Covid-19 e gestione dell’affidamento della prole nelle separazioni e divorzi
Venerdì 13 marzo ore: 19.00
L’emergenza del COVID-19, meglio noto come coronavirus, ha da qualche settimana modificato, temporalmente, le abitudini di vita dei cittadini italiani, incidendo tale fenomeno ed i recenti decreti -legge, sulla gestione dell’affido dei figli minori da parte di coppie separate e divorziate.
La situazione è stata resa ulteriormente complicata dal DPCM del 9 marzo 2020, che ha esteso all’intero territorio nazionale, le disposizioni già previste per numerose province del nord Italia dal DPCM 8 marzo 2020, al cui art. 1 si impone di <<evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza >>.
Con riferimento espresso al cd. diritto di visita del genitore non collocatario della prole e in relazione alla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, è stato posto il seguente quesito: se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli dai rispettivi ex coniugi possono considerarsi necessari o meno e dunque leciti o no
In data 10 marzo 2020, il Governo sul proprio sito istituzionale (governo.it) ha chiarito che << gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio >>.
Da ciò consegue (in maniera anche logica), che i decreti ministeriali dell’8/9 marzo 2020 non hanno sospeso i provvedimenti che regolano i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.
Ovviamente non mancano le strumentalizzazioni della situazione emergenziale al fine di fare qualche dispetto all’ex coniuge, togliendogli/le la possibilità di vedere e tenere i propri figli.
Sul punto, i decreti citati nulla prevedono, ma nel caso in cui uno dei due coniugi non dovesse rispettare le determinazioni fatte dal giudice in sede di separazione o divorzio, ad esempio impedendo all’ex partner di vedere i figli, realizzerebbe i reati ex artt. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) punibile con l’arresto sino a 3 mesi, sia quello di cui all’ art. 388 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) punibile con la reclusione fino a 3 anni.
Altra questione attiene ai genitori con residenze differenti, per i quali valgono le stesse considerazioni fatte sulla scorta delle linee guida adottate dal Governo in data 10 marzo, ovviamente si specifica, che è necessario tenere con sé l’autocertificazione richiesta ed indicare la ragione di necessità dello spostamento.
Ma cosa succede se due genitori vivono in domicili diversi, pur non essendo fra loro intervenuta separazione e divorzio? Come gestire la prole in presenza di una separazione di fatto?
Questa ipotesi non è contemplata dal sito web istituzionale, che così non aiuta (non essendoci tra le F.A.Q.), tanto più a fronte dell’avviso “pagina in aggiornamento in seguito all’entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020”.
Allora sulla base di un ragionamento logico-argomentativo, non essendovi precedenti, si potrebbe rispondere affermativamente sulla possibilità di rendere sempre effettivo il diritto di visita, previo accordo tra gli ex conviventi, anche solo per equità di trattamento rispetto alle altre ipotesi specificamente previste nel decreto che, comunque, demanda alle Autorità competenti, l’effettuazione dei controlli sulle autodichiarazioni. Così – almeno allo stato – nel caso di genitori separati, lo stop agli spostamenti non si traduce in un blocco della normale alternanza nella frequentazione dei figli minori da parte del genitore non convivente. La possibilità è ventilata soprattutto da molte madri conviventi con i figli minori che in questi giorni vorrebbero evitare di farli spostare a casa dei padri per i fine settimana o gli altri periodi concordati. Ma si tratta di una richiesta che non trova alcuna giustificazione nelle norme finora dettate per contrastare la diffusione del Coronavirus.
Anzi, in questo periodo sarebbe bene che i genitori collaborassero di più, proprio per tutelare al meglio la prole ed attuare la ratio sottesa agli istituti del diritto di famiglia, organizzando gli spostamenti non in maniera frequente, ma alternandosi nell’affidamento in un intervallo temporale adeguato (ad esempio ogni 2 o 3 giorni).
Nelle ultime ore, è intervenuta anche l’ulteriore ordinanza delle Regione Campania n. 15 del 13.03.2020, che restringe ancor di più la libertà di spostamento degli individui, anzi la limita totalmente, infatti all’art 1 è previsto l’obbligo fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio regionale, a tutti i cittadini, di restare nelle proprie abitazioni. Sono consentite esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
All’art.2 sono considerate situazioni di necessità quelle “correlate ad esigenze primarie della persona, per il tempo strettamente indispensabile”. Così, sempre su base interpretativa, il diritto di visita dovrebbe continuare ad essere garantito rientrando nelle situazioni di necessità correlate alle esigenze primarie dei figli minorenni, al fine di garantire e rendere effettivo il principio giurisprudenziale della cooperazione educativa tra genitori.
Si raccomanda, pertanto, l’organizzazione ottimale delle permanenze e delle alternanze dei figli presso i genitori, con cadenza non giornaliera ma, ove possibile, con un intervallo temporale di 2-3 giorni, al fine della tutela dei minori e della salute pubblica.
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