Criteri per la liquidazione tabellare del danno da perdita del rapporto parentale alla luce del recente intervento della Cassazione
Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 17/03/2021) 21/04/2021, n. 10579
Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della liquidazione del danno parentale facendo chiarezza circa le tabelle applicabili a tal fine.
Nello specifico, la Corte è stata chiamata a decidere con riferimento a una controversia in cui si lamentava la mancata adozione, nel procedimento di appello, delle tabelle previste dal Tribunale di Roma in favore di quelle di Milano (recentemente aggiornate) al fine di calcolare il danno da perdita del rapporto parentale.[1].
In particolare, i ricorrenti hanno lamentato il fatto che la Corte d’Appello abbia applicato le tabelle di Milano nonostante il giudice di primo grado, applicando quelle romane, non avesse liquidato il danno in modo sproporzionato rispetto alla quantificazione che l’adozione delle tabelle milanese avrebbe consentito.
La Corte, per addivenire alla soluzione della controversia presentatasi, ha svolto un ragionamento giuridico sfociato nella preferenza – al fine della liquidazione del danno parentale – delle tabelle che usino un sistema a punti ritenuto l’unico in grado di garantire uniformità nel giudizio e una adeguata valutazione delle situazioni del caso concreto.
In considerazione di ciò, la stessa ha enunciato, in punto di diritto, che “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella“.
La soluzione adottata dal Collegio si colloca in una progressione evolutiva verso un livello massimo di certezza, uniformità e prevedibilità che solo la tabella nazionale, per la sua natura di diritto legislativo, una volta adottata, potrà al meglio garantire, salvaguardando, nei limiti previsti dall’ articolo 138 del Codice delle Assicurazioni, il bilanciamento con le esigenze del caso concreto.
Per questi motivi, la Corte ha accolto il proposto ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione affinché la stessa possa conformarsi al principio di diritto suesposto.
[1] Il Tribunale di Siracusa aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e del danno biologico iure hereditatis presentata dalla moglie e dal fratello di un uomo deceduto dopo due giorni dal sinistro stradale per il quale il convenuto era stato ritenuto responsabile in misura del 50%. La compagnia assicurativa proponeva appello e il Giudice di seconde cure, applicando le tabelle milanesi anziché quelle del Tribunale di Roma per la loro “vocazione nazionale”, riduceva la cifra riconosciuta per il danno biologico terminale e per il danno parentale.
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Gabriella Fabiani
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