Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

La corruzione nelle sue varie declinazioni, impropria e propria, antecedente e susseguente, nonché in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p., si configura quale reato – contratto, atteso che la legge penale sanziona il raggiungimento in sé dell’accordo corruttivo o pactum sceleris tra privato e funzionario pubblico, dunque rispettivamente tra extraneus ed intraneus per le finalità tipizzate dai predetti articoli.

Ciò vuol dire che le parti di tale accordo, versando in una situazione di parità reciproca, attraverso trattative addivengono alla promessa o dazione di denaro o di altra utilità dal corruttore al corrotto i quali sono puniti con la medesima pena, incarnando i loro comportamenti identico disvalore sociale.

La corruzione, pertanto, é un reato a concorso necessario o necessariamente plurisoggettivo proprio, a dispetto ad esempio della c.d. truffa contrattuale che é non solo un reato a concorso necessario improprio, punendosi solo il soggetto attivo, ma anche un reato in contratto.

Difatti, l’art. 640 c.p. incrimina la particolare modalità con cui l’accordo é stato raggiunto, rectius gli artifizi o raggiri tramite i quali il deceptor ha ingannato il deceptus, inducendolo in errore e così determinandolo a concludere un negozio che egli altrimenti non avrebbe mai stipulato ovvero stipulato ugualmente, ma a condizioni differenti e, segnatamente, per lui più favorevoli o meno gravose.

Tornando alla corruzione, trattasi senza dubbio di un reato plurioffensivo, previsto a tutela del buon andamento e dell’imparzialità della PA ex art. 97, co. 2 Cost, al pari della concussione e dell’induzione indebita a dare o promettere utilità.

L’art. 317 c.p., fino all’entrata in vigore della l. 190/2012, tipizzava la concussione sia come costrittiva sia come induttiva; in seguito, la condotta di induzione é stata scorporata e trasposta giustappunto nel nuovo reato di induzione indebita ex art. 319-quater c.p., così realizzando un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo e, più precisamente, di abrogatio sine abolitione criminis ex art. 2, co. 4 c.p.

La concussione é chiaramente un reato monosoggettivo proprio, commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio che, abusando del suo status o dei suoi poteri, costringe il privato a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità, prospettandogli come alternativa un male ingiusto per sottrarsi al quale l’extraneus cede alle minacce subite.

Sovente si utilizza, a tal proposito, l’espressione tamen coactus sed voluit nel senso che il privato, con la poca libertà di autodeterminazione che residua, opta per la dazione o promessa di cui sopra, pur di evitare il male rappresentatogli.

Non mancano comunque affinità tra concussione ed induzione indebita, se si considera in primo luogo che il reo é sempre un pubblico funzionario e, da ultimo, che ambedue le fattispecie hanno ad oggetto un reato di danno la cui consumazione si verifica al momento della dazione o della promessa indebita di denaro o altra utilità al funzionario stesso o a un terzo.

D’altro canto, vi sono due differenze siderali, a cominciare dalla condotta materiale del suddetto funzionario il quale non ricorre alle minacce, bensì a richieste insistenti, persuasioni e suggestioni morali per indurre l’extraneus a dare o promettere.

Ulteriore e ben più importante differenza é che il secondo comma dell’art. 319-quater c.p. estende la pena, peraltro più mite, anche all’extraneus medesimo, cui viene inflitta la reclusione fino a tre anni ovvero fino quattro, purché in quest’ultimo caso il fatto commesso leda gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000, in virtù di una recente modifica apportata dal D.lgs. 75/2020 che ha in tal guisa valorizzato il principio di concreta offensività dell’illecito penale, in combinato disposto con quello di proporzionalità della pena e in ossequio all’art. 325 TFUE che “assimila” gli interessi finanziari nazionali a quelli europei.

Secondo autorevole dottrina (Marinucci) l’induzione indebita é un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, non andando il privato esente da pena.

D’altra parte, non può essere definita reato – contratto come la corruzione nella quale le parti concludono il pactum sceleris all’esito di una trattativa paritaria e, perciò, viene inflitta loro la stessa pena.

Viceversa, nell’induzione non vi é alcuna parità e l’extraneus subisce dal funzionario pubblico delle pressioni, di certo qualitativamente meno intense che nella concussione.

Va aggiunto che il privato alla fine cede a tali pressioni anche perché spera di ottenere un tornaconto personale e questa é la ragione precipua per cui il legislatore ha punito anche la condotta di costui, sia pure con un trattamento sanzionatorio più mite.

In definitiva, può affermarsi che l’induzione indebita si colloca a metà strada fra la corruzione e la concussione, giacché per un verso non viene stipulato alcun patto penalmente illecito ma, per l’altro, non si può neanche dire che il privato sia una “vittima” del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio.

Infatti, l’extraneus, come rammentato, non subisce alcuna minaccia, bensì mere pressioni e viene allettato dalla possibilità di ottenere un vantaggio anche per se stesso.

Se si applicasse la teoria matematica dei giochi, ossia quella disciplina che studia le decisioni prese dal singolo in una situazione di conflitto o interazione strategica con altre persone ai fini del massimo guadagno, risulterebbe che il privato ha fino all’ultimo la possibilità di sottrarsi al gioco messo in atto dall’intraneus e, se non lo fa, é anche perché non lo reputa conveniente, ragion per cui pure il privato é meritevole di pena.


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Jacopo Bracciale

Dopo aver conseguito la maturità classica con una votazione finale di 100/100, mi sono laureato cum laude in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Teramo con una tesi in Teoria generale del diritto dal titolo "Il problema dei principi generali del diritto nella filosofia giuridica italiana". In seguito, ho svolto con esito positivo presso il Tribunale di Teramo il tirocinio formativo teorico - pratico di 18 mesi ex art. 73 D.L. 69/2013 : per un anno nella Sezione Penale e, nei restanti sei mesi, in quella Civile. Parallelamente ho frequentato e, ancora oggi, frequento il corso di Rocco Galli per la preparazione al concorso in magistratura. Dal mese di novembre del 2020 collaboro con la rivista scientifica Salvis Juribus come autore di articoli di diritto civile, penale ed amministrativo.

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