale per la tutela dell’imparzialità, della trasparenza e della legalità amministrativa nel settore degli appalti pubblici.
3. La novità introdotta dal decreto correttivo al principio di rotazione
Il decreto correttivo, all’articolo 17, ha disposto la sostituzione integrale del comma 4 dell’articolo 49 del Codice, introducendo tra i presupposti rilevanti anche la qualità della prestazione resa dall’operatore economico. Tale modifica rafforza l’attenzione verso il profilo qualitativo delle prestazioni, integrando il principio di rotazione con un ulteriore parametro di valutazione da parte delle stazioni appaltanti. Pertanto, non basta la verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto, ma deve essere tenuta in evidenza anche la qualità della prestazione resa.
Difatti, in caso motivati, il nuovo comma 4 dell’articolo 49 del Codice permette di derogare al divieto di reinvito del contraente uscente motivando la contemporanea sussistenza dei seguenti presupposti, quali la struttura del mercato, l’effettiva assenza di alternative e l’accurata esecuzione del precedente contratto e la qualità della prestazione resa.
A seguito della modifica citata, il nuovo articolo 49, comma 4, del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, si presenta come di seguito:
In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del procedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
Di conseguenza, il Correttivo ha introdotto un ulteriore elemento di valutazione, attribuendo rilevanza non solo all’accurata esecuzione del contratto precedente, ma anche alla qualità della prestazione resa dall’operatore economico. Pertanto, la mera corretta esecuzione del contratto non è più sufficiente: la stazione appaltante è chiamata a considerare in modo specifico e motivato il livello qualitativo delle prestazioni svolte, quale criterio aggiuntivo per eventuali deroghe al principio di rotazione, in aggiunta agli altri presupposti citati.
4. L’articolo 49 del Codice dopo il Correttivo
Nel Codice dei Contratti Pubblici, in particolare all’articolo 49 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si sancisce, al comma 1, che gli affidamenti devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione. La ratio della disposizione risiede nella necessità di evitare che l’affidatario uscente, avvantaggiato dal “bagaglio informativo” acquisito durante l’esecuzione del contratto, possa godere di una posizione di vantaggio rispetto agli altri operatori economici, alterando così il principio di concorrenza.
Tuttavia, il Codice introduce una mitigazione del principio di rotazione, prevedendo specifiche deroghe. Tra queste, si annovera al comma 6 l’esclusione dall’applicazione del principio per i c.d. microaffidamenti, ossia gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, valore stimato al netto dell’iva. Un’ulteriore deroga è prevista al comma 5, ovvero per i contratti affidati con la procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
Ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicazione del principio di rotazione si rinvengono, come previsto dal comma 4 integralmente sostituito dal Correttivo, in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del procedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
In applicazione del principio di rotazione, il comma 2 stabilisce che viene altresì vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
Il Codice all’articolo 49, comma 3, prevede inoltre che la stazione appaltante, mediante proprio provvedimento, possa suddividere gli affidamenti in fasce in base al valore economico, stabilendo criteri differenziati di applicazione del principio di rotazione in relazione al valore economico dei contratti, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
Pertanto, il principio di rotazione, così come delineato nel Codice, si applica:
In relazione all’affidamento immediatamente successivo nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi (art. 49, comma 2, del d.lgs. 36/2023);
Mentre, non si applica:
nei casi la stazione appaltante abbia ripartito, con proprio provvedimento, gli affidamenti in fasce in base al valore economico, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 (art. 49, comma 3, del d.lgs. 36/2023);
In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del procedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa (art. 49, comma 4, del d.lgs. 36/2023);
nei casi in cui l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5, del d.lgs. 36/2023);
Nel caso di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro (art. 49, comma 6, del d.lgs. 36/2023).
In conclusione, il nuovo assetto normativo mantiene il principio di rotazione come presidio per la tutela della concorrenza, introducendo tuttavia margini di flessibilità funzionali a una gestione più efficace delle procedure di affidamento da parte delle stazioni appaltanti.
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Dott. Armando Pellegrino
Elevata Professionalità (EP)
Elevata Professionalità (quarta area EP).
Dipendente pubblico dal 2017. Si occupa principalmente di appalti, anche svolgendo la funzione di Rup, e contabilità.Laureato magistrale, con lode, in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Economia e Giurisprudenza, detentore di vari titoli di master aventi ad oggetto la pubblica amministrazione.
Dottorando di ricerca in Diritto amministrativo.