Cyberbullismo, analisi della legge 71 del 29 maggio 2017
La legge si pone quale obiettivo quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni prevalentemente a carattere preventivo e con una particolare attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti.
Ma che cosa si intende per cyberbullismo? Ci viene in aiuto il comma 2 dell’articolo 1 della legge in commento, il quale fornisce una definizione, intendendo per cyberbullismo ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minori, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche altri componenti della famiglia del minore, il cui scopo sia quello di isolare il minore o un gruppo di minori.
La normativa offre una serie di strumenti utili per arginare il fenomeno, oggi molto diffuso, del cyberbullismo.
Il primo strumento messo a disposizione dalla legge è la possibilità di inoltrare un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore. Il soggetto responsabile del sito internet o del social media ha tempo quarantotto ore per provvedere, nel caso in cui ciò non avvenga l’interessato potrà rivolgere la stessa richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvederà, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta,ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Molto importante il ruolo educativo affidato agli istituti scolastici. Si prevede la formazione dei docenti, la promozione di un ruolo attivo di studenti ed ex studenti in attività per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.
Il secondo strumento è affidato proprio ad ogni istituto scolastico, il quale deve individuare tra i docenti il referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo, anche avvalendosi delle forze dell’ordine.
Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, ne informa in maniera tempestiva i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, e attiva azione a carattere educativo.
Il terzo strumento offerto dalla normativa in esame è l’ammonimento del Questore, previsto e disciplinato all’articolo 7 della legge.
Questo strumento è stato mutuato dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 che ha introdotto l’articolo 612 bis (atti persecutori), ovvero l’ammonimento dello stalker prima che la persona offesa faccia querela.
L’ammonimento può essere posto in essere sino a quando non sia intervenuta querela o denuncia. È uno strumento che ha una forte valenza preventiva. Si cerca di evitare di inflazionare il sistema giudiziario. Il Questore interviene immediatamente, rendendo consapevole il colpevole del disvalore del comportamento tenuto e della gravità delle conseguenze che potrebbero derivare.
Per quanto riguarda la procedura, il Questore convoca il minore, unitamente ad un genitore o a chi ne ha la potestà, lo ammonisce e lo invita a cambiare la sua condotta. Come già ricordato l’ammonimento è possibile solo per i reati non procedibili d’ufficio e per quelli per i quali non sia stata fatta ancora querela.
L’ammonimento vale solo fino ai 18 anni, può essere considerato come un timbro, i suoi effetti cessano con il raggiungimento della maggiore età. Si mantiene stante la buona condotta, se il minore ammonito si comporta male esce dallo schema della legge in commento.
Il Questore di Imperia è stato il primo a mettere in atto quanto previsto dalla normativa oggetto del presente articolo.
Il tema oggetto della recentissima legge è, purtroppo, ad oggi molto sentito dalla società, ed ha portato anche a conseguenze gravissime. Restiamo in attesa di vedere le prime applicazioni della legge e, forse, la predisposizione di una normativa più completa per la repressione del bullismo in generale.
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Jessica Lanteri
Laureata in giurisprudenza nel 2014, abilitazione alla professione forense conseguita nel 2017
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