Corte di Giustizia U.E., Direttiva 93/104/CE: sul servizio di guardia prestato dai medici in ospedale
La direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro va interpretata nel senso che un servizio di guardia («Bereitschaftsdienst») che un medico svolge secondo il regime della presenza fisica in ospedale va considerato come rientrante interamente nell’orario di lavoro a norma della detta direttiva, anche qualora all’interessato sia consentito riposare sul luogo di lavoro durante i periodi in cui non è richiesta la sua opera, sicché la medesima direttiva osta alla normativa di uno Stato membro che qualifichi come periodi di riposo i periodi di inattività del lavoratore durante un tale servizio di guardia.
La direttiva 93/104 va altresì interpretata nel senso che:
– in circostanze come quelle della causa principale, essa osta alla normativa di uno Stato membro la quale, riguardo al servizio di guardia svolto secondo il regime della presenza fisica in ospedale, produce l’effetto di consentire, eventualmente mediante contratto collettivo o accordo aziendale basato su un tale contratto, una compensazione soltanto dei periodi di servizio di guardia durante i quali il lavoratore ha effettivamente svolto un’attività professionale;
– per poter rientrare fra le disposizioni derogatorie elencate all’art. 17, n. 2, punto 2.1, lett. c), i) di tale direttiva, una riduzione del periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive, mediante effettuazione di un servizio di guardia che si somma all’orario di lavoro normale, è subordinata alla condizione che ai lavoratori interessati vengano concessi equivalenti periodi di riposo compensativo immediatamente dopo i periodi di lavoro corrispondenti;
– inoltre, una riduzione del genere del periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso comportare un superamento della durata massima settimanale di lavoro prevista all’art. 6 della detta direttiva.
Il servizio prestato in ospedale dal medico di guardia va considerato come rientrante interamente nell’orario di lavoro anche nel caso in cui al professionista sia consentito riposare sul luogo di lavoro durante i periodi in cui non è richiesta la sua opera.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 9 settembre 2003 n. C-151/02, ritenendo non conforme alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993 n. 93/104/CE la legge tedesca che qualifica come periodi di riposo i periodi di inattività del lavoratore durante un tale servizio di guardia.
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Avv. Luca Damiano
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