Covid-19: le “nuove” figure di riferimento per i lavoratori
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro condiviso tra Governo e parti sociali (Allegato 12 – DPCM 17 maggio 2020).
La tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, garantita dalla Costituzione (artt. 2,32,35 e 41) come principio assoluto, è disciplinata in maniera organica dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) che trova applicazione per tutti i settori di attività, pubblici o privati, e per tutte le tipologie di rischio.
Il Testo Unico sopra richiamato è finalizzato non già alla semplice riduzione dei rischi di “malattia” ed “infermità” bensì alla realizzazione di un contesto organizzativo che tuteli – realmente- la salute dei dipendenti sotto il duplice profilo del benessere psico-fisico.
Tutti i soggetti che operano e cooperano nel luogo di lavoro sono coinvolti nell’organizzazione aziendale finalizzata all’individuazione (prima) ed attuazione (poi) delle misure di sicurezza idonee a salvaguardare la salute dei lavoratori.
Principale destinatario dell’obbligo sancito dall’art. 2087 c.c. e rubricato “tutela della condizioni di lavoro” è il datore di lavoro che esercita poteri decisionali e di spesa in tale ambito. Tuttavia, la responsabilità è posta anche in capo a tutti i soggetti che operano in azienda nei limiti dei compiti ad essi affidati tramite legge e/o delega rilasciata, quest’ultima, dal datore di lavoro.
Premesso brevemente quanto sopra, deve essere tenuto in debita considerazione che “l’organigramma della sicurezza” vede coinvolte, sulla base di un criterio collaborativo, diverse figure che occupano una specifica posizione di garanzia comportante l’adempimento di molteplici obblighi, quali: Datore di lavoro; Dirigente; Preposto; Lavoratore; Medico Competente; Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ; Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione; Addetti alle Emergenze.
Senza soffermarsi sugli obblighi e le relative responsabilità previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in capo ai soggetti interni all’azienda come sopra elencati, il Protocollo affida al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e al Medico Competente (MC) il necessario coordinamento per la gestione della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Originariamente, era prevista la semplice costituzione di un Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo con la diretta partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Nella versione definitiva il Protocollo presenta, all’art.13, un arricchimento con il quale viene statuito che: “Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19″.
Quanto sopra costituisce un’importante rafforzamento (potenzialmente) in grado di dare voce alle diverse esigenze organizzative di tutte le realtà aziendali. Infatti, il coinvolgimento di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RSLT) potrebbe rispondere alla necessità di un’Azienda di sopperire all’assenza di una figura interna in grado di ricoprire tale ruolo. Le ragioni possono essere diverse: non solo la concreta impossibilità di formare, adeguatamente, una risorsa interna in tempi brevi sottraendola – per di più – alle esigenze di produzione ma, semplicemente, prediligere l’affidamento dell’incarico ad un professionista con specifica formazione e tipiche competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in grado di gestire, con immediatezza, la situazione emergenziale conseguenza del Covid-19.
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Giulia Atili
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