Covid-19 e stagione assembleare: una guida esplicativa

Covid-19 e stagione assembleare: una guida esplicativa

Sommario: Premessa – 1. I nuovi termini per la convocazione dell’assemblea e la presentazione del bilancio – 2. Le novità per le società con azioni quotate – 2.1. Le deroghe per le banche popolari e di credito cooperativo

Premessa

Con la stagione assembleare ormai alle porte, un nuovo black swan si è inserito a complicare quello che già appare come uno dei momenti più cruciali della vita di una società e di tutti i suoi stakeholders, l’assemblea.

Con il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ancor più che con gli altri provvedimenti emergenziali susseguitisi nel giro di poche settimane a partire dal 23 febbraio, il governo ha messo in cantiere l’idea di dare una risposta utile a contenere gli effetti sociali e sanitari dell’espansione dell’epidemia.

In ambito societario ed in particolare, in tema di svolgimento della stagione assembleare, le utili disposizioni da analizzare all’interno del nuovo Decreto-legge sono tutte contenute all’art. 106.

Fin da principio appare evidente come l’intento dell’esecutivo sia stato quello di contemperare due esigenze sicuramente fra loro in contrasto: il regolare svolgimento delle assemblee e il superiore principio di tutela della salute pubblica. A fianco di un necessario momento di confronto qual è l’assemblea, vista come asse portante dell’intera vita societaria, il governo difatti non ha potuto certamente ignorare il pericolo ingenerato in termini di rischio di contagio dai potenziali assembramenti che lo svolgimento di un’assemblea inevitabilmente comporta. Le misure previste risultano ancora più necessarie se inquadrate nell’ottica delle assemblee di grandi società quotate, che non a caso sono collocate al cuore della norma.

Lo schema dell’articolo prevede al fianco di disposizioni applicabili alla totalità delle società di capitali, misure appositamente pensate per quelle compagini societarie le cui assemblee, vuoi per numero, vuoi per attenzione mediatica sono destinatarie delle attenzioni del grande pubblico.

Data la contingenza del provvedimento è lo stesso redattore a precisarne al comma settimo la temporaneità, chiarendo che tutte le disposizioni previste nell’articolo trovano applicazione soltanto per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque entro la data in cui sarà ancora vigente lo stato di emergenza connesso alla diffusione dell’epidemia di Covid-19.

1. I nuovi termini per la convocazione dell’assemblea e la presentazione del bilancio

Partendo dalle misure che interessano la totalità delle società, il comma primo dell’art. 106 derogando a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 2364 del codice civile introduce la possibilità di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anziché nel termine di 120 giorni dalla chiusura del medesimo. Di conseguenza, il termine di cui all’art. 2478-bis del codice civile è elevato a 180 giorni.

La presenza di termini più lunghi per la convocazione e per la presentazione del bilancio non rappresenta un divieto assoluto allo svolgimento delle assemblee. L’intento della norma non è infatti quello di scoraggiare la tenuta dei tradizionali appuntamenti sociali, quanto piuttosto quello di fornire attraverso la possibilità di rinviare i medesimi (entro comunque termini ritenuti accettabili e non lesivi degli interessi dei soci) la soluzione a tutte quelle società che non riuscissero a tenere l’adunanza con metodi alternativi. Si consideri che è lo stesso art. 2364 c. c. a prevedere in particolari circostanze la possibilità di svolgere l’assemblea entro il medesimo termine temporale indicato dall’articolo 106, ossia 180 giorni. Sotto questo profilo, dunque, la deroga non appare particolarmente rivoluzionaria.

L’obiettivo del legislatore di incentivare lo svolgimento dell’adunanza per il tramite di strumenti nuovi, come quelli messi a disposizione dalle moderne tecnologie, è infatti confermato dal comma secondo del medesimo articolo 106, che anche in deroga alla disciplina statutaria (ma sempre nel rispetto del diritto di partecipazione, intervento e voto del socio all’assemblea) introduce la possibilità per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire e votare in assemblea per via elettronica, per corrispondenza e nel caso di società a responsabilità limitata anche mediante voto espresso attraverso consultazione scritta o comunque con consenso prestato per iscritto (Art. 106 comma terzo). Il favor del provvedimento verso lo svolgimento delle assemblee mediante strumenti alternativi, primi fra tutti quelli che la tecnologia oggigiorno mette a disposizione (manifestatosi anche nella non necessarietà della presenza congiunta nel medesimo luogo “fisico” del presidente, del segretario e del notaio), ha radici che vanno ben oltre la contingenza dell’emergenza epidemica, sino ad assestarsi su una volontà ormai condivisa anche a livello comunitario. Non è un caso infatti che l’art. 8 della Direttiva 2007/36/CE (Shareholders Rights Directive) richieda agli stati membri di autorizzare le società ad offrire la possibilità di partecipare alle assemblee in modalità multimediale attraverso devices elettronici e senza la necessità di nominare un rappresentante che sia fisicamente presente all’adunanza.

2. Le novità per le società con azioni quotate

Ferma restando anche per le società con azioni quotate la possibilità di convocare l’assemblea nel nuovo termine dei 180 giorni previsto dal decreto, nonché quella di svolgere le medesime mediante l’ausilio delle più moderne tecnologie ed a distanza, l’art. 106 prevede altresì delle specifiche disposizioni applicabili soltanto alle società quotate, cui sono equiparate anche le società con azioni ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale e quelle con titoli diffusi fra il pubblico in misura rilevante.

Le novità principali riguardano le modalità di partecipazione ed il voto in assemblea.

È il comma quarto dell’art. 106 a stabilire, anche in deroga allo statuto sociale, la possibilità per le società di designare per ciascuna assemblea un rappresentante ex art. 135-undecies TUF al quale i soci possano conferire una delega contenente istruzioni di voto in relazione a tutte o ad alcune delle proposte all’ordine del giorno.

In virtù della massiccia presenza richiamata dalle società con azioni quotate, l’avviso di convocazione può anche contenere la previsione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente attraverso il rappresentante nominato ex art. 135-undecies TUF. Allo stesso rappresentante possono essere conferite nel rispetto dell’art. 135-novies del TUF deleghe e sub-deleghe, anche oltre i limiti espressi dall’art. 135-undecies comma quarto.

2.1. Le deroghe per le banche popolari e di credito cooperativo

Con la medesima ratio adoperata per le società quotate, ma con le specificità imposte dalla loro particolare struttura, simili deroghe si applicano anche alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo, alle società cooperative ed alle mutue assicuratrici.

Così, per quanto concerne le banche popolari, si assiste al temporaneo accantonamento delle previsioni contenute nel dispositivo dell’art. 150-bis TUB, autorizzando quindi i soci a conferire ad uno di essi anche più delle venti deleghe usualmente consentite. Negli stessi termini, per le banche di credito cooperativo viene meno momentaneamente il divieto per ciascun socio di rappresentare più di dieci soci, mentre ancora più forte appare la disposizione avente come soggetto le società cooperative, dove la deroga concerne l’intero art. 135-duodecies TUF e quindi il divieto assoluto di ricorrere alle deleghe.

Tutte le suddette eccezioni sono da intendersi non solo nei confronti delle disposizioni normative brevemente richiamate, ma anche verso tutti gli articoli statutari in contrasto con la disciplina dettata dall’art. 106 ed applicabile sino alla fine dell’emergenza Covid-19.


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