L’affidamento congiunto o condiviso è lo strumento cui il più delle volte si ricorre per definire le questioni inerenti i minori nati dalla coppia che intende separarsi.
Attraverso tale strumento il padre e la madre hanno gli stessi diritti e doveri sull’educazione, sulla crescita e sul mantenimento dei figli.
Pur essendo affidati ad entrambi i genitori, i minori vengono “collocati” stabilmente dal Giudice presso uno dei due genitori.
Il Giudice provvede altresì a fissare gli orari di visita nonchè il contributo economico fisso mensile che l’altro genitore è tenuto a versare per le esigenze dei minori.
Dunque sul genitore collocatario grava l’obbligo di garantire il mantenimento di un rapporto stabile dei figli con l’altro genitore.
A tal proposito può accadere che la madre, presso cui il più delle volte vengono collocati i minori, sfruttando la propria posizione di predominanza, ponga in essere comportamenti ostativi al rapporto padre – figli o altresì che alteri la percezione che i figli hanno del padre screditandolo ai loro occhi tanto da generare, in alcuni casi, una vera e propria negazione della figura paterna.
Ebbene la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 51960/2018) è intervenuta su questo problema stabilendo che la madre che impedisce il consolidamento del rapporto padre – figli pone in essere il reato di sottrazione di minore, rischiando così da 1 a 3 anni di reclusione.
Ma vi è di più.
Infatti la giurisprudenza maggioritaria si è più volte pronunciata affermando che anche solo la condotta ostativa al legittimo diritto di visita del genitore non convivente costituisce una grave inosservanza delle disposizioni delle autorità giudiziarie (Art. 388 cod. pen.)..
Inoltre, qualora il Giudice abbia già emesso un provvedimento con cui definisce gli orari e i giorni di visita del genitore non convivente, la madre che ostacoli gli incontri pone in essere una condotta sussumibile nella fattispecie di reato rubricata elusione del provvedimento del Giudice sull’affidamento.
Infatti, il Codice punisce chi elude l’esecuzione di un provvedimento del Giudice civile che concerne l’affidamento di minori o di altre persone incapaci.
Le pena prevista è quella della reclusione fino a 3 anni oppure la multa da 103 a 1.032 euro.
Sul punto le Sezioni Unite hanno precisato che per integrare il reato di elusione dei provvedimenti del Giudice occorre non solo il semplice inadempimento, ma anche che il genitore collocatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire le visite dell’altro genitore, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti ostativi in malafede e dunque non riconducibili ad una mera inosservanza dell’obbligo.
Ebbene, il genitore leso nel proprio diritto di visita può proporre richiesta di affidamento esclusivo a proprio favore.
Ma non solo.
Può altresì richiedere una condanna al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione, granitica sul punto, ha infatti recentemente affermato che il genitore che sottrae i minori paga all’altro il danno non patrimoniale secondo equità.
Dunque, il genitore che ha denunciato l’altro per sottrazione dei minori o per elusione dei provvedimenti del giudice, può costituirsi pertanto parte civile nel processo penale al fine di ottenere l’indennizzo. La somma di denaro non è, per tali danni, reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un danno non economico subito.