Crollo del ponte di Genova: è dovuto l’indennizzo anche in caso di inadempimento del concessionario?

Crollo del ponte di Genova: è dovuto l’indennizzo anche in caso di inadempimento del concessionario?

I drammatici fatti dello scorso 14 agosto che hanno visto il crollo dell’importante viadotto Polcevera dell’autostrada A10 –il quale attraversava l’omonimo torrente, a Genova, fra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano- oltre ad aprire una ferita indelebile nella coscienza civile non soltanto italiana, hanno dato adito ad una vera e propria querelle tra l’attuale Governo e la società concessionaria del tratto autostradale Autostrade per l’Italia S.p.a.

Gli organi del potere esecutivo hanno infatti annunciato, senza mezzi termini, di aver avviato le procedure di revoca della concessione, ascrivendo la responsabilità di quanto accaduto alla mancata ed adeguata manutenzione del ponte da parte della società concessionaria Autostrade per l’Italia S.p.a.

In particolare, la concessionaria era accusata di conoscere da molto tempo lo stato di degrado dell’opera e, malgrado ciò, di non essere intervenuta tempestivamente per porvi rimedio.

La società controllante di Autostrade per l’Italia S.p.a., ossia Atlantia S.p.a., non esitava a rispondere agli organi di Governo mediante un comunicato, contestando in toto le accuse rivoltegli dal potere esecutivo e ricordando allo stesso che, in ipotesi di revoca del contratto di concessione, era ivi prevista una clausola per cui -anche in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento della concessionaria- quest’ultima avrebbe avuto diritto al pagamento di un indennizzo per gli anni restanti della concessione (la cui durata è prevista sino al 2042).

Premesso che allo stato attuale non sono ancora state accertate le responsabilità della tragedia, è lecito chiedersi, qualora dovessero emergere responsabilità a carico della società concessionaria, se possa reputarsi valida una clausola di tal genere, anche se essa prevede il pagamento di un consistente indennizzo a prescindere dalle eventuali inadempienze della concessionaria.

La disciplina normativa

A livello normativo, l’art. 1229 del codice civile, derubricato “Clausole di esonero da responsabilità”, statuisce che “E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”.

E al 2° comma, prevede poi: “E’ nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico”.

In pratica, con la norma sopra citata, il legislatore pone un limite al potere dispositivo delle parti, con l’intento di evitare che il debitore si vincoli ad una obbligazione per lui priva di conseguenze giuridiche, privando il creditore di ogni tutela e lasciandolo di fatto alla scelta del debitore se adempiere o meno.

Onde evitare ciò, la sanzione prevista per l’inosservanza della norma citata è quella più grave prevista nel nostro ordinamento giuridico, vale a dire la nullità della clausola stessa (v. art. 1418 c.c. e ss.).

Dunque, ove trovasse applicazione detta norma, non sarebbe dovuto alcun indennizzo ad Autostrade per l’Italia S.p.a., posto che la clausola in questione, pur sottoscritta da tutte le parti contraenti, non assumerebbe alcuna valenza giuridica.

L’applicazione della norma nel caso pratico

A ben vedere, però, non è così indubbia l’applicazione dell’articolo 1229 c.c., posto che la norma anzi detta richiede la presenza di determinati requisiti.

Deve trattarsi, infatti, di patti che escludano o limitino la responsabilità per dolo o colpa grave, oppure della violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

La clausola di cui si discute, invece, non preclude affatto la responsabilità della concessionaria e non impedisce la risoluzione del contratto e il conseguente risarcimento dei danni in favore dello Stato italiano, bensì prevede che, in ogni caso, risulti dovuto un indennizzo correlato al periodo di durata residuo della concessione.

In pratica, detta clausola non ricalca nella forma la fattispecie prevista dall’art. 1229 c.c. ma occorre chiedersi se possa operare un’applicazione analogica della stessa in quanto, nella sostanza, qualora dovessero accertarsi responsabilità a carico di Autostrade per l’Italia S.p.a., parrebbe ipotizzabile una violazione di una norma di ordine pubblico.

Non sorge dubbio alcuno, infatti, che la corretta manutenzione delle strade e dei ponti rappresenti un principio di “ordine pubblico” e alla luce di ciò, una clausola contrattuale che in concreto renda poco conveniente per il concedente risolvere il contratto, anche nel caso di inadempimento della concessionaria, sembrerebbe far propendere per la tesi che reputa applicabile l’art. 1229 c.c.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, pur non avendo avuto occasione di pronunciarsi in una fattispecie identica a quella in esame, ha già avuto modo di mettere in luce il carattere “elastico” dell’art. 1229 c.c., rilevando che, ai fini della sua applicazione, non occorre la previsione di un patto espresso in violazione di norme di ordine pubblico ed è invece sufficiente una diversa configurazione della clausola che sia idonea a condurre ad una sostanziale elusione del divieto.

In particolare, in riferimento al differente caso di una clausola penale che limitava l’entità del risarcimento del danno ad una cifra eccessivamente esigua, la Corte Suprema rilevava in più occasioni che “L’irrisorietà del risarcimento del danno pattuito preventivamente sotto forma di clausola penale viene a costituire elemento sintomatico dell’aggiramento del divieto di limitazione di responsabilità stabilito dall’art. 1229 c.c., comma 1” (cfr. Cass. civ. n. 18338/2018; Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7061 del 28/07/2017; Cass. Civ. n. 14084/2014; Cass. Civ. n. 7061/1997).

Così argomentando, anche nel caso in cui una clausola preveda il pagamento di un consistente indennizzo in favore della concessionaria inadempiente di un obbligo di ordine pubblico, la ratio dell’art. 1229 c.c. ne uscirebbe comunque violata, conseguendone la piena applicazione del predetto disposto normativo, nonché la conseguente nullità della clausola anzi detta e il venir meno dell’obbligo di corrispondere l’indennizzo in favore della società concessionaria.

In ogni caso, esiste una disposizione del codice degli appalti (l’articolo 176 che recepisce l’articolo 44 della direttiva europea sugli appalti del 2014 n.23) che prevede – appunto – la risoluzione del contratto di concessione in caso di colpa della stazione appaltante o di colpa del concessionario.

In definitiva, una volta accertata la colpa, ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile, il creditore – che in questo caso è la stazione appaltante – può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Un risarcimento che può avvenire anche in forma specifica chiedendo che venga ripristinato il patrimonio che è stato leso con la ricostruzione del ponte a carico di Autostrade.


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Avv. Davide Longo

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