Crediti società estinta, non si possono considerare rinunciati anche se non evidenziati nel bilancio di liquidazione
I crediti commerciali di una società estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione. Questo è, in estrema sintesi, il nuovo principio di diritto affermato dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione e cristallizzato nell’Ordinanza n°28439/2020 depositata in Cancelleria lo scorso 14 dicembre 2020.
La vicenda. La Suprema Corte di Cassazione si è trovata di fronte al ricorso presentato da un venditore di automobili contro la pretesa creditoria degli ex titolari di una società commerciale, cancellata dal registro delle imprese nel 2009, che nel 2000 avevano acquistato un automezzo poi rivelatosi difettoso. Di conseguenza, gli odierni controricorrenti avevano convenuto in giudizio il venditore per ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo di vendita dell’automezzo. Solo che, nelle more del giudizio di merito, la società acquirente era cessata essendo stata cancellata dal registro delle imprese. Comunque, in secondo grado, la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato risolto il contratto condannando il venditore alla restituzione del prezzo quantificato in 31.917,04 euro.
In base a tale sentenza, gli ex soci della estinta società acquirente iniziarono un esecuzione forzata nei confronti del venditore notificandogli due atti di precetto, uno del 30 gennaio 2014 ed uno del 19 maggio 2014, per un totale di 75.828 euro. Il venditore propose opposizione nei confronti di entrambi gli atti di precetto. I giudici di legittimità si sono trovati a dover giudicare sull’opposizione al primo degli atti di precetto notificati all’odierno ricorrente. Secondo il ricorso proposto dal venditore il credito non era esigibile in quanto non lo stesso non era stato appostato nel bilancio finale di liquidazione della società acquirente estinta. Di conseguenza, doveva considerarsi rinunciato.
D’altra parte, la Corte d’Appello di Napoli, rigettando il gravame dell’odierno ricorrente, aveva argomentato affermando che il credito della società estinta posto in esecuzione dagli ex soci non era né incerto né contestato ma, anzi, era stato accertato con sentenza passata in giudicato. Quindi, per il giudice di secondo grado il credito della società estinta, sebbene non fosse stato appostato nel bilancio di liquidazione della stessa, si era trasferito ai soci per effetto dell’estinzione della società. Anche perché la mancata apposizione del credito nel bilancio di liquidazione della società estinta poteva essere attribuito ad un mero errore materiale e non era un’indicazione certa della volontà dei soci di rinunciarvi.
La decisione. La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso portato alla sua attenzione. Infatti, secondo i giudici di legittimità il credito della società estinta, come correttamente affermato dalla Corte d’Appello di Napoli, non è mai stato contestato, diversamente da quanto vorrebbe sostenere l’attuale ricorrente. A sostegno di tale interpretazione la III Sezione Civile ha richiamato i principi generali che governano la sorte dei crediti delle società commerciali estinte espressi dalle Sezioni Unite nella Sentenza n° 6070 del 12/03/2013.
In base a tale pronuncia delle Sezioni Unite, a seguito dell’estinzione di una società commerciale si verifica, in primo luogo, la nascita di un fenomeno successorio. In secondo luogo, dal lato passivo, tale successione comporta che dei debiti sociali rispondono i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio di liquidazione. Infine, dal lato attivo, tale successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci pro indiviso.
Incidentalmente, la stessa Sentenza delle Sezioni Unite, continua la III Sezione Civile, ha affrontato il problema delle sopravvenienze attive e dei crediti non inscritti a bilancio delle società estinte. Secondo le Sezioni Unite la sorte dei crediti non inscritti a bilancio non può essere stabilita ex ante in base ad una regola generale, uniforme ed “automatica”. Le Sezioni Unite hanno, invece, stabilito che spetta al giudice di merito, in base alla peculiarità della fattispecie, stabilire caso per caso se possa presumersi una volontà della società di rinunciare ad un determinato credito ai sensi dell’articolo 2727 del Codice Civile. La Sentenza delle Sezioni Unite fa notare come la mancata apposizione del credito nel bilancio di liquidazione può dar adito solo ad una mera presunzione della volontà della società di rinunciare al credito. Ma non si può, logicamente, far derivare in maniera indefettibile dalla mancata apposizione la remissione del debito.
Ad integrazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite, la III Sezione Civile della Cassazione richiama una recente pronuncia della I Sezione Civile contenuta nella Sentenza n° 9464 del 22/05/2020. In base a tale pronuncia, anche le sopravvenienze attive e i crediti sociali non inscritti in bilancio possono trasferirsi ai soci della società estinta. Non solo, ma tale pronuncia ha affermato che la società estinta può rinunciare ai crediti suddetti, ma questa rinuncia non può presumersi al solo rilievo che il credito non sia stato appostato in bilancio. Questo perché la remissione del debito è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà. Manifestazione di volontà che, continua la Cassazione, può essere anche tacita ma deve essere inequivoca.
Da quanto sopra, i giudici di legittimità rigettano il ricorso portato alla loro attenzione in applicazione del seguente principio di diritto: “la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun’altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito”.
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Daniele Cimarelli
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