Covid Campania, TAR Napoli: la didattica a distanza è “utile ed efficiente”
T.A.R. Napoli, sez. V, dec., 9 novembre 2020, n. 2025 – Pres. Abbruzzese
Alcuni genitori hanno impugnato l’Ordinanza n. 86 del 20 ottobre 2020 nonché l’Ordinanza n. 89 del 5 novembre 2020 del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella parte in cui dispone, al punto 1.1., <<…la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria…>> e, al punto 1.2., <<…la sospensione […] dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia…>> fino al 14 novembre 2020.
I ricorrenti hanno fondato la propria richiesta, tra l’altro, richiamando il DPCM 4 novembre 2020, che, pur disponendo misure variamente restrittive, modulate per fasce di gravità riferite ai diversi territori regionali, ha comunque fatta salva la didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, finanche per le Regioni attualmente classificate in zona “rossa”, tra le quali non è, allo stato, compresa la regione Campania.
Il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione d’urgenza delle Ordinanze adottate dal Governatore <<…Ritenuto, preliminarmente, che l’intervenuta emanazione del DPCM 4 novembre 2020 non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto DPCM), o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente, in generale previsto dall’art. 32 della L. 833/1978, e, comunque, dall’art. 3 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 e successive modificazioni, richiamati anche nell’ordinanza impugnata…>>.
Il T.A.R. ha, poi, evidenziato che: <<…le Ordinanze, e in particolare l’Ordinanza n. 89/2020, successiva al DPCM 4 novembre 2020, trovano fondamento nella aggiornata istruttoria circa l’andamento del contagio su scala regionale e sono, non irragionevolmente, motivate sul rilievo della persistente emergenza sanitaria, sul verificato “effetto moltiplicatore dei contagi connessi a positività nelle fasce in età scolare” e sul prevedibile “impatto sul SSR”, tenuto conto della peculiare densità abitativa del territorio regionale e del deficit di personale sanitario in servizio attivo e, quanto alla idoneità della misura adottata, del riscontrato aumento dei casi di positività al COVID-19 in ambito scolastico, nonché della esigenza di consolidare i risultati di contenimento della pandemia finora conseguiti, stante la verificata efficacia della detta misura a tali fini…>>.
Secondo il Tribunale, del resto, <<…la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, purché le attività scolastiche siano effettivamente assicurate con metodiche alternative rispetto alla didattica in presenza, e tenuto conto della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori…>>.
In conclusione, il T.A.R. ha affermato che la misura adottata si è dimostrata, finora, <<utile ed efficiente>> per garantire il diritto alla salute di tutti e di ciascuno.
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