Creazione dell’opera musicale e tutela civile del diritto d’autore

Creazione dell’opera musicale e tutela civile del diritto d’autore

L’art. 1 e il n. 2) dell’art. 2 della legge sul diritto d’autore[1] elencano tra le opere dell’ingegno di carattere creativo, le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale.

Le opere musicali vengono tutelate in quanto in esso sussista l’elemento di creatività e tale elemento costituisce lo scrimen tra il cd. plagio e l’opera d’ingegno di cui alla l.d.a. e che trova protezione altresì nella normativa europea sul tema[2].

La creatività deve coincidere con l’originalità e novità della stessa, ovvero – come confermato dalla giurisprudenza[3]- quando sia in essa rinvenibile un atto creativo “seppur minimo” in termini quantitativi. Da ciò ne deriva che la creatività non può essere esclusa solo perché l’opera consiste in idee semplici, né dev’essere una novità assoluta, ma va valutata con oggettività, quale risultato di individuale espressione e rappresentazione della realtà per il tramite di una delle categorie tutelate dalla l.d.a. agli artt. succitati.

Per quanto riguarda l’opera musicale (costituita da melodia, armonia e ritmo, nonché del testo ove presente) si esclude il plagio nel caso in cui sussista una melodia simile ad altre precedenti opere altrui nel caso in cui l’elemento stesso sia tanto semplice quanto comune – tanto che se la canzone ritenuta oggetto di imitazione non presenta a sua volta un’originalità necessaria per la tutela del diritto d’autore non sussiste alcun plagio.

Di contro, per quanto riguarda l’opera musicale, anche la copia di pochi versi del testo di un brano possono costituire plagio, quando sono questi che hanno reso famosa l’opera alla quale ci si è ispirati.

Nella musica moderna pertanto il giudizio de quo andrà vagliato con riguardo al testo ma soprattutto alla melodia – intesa come linea consequenziale di note – in quanto elemento principale e caratterizzante del brano, che viene percepita dalla memoria del pubblico ancor prima delle parole.

Ragionamento diverso va fatto per i brani di musica classica quando essa sia caduta in dominio pubblico, facendo tuttavia attenzione che da quel brano non ne discendano diritti connessi oggetto di tutela ancora in essere.

Chiaro è che ciò che viene tutelato – dalla l.d.a ma anche dalla disciplina della proprietà intellettuale contenuta nel codice civile agli artt. 2575 e ss., Capo I, titolo IX – è ovviamente la concretizzazione o esteriorizzazione dell’opera d’ingegno e non la semplice idea (interiore pensiero dell’ideatore).

La realizzazione dell’opera, infatti, è l’unico modo per acquisire i diritti morali[4]quanto i diritti di natura patrimoniali[5] connessi all’opera stessa tutelabili secondo legge.

Per completezza si chiarisce che l’autore dell’opera può decidere di curare direttamente i propri interessi oppure usufruire di servizi di intermediazione per l’esercizio dei diritti d’autore che in Italia è riservata esclusivamente alla S.I.A.E. ed a seguito del decreto legge n. 148/2017 dagli altri organismi di gestione collettiva per l’amministrazione, previsti dal d.lgs. n. 35/2017.

Tale decreto legge non ha intaccato il monopolio della S.I.A.E. (la cui tutela offerta si estende oltre i confini italiani) e quest’ultima ha conservato una posizione dominante sul relativo mercato nazionale (così come confermato all’art. 180 l.d.a.[6]) tanto da costringere altri organismi a stabilirsi presso altri Stati.

L’attività di intermediario della S.I.A.E. è esercitata per effettuare: “1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto” art. 180 l.d.a..

Oltre a quanto premesso si voglia ora evidenziare che l’art. 4 l.d.a. protegge altresì “le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”.

Elaborazione, ovviamente, coincide con una elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo, che la renda riconoscibilmente diversa dall’originale, differenziandosi per questa dalla “contraffazione” consistente della sostanziale riproduzione dell’opera con differenze di mero dettaglio che sono risultato del “mascheramento” tipico della contraffazione.

Su tali basi la distinzione tra contraffazione ed elaborazione creativa è rimessa al giudice in sede probatoria, così come va provata la sussistenza di un “plagio” nei termini di cui sopra dell’opera originale.

In punto di protezione in sede giudiziaria delle opere dell’ingegno la sezione I del capo III del titolo III della l.d.a. si occupa degli strumenti processuali di tutela delle opere (art. 156 e ss. l.d.a.), oltre a quanto dispone il codice di procedura civile.

L’art. 156 l.d.a. enuncia che “Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.”

Qualsiasi condotta, così come esemplificativamente delineate in premessa, che leda il diritto d’autore di tipo morale o i diritti patrimoniali può essere inibita in primis in via cautelare.

Per prassi si ritiene che ai fini dell’emanazione delle misure invocate a tutela del diritto patrimoniale, il richiesto periculum in mora sussisterebbe in re ipsa, in quanto manifesto è il rischio, in caso di mancato rilascio della misura, di un’incontrollata espansione del pregiudizio patrimoniale o dell’impossibilità di quantificare il pregiudizio stesso[7], ed è prevista la possibilità di chiedere il sequestro o l’instaurazione di un procedimento di istruzione preventiva.

Altresì, all’articolo 158 l.d.a, vien specificato che “chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno, che a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione” .

Nei giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale ai sensi dell’art. 168 l.d.a. sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme inerenti i diritti di utilizzazione economica, salva la applicazione delle disposizioni degli artt. 169 e 170 l.d.a. nei termini che seguono.

L’azione a difesa dell’esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell’opera, infatti, può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressione sull’opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell’opera stessa o con altri mezzi di pubblicità mentre l’azione a difesa dei diritti che si riferiscono all’integrità dell’opera può condurre alla rimozione o distruzione dell’esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell’opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forme primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

 

 


Note
1. Legge sul diritto d’autore, L. n. 633/1941. Art. 2 “In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell’architettura; 6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico“.
2. ex multis direttiva UE 2011/77, che ha “esteso la durata della tutela per le registrazioni musicali. Questo perchè gli artisti spesso iniziano la loro carriera in giovane età e il termine di 50 anni per le fissazioni delle esecuzioni, come le registrazioni, era insufficiente a proteggere le loro esecuzioni per tutta la durata della loro vita. Perciò essa estende i diritti degli artisti e dei produttori di fonogrammi sulle registrazioni musicali da 50 a 70 anni. La direttiva 2011/77/UE armonizza anche il modo di calcolare la durata di protezione per le canzoni e altre composizioni musicali con le parole, create da diversi autori. La durata di protezione scade 70 anni dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta (cioè l’autore dei testi o del compositore della musica)” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:I26032&from=EN
3. ex multis Corte app. Roma , 01.06.2009.
4. Diritti morali comprendenti il diritto di paternità, il diritto di rivelazione, il diritto di pubblicazione delle opere inedite, il diritto all’integrità dell’opera, il diritto di ritiro dell’opera. Tali diritti sono imprescrittibili.
5. Diritti patrimoniali quali il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera, il diritto di trascrizione dell’opera orale, il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, il diritto di comunicazione, il diritto di distribuzione, il diritto di elaborazione, traduzione e pubblicazione delle opere in raccolta ed il diritto di noleggio/prestito. Tali diritti si prescrivono in 70 anni dalla morte dell’autore.
6. L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Tale attività è esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. L’attività della Società si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata. La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all’autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento. Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell’opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell’interesse dell’autore o dei suo successori od aventi causa. I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla SIAE., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Cassa di previdenza dei soci della SIAE, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
7. Trib. Napoli, 17.12.2003

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