Cosa devo fare e cosa rischio se possiedo una collezione di armi?
Detenere una collezione di armi che si detiene da tanto tempo, che magari apparteneva a nostro nonno e alla quale siamo molto affezionati, può essere un problema dal punto di vista legale?
In questo articolo capiremo cosa vuol dire custodire un’arma e avere una collezione di armi.
Cercheremo di capire se esiste una differenza nel comportamento da adottare nel caso di semplice custodia e nel caso di collezionismo. Ci chiederemo se vanno adottate delle difese antifurto e se vige tale obbligo, quali sono nello specifico tali difese. Vedremo se tenere una condotta diversa da quella che prescrive la legge costituisce reato o un semplice illecito amministrativo e soprattutto vedremo quali sono le sanzioni a cui si va incontro.
In questo articolo non affronteremo la diversa fattispecie del porto abusivo di armi, ma si presume che le armi di cui siate in possesso siano denunciate e la detenzione sia regolarmente autorizzata.
Nel caso in cui non sia questa la situazione in cui vi trovate, l’articolo potrà comunque esservi utile nel momento in cui decidiate di regolarizzare la detenzione delle armi in questione, cosa che in realtà deve essere fatta se non si vorrà incorrere in altre fattispecie di reato.
Differenza tra semplice custodia e collezione.
La custodia delle armi indipendentemente che sia semplice custodia o collezionismo deve essere assicurata col dovere generico di massima diligenza per ragioni di pubblica sicurezza [1].
Ad esempio, nel caso in cui si detenga una pistola, per assolvere a tale dovere basterebbe tenerla dentro casa, senza lasciarla in giro, ma anche solamente chiusa in un cassetto della camera da letto o dentro l’armadio. Nel caso in cui, però, il soggetto in questione detenga una collezione di armi autorizzata, il dovere generico di massima diligenza dell’uomo non è più da solo sufficiente, ma ad esso dovrà aggiungersi il dovere specifico di adozione di efficienti difese antifurto [2].
Cosa si intende per difese antifurto? La legge non chiarisce quali possano essere le difese antifurto da adottare, ma lascia all’ autorità di pubblica sicurezza l’onere di stabilire nel caso concreto, quindi in base al tipo di collezione di armi che si detiene, quali sistemi antifurto il detentore debba adottare.
Come spesso accade però l’autorità di pubblica sicurezza potrà rimanere inerte e non prescrivere nessun tipo di difesa antifurto da adottare obbligatoriamente. In tal caso, dunque, per potersi assolvere all’ obbligo imposto dalla norma, possiamo ritenere necessari e sufficienti i comuni mezzi di difese antifurto sia passivi come una cassaforte che attivi come gli impianti di allarme di vario tipo, ad esempio quelli sonori. E’ sufficiente anche uno solo tra questi.
Di quali armi si parla?
Cerchiamo adesso di capire, quali sono le armi appartenenti ad una collezione che devono essere custodite con mezzi di difesa antifurto.
Sono tutte le armi o munizioni facenti parte di quattro categorie:
Armi da guerra: sono le armi di ogni specie che hanno una spiccata potenzialità di offesa che possono essere destinate all’impiego bellico perché possono armare le truppe di un esercito; le bombe, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. In sostanza qualunque arma che possa essere utilizzata in una guerra [3].
Armi tipo guerra: sono le armi che pur non essendo specificamente da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra [4] , oppure le armi da fuoco camuffate, cioè che sembrano qualcos’altro, ma in realtà sono armi da guerra [5].
Munizioni da guerra: Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra [6].
Armi comuni da sparo: come i fucili semiautomatici o manuali compresi quelli uso caccia o sportivo, le carabine, le rivoltelle, le pistole, le repliche di armi antiche, le armi “da bersaglio da sala”, gli strumenti lanciarazzi salvo quelli uso pesca [7].
Esplosivi.
Sanzioni
Come sappiamo quasi tutti reati che prevedono la sanzione della sola multa o ammenda sono stati depenalizzati e non costituiscono più reato. Questo ovviamente con le relative deroghe e specificazioni [8] . La fattispecie in esame prevede la sanzione dell’arresto fino a tre mesi e dell’ammenda fino a lire 1.000.000, quindi non prevede solo l’ammenda dunque costituisce reato, non delitto, ma contravvenzione.
Per concludere:
Nel caso in cui l’autorità di pubblica sicurezza prescriva delle specifiche difese antifurto da adottare, qualora vengano adottate, si può affermare con certezza che il comportamento non costituisca reato.
Nel caso in cui l’autorità nulla disponga, non possiamo dare la stessa certezza perché non esiste molta giurisprudenza che riguarda questa fattispecie e perché bisogna ricordare che il giudice decide sempre secondo il suo libero convincimento basato sulle prove istruite durante il processo.
[1] Art. 20 legge n. 110 del 18/04/1975; [2] Cassazione penale sez. VI, 08/09/1992; [3] Art. 1 comma 1 legge n. 110/1975. [4] Art. 1 comma 2 legge n. 110/1975. [5] Art. 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. [6] Art. 1 comma 3 l.n. 110/1975. [7] Art. 2 legge n. 110/1975. [8] Art. 32 legge n. 689 del 24/11/1981.
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