Covid, Tar Lazio: sussiste l’obbligo di indossare la mascherina in ambito scolastico per i minori tra i 6 e gli 11 anni

Covid, Tar Lazio: sussiste l’obbligo di indossare la mascherina in ambito scolastico per i minori tra i 6 e gli 11 anni

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 13 febbraio 2021 ord. n. 873/2021

-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS- c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, MIUR, Provincia Autonoma di Bolzano (non costituita in giudizio) e dell’Istituto Pluricomprensivo Bolzano-Europa 1 (non costituito in giudizio).

Il Tar Lazio è tornato a pronunciarsi in merito ad un tema particolarmente sensibile, quale quello relativo all’obbligatorietà dell’utilizzo prolungato e indiscriminato del dispositivo di protezione individuale in classe durante l’orario scolastico.

In particolare, l’oggetto della pronuncia in rassegna concerne il ricorso promosso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, MIUR, Provincia Autonoma di Bolzano e dell’Istituto Pluricomprensivo Bolzano-Europa 1, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del DPCM del 3 dicembre 2020, e, quanto ai motivi aggiunti, del DPCM del 14 gennaio 2021, ove non prevedono circostanze di esenzione per i minori infradodicenni all’utilizzo delle mascherine durante l’orario scolastico, come invero previsto dalle indicazioni internazionali OMS e Unicef.

I ricorrenti sostenevano che la figlia minore, frequentante la scuola dell’obbligo, fosse costretta ad indossare la mascherina ininterrottamente a scuola e che tale dispositivo di protezione individuale (DPI) le fosse imposto anche durante le ore di educazione fisica.

Nello specifico, i ricorrenti nel ritenere i provvedimenti sopra richiamati connotati da abnormità e viziati da difetto di motivazione e di istruttoria, eccepivano l’assenza di una previa valutazione, volta a verificare l’effettiva necessità dell’utilizzo ininterrotto, durante l’orario scolastico, del DPI, che tenesse conto della situazione epidemiologica locale e regionale, anche in condizioni connotate da staticità, in cui il distanziamento tra i banchi fosse garantito, come consigliato dall’OMS e dall’Unicef, nonché dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Richiamavano, dunque, a sostegno delle proprie ragioni, studi scientifici che non escludono che da un utilizzo prolungato della mascherina possano derivare casi di ipossia.

Sotto tale profilo, allegavano certificazione medica comprovante che la figlia minore avesse manifestato problemi di difetto di ossigenazione a causa dell’uso prolungato del DPI.

Eccepivano, altresì, difetto di istruttoria e di motivazione quanto al bilanciamento di interessi costituzionalmente garantiti, quali quello alla salute pubblica, da una parte, e quello alla salute dei minori di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, dall’altra.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione sostenendo, di contro, la legittimità dei provvedimenti impugnati e la conformità ai principi di precauzione, proporzionalità e adeguatezza, in considerazione della situazione epidemiologica in corso e sottolineando la natura di ordinanze extra-ordinem di necessità e urgenza dei DPCM.

Quanto all’uso delle mascherine in ambito scolastico, l’Amministrazione resistente richiamava sul punto la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione del 29 dicembre 2020, depositata in atti, in virtù della quale poteva dirsi escluso che l’utilizzo del DPI durante l’orario scolastico potesse cagionare danni alla salute psico-fisica dei minori.

Le disposizioni censurate sarebbero, invero, a detta delle Amministrazioni resistenti, rispondenti alle indicazioni date dal CTS nel verbale n.104 del 31 agosto 2020, in cui vengono fornite raccomandazioni tecniche in ordine all’utilizzo della mascherina chirurgica nelle scuole.

Intervenivano ad adiuvandum altri genitori di minori infradodicenni e una ONLUS, avente quale scopo sociale la tutela e la promozione dei diritti dei minori, i quali, nell’aderire alle censure dedotte con i motivi aggiunti, sostenevano la irragionevolezza e assenza di proporzionalità dei provvedimenti gravati, alla luce di assenza di studi scientifici che dimostrassero e giustificassero l’assoluta necessità di siffatto obbligo generalizzato, anche in ipotesi di distanziamento.

Il Tar Lazio -Roma, con la pronuncia in commento, ha preliminarmente rilevato come nel sopracitato verbale del CTS, pur rimarcandosi l’importanza dell’utilizzo della mascherina, tuttavia non ne venisse imposto un uso indiscriminato in capo ai minori infradodicenni, potendo questa essere rimossa in condizioni di staticità, quale l’ipotesi di bambini seduti al banco, nel rispetto della distanza di almeno un metro e in assenza di situazioni che prevedano possibilità di aerosolizzazione (es. canto)

Sempre nel verbale n. 104, il CTS prevedeva una “modularità e scalabilità delle azioni di prevenzione”, inclusa quella dell’utilizzo delle mascherine, in considerazione tanto dell’andamento epidemiologico quanto dell’effettivo rispetto delle prescritte distanze.

Alla luce di ciò, il TAR ha rilevato come il gravato DPCM del 3 dicembre 2020 si sia discostato dalle indicazioni fornite dal CTS nel citato verbale, non fornendo, al riguardo, alcuna adeguata motivazione e che tale vizio si sia stato reiterato anche con i successivi DPCM.

A fronte delle suesposte considerazioni, con l’ordinanza in disamina, i giudici amministrativi investiti della questione, nel rilevare il difetto di motivazione e di istruttoria del gravato DPCM del 14.01.2021, hanno accolto la domanda cautelare dei ricorrenti, pur mantenendo ferma l’efficacia del provvedimento impugnato, fermo restando il legittimo esonero dall’uso del DPI per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Il Tar Lazio ha, dunque, operato un remand all’Amministrazione affinché provveda ad una rivalutazione di siffatto obbligo indiscriminato e generalizzato di utilizzo del DPI, prevedendo in tal caso la possibilità di rimuoverlo, in condizione di staticità e rispettando la distanza di un metro l’uno dall’altro.

L’Amministrazione dovrà, dunque, provvedervi in sede di riedizione del potere, in vista della scadenza del DPCM del 14 gennaio 2021, prevista per il 5 marzo, tenuto conto dell’andamento della contingenza epidemiologica.


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