Cos’è il sovraindebitamento: definizione e fonti normative

Cos’è il sovraindebitamento: definizione e fonti normative

La Legge sul sovraindebitamento, meglio nota come Legge “salva suicidi”, è stata riformata ; la vecchia Legge n.3/2012, infatti, il 14 febbraio 2019 è stata inserita nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, apportando alcuni sostanziali cambiamenti pur mantenendone immutate struttura e finalità. 

La Legge sul sovraindebitamento nasce quale procedura di composizione della crisi per consentire alle famiglie e alle piccole imprese non fallibili, in avanzato stato di sofferenza economica (sovraindebitate) la possibilità di liberarsi della posizione debitoria in cui vertono, rientrando di quanto dovuto in forma ridotta.

La procedura prevede la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, assicurando nel contempo al creditore il pagamento del debito, seppur parziale, basandosi su un piano omologato dal Tribunale a mezzo di taglio del debito e dilazione del pagamento.

Una delle novità previste dalla nuova normativa sul sovraindebitamento prevede una procedura attraverso la quale sarà possibile cancellare i debiti senza il pagamento dei creditori; quest’ultima è denominata   “esdebitazione a zero incassi” ed è prevista per i soggetti che non possono far fronte ai pagamenti nemmeno in parte, ossia coloro che non abbiano nulla da offrire ai fini dell’estinzione del debito e dimostrano di essere di fatto nullatenenti.

Una novità per tutti coloro che, fino ad oggi, pur vertendo in situazioni di sovraindebitamento non hanno potuto usufruire della Legge 3/2012 in quanto privi di redditi o beni intestati da utilizzare nella transazione per soddisfare le pretese dei creditori.

La normativa di riferimento è  dunque il disposto di cui alla Legge n. 3/2012, la quale ha introdotto le “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Con tale dettato normativo è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la definizione di sovraindebitamento, nonchè “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“.

In termini meno tecnici, versa in stato di sovraindebitamento il soggetto che, nonostante i propri sforzi, non riesca a sostenere i propri impegni economici e a rimborsare finanziamenti o debiti contratti.

Tale situazione può originare, a titolo esemplificativo, dalla realizzazione di acquisti rateizzati o da un imprevisto legato a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.

Per far fronte a queste situazioni e con l’obiettivo di creare le condizioni per le quali i debitori ed i creditori possano uscire da spiacevoli situazioni di blocco, il Decreto ministeriale 202/2014, con il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” istituisce gli “Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio”.

Successivamente la Legge 132/2015 che prevede misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria contribuisce a definire meglio l’intero quadro normativo.

Che cosa è un OCC? L’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio è un’istituzione, imparziale ed indipendente, che si occupa della gestione  delle procedure concernenti il sovraindebitamento, valuta le richieste  avanzate dai soggetti che vogliano attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.

Solo gli enti pubblici iscritti all’apposito Registro del Ministero di Giustizia possono fornire il servizio e solamente nel proprio territorio di competenza; è a tali organismi che il debitore imprenditore o cittadino, tra quelli legittimati dalla legge, può rivolgersi, al fine di far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.

Chi può accedere alla procedura. A detta procedura può accedere solo il debitore che versi in stato di sovra indebitamento, indi, i creditori non possono attivare la procedura medesima in vece del debitore. In particolare, secondo il dettato normativo, i soggetti legittimati sono: -il consumatore; – l’imprenditore agricolo; – c.d. start up innovativa; – imprenditore sotto soglia art. 1 L.F. (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila); – l’imprenditore sopra soglia art. 1 Legge Fallimentare ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila); – l’imprenditore cessato; -il socio illimitatamente responsabile; i professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi; – le società professionali ex L. 183/2011; -le associazioni professionali o studi professionali associati; -le società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali; – gli enti privati non commerciali.

Non possono accedere: – l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali; – i soggetti che, nei 5 anni precedenti, abbiano già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento; -coloro che abbiano subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore; -i soggetti che presentano una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

Per l’attivazione del procedimento è necessario fornire tutti i dati necessari per ricostruire la situazione economica. Il costo complessivo del servizio è determinato sulla base dell’effettivo valore della crisi.

Requisiti del debitore. Ai fini dell’accesso alle procedure previste dalla L. 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento che ai sensi dell’art. 6, co. 2 è: una situazione prolungata nel tempo, consistente in uno squilibrio tra gli obblighi assunti ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà nell’adempiere le proprie obbligazioni; definitiva incapacità nell’adempiere le obbligazioni in modo regolare.

È bene specificare che esistono talune categorie di debiti per i quali non è possibile accedere all’esdebitazione: debiti che derivano da obbligo di mantenimento e alimentari; debiti da risarcimento del danno derivante da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; debiti fiscali, anche se contratti prima del decreto di apertura delle procedure del sovraindebitamento, ma successivamente accertati.

Il procedimento. L’Organismo di gestione delle crisi riceve le domande di avvio del procedimento pervenute e, valutato il rispetto dei presupposti normativi ed il possesso dei requisiti previsti dalla norma, nomina un professionista definito dalla legge “Gestore della crisi”.

I Gestori della Crisi sono esperti con una specifica formazione, giuridica ed economica e una concreta esperienza di gestione e pianificazione economico-finanziaria.

Il Gestore ha il compito di analizzare dettagliatamente la situazione del soggetto sovrindebitato o e trovare, insieme al debitore e al suo consulente, delle possibili soluzioni.

Dunque, a seguito dell’esame della documentazione prodotta, il Gestore affianca il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. L’elenco dei Gestori è costituito attraverso una selezione pubblica.

Tre possibili procedure e risultati. I soggetti diversi dal consumatore (imprenditori sotto-soglia, liberi professionisti, enti non commerciali, che hanno contratto il debito durante l’esercizio d’impresa e/o professione o debiti misti) possono accedere alternativamente a  due tipologie di procedure: accordo da sovra indebitamento e liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.

Il consumatore, invece, può accedere a tre diverse procedure:

– Accordo con i creditori: procedura meno favorevole rispetto al piano è prevista dall’art. 7 della legge sul sovra indebitamento delle famiglie e prevede che il debitore possa proporre al creditore o ai creditori un accordo di ristrutturazione del debito in base ad un

La prima fase del procedimento consiste nel depositare presso il Tribunale competente in base alla residenza o alla sede principale del debitore, una proposta di accordo nella quale indicare l’elenco di tutti i creditori, la specificazione delle cifre dovute, elenco dei beni ed eventuali atti di disposizione effettuati negli ultimi cinque anni e varie attestazioni che comprovino la fattibilità del suddetto piano.

La proposta depositata presso il Tribunale competente sarà poi presentata entro i successivi tre giorni dall’organismo di composizione della crisi a Equitalia o altro Agente della riscossione e all’Agenzia delle entrate e agli enti locali competenti in base al domicilio fiscale del debitore.

A tal punto, il Giudice potrà consentire ulteriori quindici giorni per apportare integrazioni o nuovi documenti alla proposta.

Una volta depositata la proposta, per il tempo del ricorso vengono sospesi gli interessi di mora, eccezion fatta per i debiti gravati da ipoteca, pegno o privilegio.

La proposta è poi sottoposta ai creditori che, dopo averla valutata, eseguono una votazione.

L’accordo si riterrà approvato se sei raggiungerà il 60% del consenso dei creditori.

Per effetto della L. 179/2012 è previsto, anche in quest’ambito, il cd. Silenzio assenso, ossia, se entro dieci giorni il creditore non invierà il proprio riscontro alla proposta del debitore, tale comportamento è da intendersi “consenso”.

– Piano del consumatore: è da ritenersi la procedura più vantaggiosa per le persone fisiche che abbiano contratto debiti al di fuori dell’esercizio della attività professionale o imprenditoriale.

Tale procedura non necessita dell’accordo dei creditori, poiché è il Giudice a decidere.

Per accedere a questa soluzione è necessario che ricorrano determinate condizioni: il debitore non deve essere soggetto a procedure concorsuali previste nella legge fallimentare; il debitore non deve aver fatto ricorso al piano del consumatore nei cinque anni precedenti e non deve aver subito la risoluzione, cessazione o revoca degli effetti del piano.

– Liquidazione del patrimonio di tutti i beni: è una procedura utile qualora non ricorressero le condizioni per l’accesso al piano del consumatore e concerne tutti i beni del debitore, ad esclusione dei beni impignorabili ai fini dell’ottenimento dell’esdebitazione.

Fino a prima dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, si registrava un aumento dei casi di sovraindebitamento di privati, imprenditori ed ex imprenditori, afflitti da una situazione debitoria insostenibile, ovvero eccessiva rispetto al proprio patrimonio.

Si tratta di una situazione molto presente nella realtà giuridica del nostro Paese: sono state 263 le nuove domande depositate presso la Camera Arbitrale di Milano nel 2019. Si è registrato un aumento delle domande di aiuto nel 2019 del +39% rispetto all’anno precedente. L’incremento delle domande dal 2018 rispetto al 2017 è stato del +125%. Per la maggior parte si tratta di privati indebitati o di ex imprenditori insolventi. Poche le imprese attive che ad oggi vi fanno ricorso. Si calcola in 300 giorni la durata dell’intera procedura, dalla domanda alla conclusione della pratica. Nel 47% dei casi la procedura scelta dal debitore è la liquidazione del patrimonio, nel 35% dei casi il debitore propone un accordo e nel 18% dei casi si opta per il piano del consumatore.


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Avv. Eleonora Deborah Iannello

Avvocato, docente di diritto e redattore di articoli giuridici in materi di diritto civile e penale.

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