Costituzione di parte civile nel processo penale – Cass. pen., SS.UU., 16 marzo 2018, n. 12213
L’art. 74 cod. proc. pen. prevede che l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere <<esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali>>.
Può essere esercitata anche a mezzo di procuratore speciale mediante la costituzione di parte civile.
La procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui conferita e dei fatti ai quali si riferisce.
Un primo indirizzo, nel sottolineare che l’attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (vale a dire la legitimatio ad causam, ovvero il diritto sotanziare ad ottenere giudizialmente il risarcimento) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (ovvero la rappresentanza processuale), perviene ad escludere, in via generale (e senza prendere posizione specifica sulla operatività di una previsione in procura speciale della relativa facoltà) che la legitimatio ad processum conferisca al difensore la facoltà di farsi sostituire per la costituzione di parte civile in udienza, da altro difensore. Un secondo indirizzo afferma la possibilità per il difensore di nominare un sostituto ai fini del deposito dell’atto di costituzione senza delimitazioni di sorta tratte dalla natura della procura ad litem.
Ciò posto Cassazione a sezioni Unite ha affermato che la disciplina relativa all’esercizio dell’azione civile nel processo penale, nel consentire al danneggiato di costituirsi anche per il tramite di procuratore speciale, appare tenere rigorosamente distinti il profilo della legitimatio ad causam, vale a dire quello attinente all’esercizio del diritto stanziale, e il profilo della legitimatio ad processum, pertinente invece alla rappresentanza tecnico-defensionale. La procura speciale è finalizzata esclusivamente al conferimento dei poteri di rappresentanza in giudizio senza che la stessa possa allo stesso tempo conferire il potere di spendita del diritto sostanziale a reclamare le restituzioni e il risarcimento del danno generati dal reato, potere che può essere trasferito da un danneggiato al terzo solo in virtù della distinta procura speciale di cui all’art. 122 c.p.p. come richiamata dall’art. 76 c.p.p..
Fermo il concetto che la legitimatio ad processum non conferisce al difensore la facoltà di farsi sostituire, per la costituzione di parte civile in udienza, da altro difensore, nulla toglie, al contempo, che lo stesso danneggiato, con la procura speciale rilasciata ai fini della costituzione, attribuisca al difensore la facoltà di farsi sostituire da altro difensore, dovendosi intendere tale facoltà finalizzata appunto all’esercizio del potere di costituzione. Il sostituto in realtà riceve i suoi poteri direttamente dalla volontà del danneggiato.
Sino a che la costituzione di parte civile non si perfezionerà (e la stessa si perfeziona solo con la presentazione dell’atto in udienza, salvo che lo stesso non sia stato precedentemente depositato in cancelleria), un potere di sostituzione conferito con il solo mandato difensivo non potrebbe efficacemente operare, posto che la procura defensionale rilasciante la facoltà di stare in giudizio per conto del danneggiato presuppone una parte civile già costituita (stando in giudizio la parte civile col ministero di un difensore solo successivamente alla presentazione dell’atto di costituzione o al deposito in precedenza effettuato in cancelleria)
Affinché il potere di sostituzione sia legittimo è necessario che il danneggiato preveda tale possibilità in capo al difensore-procuratore speciale all’interno della procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p.. Solo cosi al sostituto può essere delegato il diritto sostanziale di cui il mandante è titolare. La presenza in udienza della persona offesa (danneggiata) è esercizio personale della facoltà di costituirsi parte civile. In questo caso l’assenza di legittimazione all’esercizio dell’azione civile da parte del difenosre, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, sarebbe sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente.
In conclusione vige il presente principio di diritto: <<Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione>>.
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