CUG: Comitato unico di garanzia per le pari opportunità
L’articolo 21 della legge 4 novembre n.183 che ha modificato e novellato il d.lgs. 165.del 2001 all’articolo 57 unificando le competenze e attributi dei comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing di origine contrattuale, ha introdotto nell’ambito lavoristico pubblico un nuovo ed esaltante strumento che ancorché di natura obbligatoria (pareri dati all’Amministrazione Pubblica) ma non vincolante ne ha innovato le possibilità positive e innovative verso un orizzonte aperto e antidiscriminatorio del pubblico impiego.
I suddetti Comitati esercitano le proprie competenze con lo scopo di garantire nel lavoro pubblico parità e pari opportunità di genere oltre alla tutela dei lavoratori contro ogni forma di discriminazione e di mobbing lottando fra l’altro contro ogni forma di violenza fisica e psicologica in danno dei lavoratori. Ogni lavoratore senza distinzione di livello, ruolo o incarico ricoperto se si sente di aver subito nel proprio ambiente di lavoro una discriminazione ovvero si sente di dover segnalare ogni criticità ovvero disagi o particolari problematiche può e deve ricorrere all’intervento del CUG che con assoluta riservatezza interverrà con i suoi poteri propositivi, consultivi e di verifica a dissipare ogni situazione di criticità con primo obiettivo la permanenza del posto di lavoro e il miglioramento in senso assoluto dell’ambiente di lavoro nel senso di affermare un ambito di benessere organizzativo.
Ma chi compone il CUG? Esso è composto da un componente di ciascuna organizzazione sindacale di comparto maggiormente rappresentativo e firmataria del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione e dal Presidente nominato dall’Amministrazione e da un Vicepresidente, nominato quest’ultimo per prassi fra i membri dei sindacati. Dura in carica per un quadriennio e fino alla costituzione di uno nuovo. In particolar modo ha una composizione paritetica in genere con 16 componenti effettivi scelti dall’Amministrazione e 15 supplenti come sopra; da 16 componenti effettivi e 15 supplenti indicati dalle OO.SS.
Come si è già detto il CUG dura in carica per un quadriennio e gli incarichi prosieguono fino alla nomina del nuovo comitato ed altresì gli incarichi possono essere rinnovati per un solo mandato.
Come ulteriore sviluppo del CUG a partire dal 2015 con la sottoscrizione della Carta del Forum Nazionale del CUG è stata implementata una rete degli stessi per un coordinamento delle attività e delle buone prassi, con l’istituzione di un coordinamento, una segreteria, Commissioni tematiche e macro aree; il numero della Pubbliche Amministrazioni coinvolte allo stato è di 170.
A latere dei CUG opera la Consigliera di fiducia che ha il medesimo compito di prevenire, gestire e aiutare a risolvere casi instauratesi di discriminazione, molestie sessuali, mobbimg, straining, protratti nell’ambiente di lavoro per la risoluzione degli stessi. Essa è un organismo esterno all’amministrazione con compito di sintesi tra diverse forme di necessità come parte imparziale che raccoglie nell’organizzazione del lavoro le criticità e lamentele con tecniche di prevenzione e di risoluzione dei conflitti lavorativi.
Nell’ambito della rete di operatori/e contro le discriminazioni, molestie ecc. opera un Nucleo di Ascolto esperto nella percezione dei disagi lavorativi in senso lato con lo scopo di risolvere ex post con la percezione di ascolto del disagio lavorativo ed eventuale sostegno psicologico e l’orientamento verso l’uscita dallo stato di malessere e strategie correlate.
A completamento di una simile rete di strutture tutte a vantaggio dell’attività di risorse e di risultati complessive dei CUG si affianca il Portale Nazionale dei CUG instaurato e promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha lo scopo di incentivare proprio l’attività ed il ruolo propositivo, consultivo e di verifica dei CUG in applicazione della Direttiva n. 2 del 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la messa a disposizione di una apposita piattaforma telematica con lo scopo di messa a ruolo di veri e propri strumenti di condivisione e messa a rete delle esperienze e valorizzazione delle attività complessive dei CUG e la compilazione di on line di format di analisi e verifica delle informazioni sullo stato di attuazione delle azioni tutto tondo che dopo dell’instaurazione della Rete Nazionale dei CUG mette a disposizione di tutte le Amministrazioni con la attuazione a favore delle Amministrazioni Pubbliche di un format in modalità digitale.
Secondo la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica 4.3.2011 ogni attività messa a ruolo dai componenti dei CUG sono considerati a tutti gli effetti come funzione svolta nell’interesse dell’Amministrazione e pertanto l’impegno profuso in sede di CUG sia in sede di carichi di lavoro e della valorizzazione degli stessi valgono quale attività a tutto gli effetti. E in pratica secondo la direttiva n. 2 del 2019 viene valorizzato il riconoscimento come nella precedente Direttiva del 2001 – come si ripete- ai fini delle funzioni considerate e recepite dall’Organismo di Valutazione della Amministrazione detto Organismo Indipendente di Valutazione in sede monocratica o triadica.
Nell’ambito delle diverse norme e disposizione riguardanti i CUG è da citare fra l’altro Il Regolamento dei CUG del 18 dicembre 2012 riguardante l’attività del CUG ARAN in particolar modo per rafforzare il ruolo e le attività dei due organismi e tutto sommato a favore in particolar modo del ruolo esercitato dal CUG. Tale regolamento si rifà alle precedenti norme e direttive per dare la stura con l’Aran sulla promozione dell’eguaglianza di genere, sull’antidiscriminazione a favore del benessere lavorativo e parità di chi lavora e ogni molestia e violenza psicologica morale con la collaborazione dell’ARAN per l’appunto. Il CUG ARAN è istituito parte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative come si è detto in ambito ARAN e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione e come si è già detto dura in carica 4 anni fino alla nomina del successivo nuovo organismo che potranno essere nominati per un solo mandato. IL Presidente del consesso convoca e presiede le riunioni del CUG ARAN con la predisposizione delll’o.d.g., ed altresì coordina tutti i lavori e le attività per il buon funzionamento dell’organismo, anche quando vengano a mancare le designazione di parte sindacale. Con preavviso di almeno venti giorni si convoca l’assemblea del CUG ARAN che di norma si riunisce una volta ogni tre mesi a meno che non ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
L’organizzazione dei lavori segue una via per gruppi di lavoro ed aree tematiche. Il CUG ARAN collabora efficacemente con l’Amministrazione e allo scopo suo istituzionale può chiedere dati e documenti di sua competenza in tema. Entro il 30 marzo di ogni anno il CUG ARAN redige una relazione sul personale in merito alla pari opportunità, benessere organizzativo ecc., in base alla direttiva del 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre alla importantissima redazione della prevenzione ed antinfortunistica di cui al d.lgs. 81/2008.
Ma quali sono i rapporti collaborativi fra CUG ARAN e altre istituzioni? Lo scambio con il canale predisposto sul sito dell’ARAN ecc. oltre alla collaborazione con la Consigliera di Parità- di cui si dirà appresso-l ‘UNAR o Ufficio Nazionale Antidiscriminazione tutti organismi correlati con il sito istituzionale dell’ARAN e relativa connessione on line anche per ciò che riguarda organismi esterni alla rete dei CUG. Tutto ciò dato in Roma addì 18 dicembre 2012.La specificità del CUG ARAN si coglie per l’appunto con il ruolo specifico dell’ARAN rispetto alle altre Amministrazioni di cui l’ARAN gestisce un ruolo istituzionalmente rappresentativo; con l’indagine interna del 2022 su una scala di valori likertiana da 1 a 6 espunti i valori dispari per evidenziare al meglio le eventuali criticità si è constatato un ottimo clima di benessere organizzativo proprio di questa Amministrazione di rappresentanza di tutte le Pubbliche Amministrazioni e scarse criticità al suo interno.
Consigliera di fiducia e di Parità
E nell’ambito della tutela dei lavoratori ecco sono da considerare altre due figure di ruolo antidiscriminitrici che sono appunto la consigliera di fiducia e la consigliera di parità che a fronte della valenza collettiva e generalista dei CUG sono entità di tutela dei lavoratori a livello individuale.
La consigliera di fiducia non è per l’appunto organo consultivo del management da cui però riceve mandato di esame del caso di discriminazione dalla Amministrazione con il compito di essere parte imparziale che esamina e raccoglie nell’organizzazione lavorativa le varie segnalazione di atti di discriminazione, mobbing e molestie sessuali ecc. per porvi con il suo intervento ed applicando forme e tecniche di prevenzione e risoluzione.
Sono al suo vaglio ogni atto, comportamento, patto e azione di discriminazione e mobbing per le quali si attiva con il suo intervento compositivo e si reputa essere una sentinella di situazioni di disagio lavorativo e con lo scopo di sanare ogni situazione di conflitto che porterà a compimento entro 90 giorni dall’incarico conferitogli.
Per la vicinitas loci si appalesa la consigliera di parità che è organo che ha origine legislativa nel d.lgs. n.198 del 2006 cosiddetto Codice di Pari Opportunità; essa è un pubblico ufficiale che ha l’obbligo di segnalazione alla autorità giudiziaria in caso di reato, a livello nazionale, regionale e provinciale e può attivarsi di concerto con il CUG, per incresciosi casi individuali posti all’attenzione di questo ultimo. La consigliera di parità interviene nei contenziosi attivi, con funzione conciliativa e giudiziale e compiti di sostituzione processuale con poteri in sede civile amministrativo e di costituzione di parte civile in sede penale come da Cass. Pen, VI Sez. 16.4.2009 n. 16031.
Come assunto da parte della dottrina queste due ultime figure, insieme al CUG, rappresentano due capisaldi della rete antidiscriminatoria che completano a livello individuale la tutela nei casi di discriminazione con il CUG, che rimane organo collettivo e di attività generale.
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Benvenuto Cerchiara
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