Covid 19: il diritto di visita al Nord, al Sud e il “buon senso genitoriale”
Abito al nord. Ed io al sud.
Il virus Covid 19 è entrato a far parte del nostro lavoro, delle nostre famiglie e senza alcun dubbio ha toccato profondamente anche la professione dell’avvocato. Chi si occupa di diritto di famiglia, in questo momento, sta incontrando moltissime difficoltà perché dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia si sono susseguiti risposte e interpretazioni ai decreti emergenziali diversi in ogni tribunale. Per far comprendere la totale confusione che si è avuta in seguito ai vari decreti emergenziali che si sono susseguiti nel mese di Marzo 2020 basta vedere quello che è accaduto nei fori italiani. In alcuni Tribunali si sono tenute regolarmente le udienze di separazione e divorzi, in altri i presidenti dei Tribunali non hanno fatto svolgere le udienze e hanno adottato i provvedimenti provvisori così come redatti negli atti depositati dalle parti ed infine tribunali dove le udienze non si sono svolte e rinviate. Tutto questo balletto di udienze ha determinato molta preoccupazione ed incertezza sia negli avvocati che nelle parti interessate. All’emergenza si è unita altra emergenza: la gestione dei figli nelle coppie separate o in procinto di separarsi ed emergenza sanitaria. Facciamo allora un po’ di chiarezza. Dopo i DPCM di inizio di Marzo 2020 appariva pacifico che il diritto di visita potesse continuare ad esercitarsi sia pure con le dovute cautele. Purtroppo a seguito delle restrizioni imposte dal DPCM 22.03.2020 molto è cambiato. Infatti a seguito della lettura dell’art. 1 co 1 lett.b. che stabilisce ”il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute…” sembrava che lo spostamento del minore da un Comune ad un altro potesse subire limitazioni.
Sono quindi sorte molte domande e anche preoccupazioni sia da parte degli avvocati del diritto di famiglia che da parte dei genitori separati con figli minori. Senza ovviamente dimenticare anche il diritto di visita dei nonni.
Per prima cosa è utile andare ad analizzare il primo provvedimento adottato il giorno 11 marzo 2020 dal Tribunale di Milano in tema di affido e collocamento dei minori in emergenza sanitaria.
Le pronunce sono orientate a considerare l’art. 1 co.1 lett. a non in contrasto con l’attuazione delle disposizioni preesistente relative ai figli, infatti “sono consentiti gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio cosicché nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio urgenti”. Ritornando alla giurisprudenza evidenziamo come il Tribunale di Milano con un provvedimento reso in via d’urgenza l’11 marzo 2020 rigettava l’istanza di un genitore volta ad ottenere la limitazione del diritto di visita da parte dell’altro coniuge in ragione della situazione emergenziale sanitaria derivante dalla pandemia di Covid-19 e del rischio contagio. La nona sezione civile del Tribunale di Milano precisa che sono da considerarsi vincolanti gli accordi presi dai genitori sul “mantenimento delle attuali condizioni di affido e collocamento dei minori, con indicazione di un calendario di frequentazioni degli stessi col genitore non collocatario”. La madre, in data 11 marzo 2020 aveva presentato istanza urgente chiedendo che il Tribunale ordinasse che i minori, che si trovavano presso l’abitazione del padre fuori Milano, rientrassero immediatamente presso la casa materna. Il Tribunale di Milano pronunciandosi inaudita altera parte disponeva di attenersi alle prescrizioni di cui al verbale di separazione consensuale, ritenendo vincolante, ai fini del collocamento e frequentazioni con il padre, il predetto accordo, motivando che i decreti ministeriali dell’8 e del 9 Marzo non vietano l’esercizio di tale diritto. Il Tribunale di Milano, pertanto rilevava come il DPCM non precludesse il rientro presso la residenza o domicilio e che il Governo nelle proprie FAQ aveva chiarito che gli spostamenti per permettere a ciascun genitore di attuare il diritto di visita e frequentazione del figlio, erano permessi, rigettava l’istanza imponendo il rispetto dell’accordo già raggiunto. Da questa pronuncia possiamo rilevare l’orientamento del Tribunale di Milano che ha ritenuto che il diritto di visita dei genitori separati rientri nei comprovati motivi di assoluta urgenza, legittimando così lo spostamento da un Comune all’altro. A dare ulteriore man forte alla pronuncia del Tribunale di Milano è intervenuto anche il Governo chiarendo che la legittimità degli spostamenti per permettere ai figli di genitori separati di rimanere con entrambi i genitori in base ai provvedimenti giudiziali. In questo modo si è permesso di continuare ad applicare il principio della bigenitorialità. In questo senso si è poi pronunciato il Tribunale di Busto Arstizio il quale, il 3 Aprile 2020, ha ribadito che il diritto di visita non può subire limitazioni in quanto rientrante nelle situazioni di necessità che legittimano lo spostamento sul territorio del genitore. Quindi gli spostamenti sono consentiti.
Riassumendo, possiamo affermare che sia nel decreto dell’11 Marzo 2020 che nel DPCM del 22 marzo 2020 si chiarisce un punto davvero molto controverso: il diritto di visita del genitore non collocatario rimane anche in una situazione di emergenza sanitaria e l’ex coniuge, quindi, potrà riaccompagnare a casa dell’altro coniuge i figli anche se vive in un Comune diverso tenendo sempre presente le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
Di diverso avviso è invece l’ordinanza provvisoria ed urgente, pronunciata, inaudita altera parte, dalla I^ sezione civile del Tribunale di Bari e depositata il 26 marzo 2020, dove veniva accolta l’istanza di sospensione avanzata dalla madre degli incontri tra i figli e il genitore non collocatario, il padre, fino a quando non sarà cessata l’emergenza epidemiologica in atto. (riferimenti normativi, art.32 cost., legge 08/02/2006 n.54, Dpcm 22 marzo 2020, dpcm 8 marzo 2020). Resta fermo che il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento informatico della videochiamata, Skype, tenendo conto dei periodi di tempo uguali a quelli fissati nel calendario delle visite. Quindi, il Tribunale di Bari ha adottato una diversa interpretazione rispetto al Tribunale di Milano. Una interpretazione più rigorosa e severa coinvolgendo tutti i soggetti, anche i minori chiamati al comune sacrificio. Il Giudice pugliese ha ritenuto che “il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’articolo 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute sancito dall’articolo 32 Cost.”. Vediamo come emerga in tutta la sua attualità la necessità di contemperare il diritto alla salute costituzionalmente garantito dall’articolo 32, con il principio di genitorialità congiunta di cui all’articolo 155 del Codice Civile sostituito dall’articolo 1 della Legge 8 Febbraio 2006 n. 54, conformemente al quale anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.
Quindi due pronunce in netto contrasto. Chi ha ragione?
Bisogna tenere in forte considerazione il criterio del “buon senso genitoriale”; così ho voluto definire quell’atteggiamento che può in qualche modo contribuire a quella tenuta familiare che deve esserci in un momento così delicato. Quando parliamo di “buon senso genitoriale” o il “buon senso del genitore” è bene tener presente che ogni genitore deve adottare tutte le prescrizioni e cautele sanitarie in relazione al superiore interesse del minore. Si pensi, ai genitori esposti al rischio di contagio per ragioni sanitarie perché conviventi a loro volta con genitori anziani o parenti anziani. E’ qui, in tali casi che prima ancora di ricorrere alle norme di diritto deve scendere in campo il senso di responsabilità, prudenza ed accortezza, tali da indurre il genitore più “esposto” a giustificare la sospensione dei rapporti tra un genitore e figli. Al “buon senso genitoriale” si aggiunge anche la considerazione che viviamo in un‘epoca altamente tecnologica dove il 71 % degli italiani dispone di uno smarthphone, il 20% dispone di un cellulare e solo l’8% afferma di non avere uno smarthphone, ci aiutano, temporaneamente, a compensare le visite tra genitori e figli.
Al momento non esiste una norma chiarificatrice tale da disciplinare in maniera univoca la prevalenza o meno della genitorialità congiunta rispetto alla salute pubblica. E’ vero che ad oggi non abbiamo soluzioni univoche ma c’è il buon senso che può aiutare a dare una continuità affettiva con i figli.
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Avv. Maria Teresa Federico
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