Costituzione di parte civile a mezzo del sostituto del difensore ex art. 102 c.p.p. (Cass. SS.UU. n. 12213 del 16/03/2018)
L’art. 185 c.p. stabilisce che <<ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili>> e quando <<abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui>>.
A norma dell’art. 76 c.p.p. “l’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile”, il che significa che l’azione finalizzata al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno si esercita, nel processo penale, con la cd. costituzione di parte civile, ovvero con il deposito, da parte del danneggiato, di un atto con cui egli dichiara, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di costituirsi parte civile, ovvero chiede al giudice di prendere una decisione in relazione all’imputazione, formulata dal p.m. con l’esercizio dell’azione penale, concernente la responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, ovvero di condannarlo, al fine di ottenere quella declaratoria di responsabilità penale che possa fungere da titolo giustificativo e al tempo stesso da fonte della responsabilità civile di risarcimento del danno che da quel reato sia derivato.
Risulta opportuno approfondire una interessante questione giuridica di natura processuale, concernente la costituzione del danneggiato nel giudizio penale, relativa alla legittimazione del sostituto del difensore (che ex art. 102 c.p.p., “esercita i diritti e assume i doveri del difensore” sostituito) a costituirsi parte civile: ovvero vi è la necessità di chiarire se rientri tra le facoltà del sostituto del difensore, il quale difensore sia stato nominato ed al quale sia stata conferita la procura speciale, anche la legittimazione all’esercizio dell’azione civile nel processo penale.
Fino al 16 marzo 2018, fino a quando, cioè, della questione è stata investita la Suprema Corte a SS.UU, la giurisprudenza di legittimità non mostrava orientamento omogeneo in relazione alla questione de qua, pertanto, con ordinanza n. 49527 del 17 ottobre 2017, la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, rilevata l’esistenza di difformità di orientamenti interpretativi tra le singole sezioni in ordine alla questione de qua, rimetteva la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite le quali, con sentenza n. 12213 del 16 marzo 2018, risolvevano il contrasto giurisprudenziale in questione affermando che “il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente”.
Leggendo le motivazioni della sentenza citata, acclariamo quello che è stato l’iter logico-giuridico percorso dalla Suprema Corte e che ha condotto all’affermazione del suddetto principio di diritto.
I riferimenti normativi richiamati dalla Suprema Corte sono: l’art. 74 c.p.p., a norma del quale “l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile”; l’art. 76 co. 1 c.p.p., a norma del quale “l’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile”; l’art. 122 co. 1 parte 1^, a norma del quale “quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce”.
Specificando come si versi, quindi, in un’ipotesi di costituzione esercitata a mezzo di procuratore speciale, ergo di conferimento del potere di rappresentanza volontaria nell’esercizio dell’azione civile nel processo penale, il che significa conferire al difensore il potere di compiere atti in nome e per conto del rappresentato, che è cosa diversa rispetto al potere di rappresentanza tecnica, che ha la forma dell’assistenza, ad indicare cioè che la persona offesa (così come l’imputato) possono compiere personalmente atti che non sono dalla legge espressamente riservati al difensore, facoltà questa che, al contrario, non è riconosciuta alla parte civile.
A conferma di ciò, viene richiamato appunto l’art. 100 co. 1 c.p.p, a norma del quale “la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata”, ad indicare cioè che, per quel che qui ci riguarda, e cioè in relazione alla parte civile, si versa in ipotesi di cd. rappresentanza tecnica necessaria, nonché il co. 4 del medesimo art., a norma del quale “il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere”.
Tirando le fila del discorso, per la Suprema Corte è giocoforza ritenere che, all’interno della costituzione di parte civile si debbano tenere ben distinti il profilo della cd. legitimatio ad causam, ovvero la titolarità del diritto sostanziale in capo al danneggiato ex art. 74 c.p.p., indispensabile presupposto per la costituzione di parte civile ex artt. 76 e 78 c.p.p., e la cd. legitimatio ad processum, ovvero la rappresentanza processuale ex art. 100 c.p.p, in virtù del quale il danneggiato, costituitosi personalmente o a mezzo di procuratore speciale, per stare in giudizio deve conferire ad un difensore la procura alle liti e ciò nonostante gli artt. 76, 122 e 100 c.p.p. richiamino tutti la <<procura speciale>>, che indica però nei tre contesti normativi due concetti giuridici nettamente differenti: ovvero per gli artt. 76 e 122 c.p.p. il riferimento è alla manifestazione di volontà della parte di attribuire al difensore-procuratore, cui viene conferito il mandato a costituirsi in nome e per conto proprio, la capacità di disporre delle posizioni giuridico-soggettive del rappresentato; per l’art. 100 c.p.p. la procura speciale conferisce solo il mandato processuale di rappresentanza in giudizio, ovvero il solo potere di rappresentanza tecnica in giudizio, il cd. jus stipulandi, vale a dire il potere di “compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati” (co. 4), necessari allo svolgimento dell’azione civile nel processo penale.
La conseguenza di tale premessa è che quando il soggetto legittimato ad causam intenda costituirsi a mezzo di procuratore speciale, sono necessarie due procure speciali: una volta a conferire la rappresentanza sostanziale, ovvero il potere di esercitare il diritto alle restituzioni o al risarcimento; l’altra volta a conferire la rappresentanza processuale, il jus postulandi
E, come solitamente accade, le due procure sono entrambe conferite al difensore, il quale viene così investito sia della rappresentanza sostanziale, che di quella tecnico-processuale.
La questione giuridica controversa di cui ci stiamo occupando muove, come già premesso, dalla disposizione dell’art. 102 c.p.p. che riconosce al difensore nominato, ivi compreso quello della parte civile, la facoltà di delegare ad altri la rappresentanza processuale e per il difensore-sostituto prevede che questi esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito: di conseguenza, quid juris in relazione alla costituzione di parte civile?
Ovvero, la delega della rappresentanza processuale contiene in sé anche la delega della rappresentanza sostanziale?
Osservando le SS.UU. l’evidente contrasto ermeneutico sul tema tra le varie Sezioni, ascrivono le diverse letture giurisprudenziali a tre orientamenti interpretativi.
Secondo un primo orientamento, l’attribuzione al difensore della legitimatio ad causam, ovvero del diritto sostanziale ad ottenere giudizialmente il risarcimento, estrinsecantesi con l’attribuzione allo stesso del potere di costituirsi parte civile, costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti con cui, invece, si conferisce potere di rappresentanza processuale, sicchè è da escludere che la legitimatio ad processum conferisca tout court al difensore la facoltà di farsi sostituire, per la costituzione di parte civile, da altro difensore.
Un secondo orientamento sostiene che il difensore può sempre nominare un sostituto, anche al fine della costituzione di parte civile e ciò anche quando tale facoltà non sia espressamente prevista, derivandogli la stessa dalla generica previsione dell’art. 102 c.p.p. che, secondo la lettura data da questa giurisprudenza, non si limiterebbe a fare riferimento alla delegabilità della sola rappresentanza processuale, ma estenderebbe la sua portata anche alla trasferibilità della titolarità del diritto di chiedere restituzioni e risarcimento del danno e che comprenderebbe, quindi, anche il potere di nominare un sostituto per il deposito della dichiarazione di costituzione di parte civile.
Evidenziano, inoltre, le SS.UU. come, nell’ambito del predetto orientamento si sia pur inserito un orientamento peculiare che, pur addivenendo al medesimo risultato, parte però da un differente presupposto, allorquando riscontra la ratio della legittimazione del sostituto a costituirsi parte civile non già nella spendita, da parte del sostituto, del potere di costituzione di parte civile, essendo questo non delegabile, bensì nel mero deposito dell’atto di costituzione: in pratica, secondo questa giurisprudenza, se non è in dubbio che <<parte civile possa costituirsi esclusivamente il titolare del diritto ovvero il procuratore speciale all’uopo nominato ai sensi dell’art. 76 c.p.p. e che quest’ultimo non possa a sua volta costituirsi a mezzo di procuratore a meno che l’originaria procura non preveda una simile facoltà, nel caso la costituzione avvenga a mezzo del procuratore speciale che sia anche il difensore della parte civile, non è però necessario che egli proceda personalmente alla presentazione della dichiarazione attraverso cui la stessa viene effettuata, potendo provvedere a tale adempimento anche a mezzo del proprio sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’art. 102 c.p.p., il quale non si costituisce in sua vece, ma si limita per l’appunto al deposito dell’atto di costituzione>> (Cass. pen., sez. V, sent. n. 18508 del 16/02/2017).
Un terzo orientamento, intermedio, recupera l’assunto secondo cui il sostituto processuale del procuratore speciale-difensore nominato non ha il potere di costituirsi parte civile, in quanto la legitimatio ad causam, ovvero l’attribuzione al difensore del potere di costituzione, è istituto diverso rispetto alla rappresentanza processuale, potere che viene conferito attraverso il rilascio del mandato alle liti e soltanto per esso l’art. 102 c.p.p. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti ed assuma i doveri del difensore sostituito.
Tuttavia, <<la previsione, contenuta nella procura speciale rilasciata al difensore, con cui si conferisca espressamente allo stesso la facoltà di nominare sostituti processuali e di presentare personalmente a mezzo degli stessi l’atto di costituzione di parte civile, rappresenta una esplicita manifestazione di volontà da parte della persona offesa di consentire l’esercizio dei diritti a lei facenti capo in giudizio anche a sostituti processuali del difensore nominato (Cass. pen., sez. V, sent. n. 18258 del 07/01/2016).
In pratica il difensore-sostituto viene espressamente designato dal procuratore speciale-difensore nominato a svolgere la sua medesima attività, ivi compresa, di conseguenza, la costituzione di parte civile, non già come mero sostituto processuale ex art. 102 c.p.p., sfornito, quindi, di poteri speciali, ma derivando la propria legittimazione da <<uno specifico conferimento di incarico in tutto analogo a quello affidato al difensore originario che, per effetto della procura speciale rilasciatagli, è nelle condizioni di nominare altro soggetto in sua vece dotato dei medesimi poteri ed investito dei medesimi compiti>> (Cass. pen., sez. III, sent. n. 50329 del 29/10/2015) e ciò in perfetta aderenza non solo con le norme civilistiche in materia di procura speciale, ma anche con i principi della logica sostanziale che, a voler ritenere il contrario, pretendere l’ulteriore conferimento, da parte della persona offesa, di una ulteriore procura speciale al sostituto al fine della costituzione di parte civile, in altro non si risolverebbe se non in un mero <<esercizio di puro formalismo>> (Cass. pen., sez. V, sent. n. 11954 del 08/02/2005).
In definitiva, il difensore- sostituto è legittimato alla costituzione di parte civile in quanto <<il potere in base al quale il procuratore speciale attribuisce la facoltà di costituzione di parte civile ad un delegato è conferito direttamente dal rappresentato-persona offesa>> (Cass. pen., sez. V, sent. n. 30793 del 27/05/2014).
Detto questo, le SS.UU., si discostano da quell’ermeneutica estensiva che rinviene la legittimazione del difensore-sostituto a costituirsi parte civile direttamente dall’art. 102 c.p.p., tenendo ferma la netta distinzione tra legitimatio ad causam e legitimatio ad processum e ribandendo che, nonostante gli artt. 76 e 100 c.p.p. richiamino entrambi la procura speciale, è indubbio che la procura speciale rilasciata al difensore della parte civile ex art. 100 c.p.p. è esclusivamente finalizzata al conferimento dei poteri di rappresentanza in giudizio e non anche al conferimento del potere di spendita del diritto sostanziale di chiedere restituzioni e risarcimento e che può essere trasferito dal danneggiato al terzo solo in forza di quella distinta procura speciale ex art. 122 c.p.p. che deve ritenersi essere quella richiamata dall’art. 76 c.p.p. ed è questa la ragione per cui, essendo l’art. 102 c.p.p. collegato esclusivamente all’istituto della rappresentanza tecnica e, quindi, al ruolo del difensore di far stare in giudizio la parte rappresentata, la nomina del sostituto rientra entro questi precisi limiti e non estende la propria efficacia fino a ricomprendervi la legittimazione all’esercizio dell’azione civile, legittimazione che il difensore può trarre solo dalla procura speciale ex artt. 76 e 122 c.p.p.
Quindi è escluso che il difensore nominato abbia il potere, ex art. 102 c.p.p., di investire il difensore-sostituto del potere di costituirsi parte civile.
Parimenti è da escludere quella interpretazione che muove dall’assunto per cui ciò che il sostituto farebbe non sarebbe costituirsi parte civile, bensì si limiterebbe ad una mera attività esecutiva, ovvero la presentazione in udienza della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto dallo stesso tenore dell’art. 78 c.p.p. si evince che detta attività non costituisce affatto un mero adempimento esecutivo, bensì una modalità estrinseca di perfezionamento della costituzione di parte civile alternativa al deposito in cancelleria.
Di conseguenza, l’interpretazione condivisa dalle SS.UU. è quella che mantiene ferma la distinzione tra legitimatio ad causam e legitimatio ad processum e ammette che il sostituto del difensore possa costituirsi parte civile <<solo laddove una tale facoltà gli derivi dalla volontà espressa dal danneggiato all’atto del conferimento dei poteri di esercizio del diritto sostanziale ad agire>>, il che significa che, fermo restando che la legitimatio ad processum non consente al difensore nominato di farsi sostituire, in virtù della sola nomina quindi, da un altro difensore per la costituzione di parte civile, ciò non toglie che sia il danneggiato stesso, con la stessa procura speciale rilasciata ai fini della costituzione di parte civile, ad attribuire al difensore la facoltà di farsi sostituire da un altro difensore, potendo ritenere che l’attribuzione di tale facoltà sia finalizzata alla costituzione di parte civile anche ad opera del difensore-sostituto, stante l’ambito formale nel quale essa è conferita, per cui il potere di costituirsi parte civile viene conferito ad altro soggetto, ma non per volontà del difensore nominato, bensì per espressa volontà del danneggiato.
È, pertanto, solo questa la formalità che va necessariamente eseguita per delegare al sostituto il diritto sostanziale e consentirgli la costituzione di parte civile, non essendo, al contrario, legittima in tal senso la eventuale espressa previsione, all’interno dell’atto di nomina, della facoltà del difensore di nominare sostituti.
Di conseguenza, la Cass. SS.UU., con sent. n. 12213 del 16/03/2018, ha affermato il seguente principio di diritto: <<il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione>>.
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Tiziana Gammino
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